Il Governo ha messo la famiglia e il sostegno alla natalità al centro della bozza della Legge di Bilancio 2026, con misure volte a incrementare la flessibilità e gli aiuti ai genitori lavoratori. La novità più significativa riguarda il Congedo Parentale, l’istituto di astensione facoltativa dal lavoro destinato ai genitori lavoratori dipendenti.
Attualmente fruibile fino al dodicesimo anno di vita del figlio, dal prossimo anno il limite viene esteso al quattordicesimo anno. Questa estensione mira a fornire un maggiore supporto nella cura dei figli (anche adottivi o in affidamento) che necessitano di assistenza in una fascia d’età più ampia.
Non solo congedo: le altre misure per la famiglia
L’ampliamento del Congedo Parentale è parte di un piano più ampio che include diversi incentivi: Bonus Mamme: Previsto un ulteriore potenziamento per le lavoratrici madri; Decontribuzione: Decontribuzione totale per i datori di lavoro che assumono madri con almeno tre figli; Congedo Malattia Figli: Previsto un congedo più lungo in caso di malattia del bambino; Lavoro Flessibile: Maggiore spinta all’adozione di contratti part time per bilanciare vita professionale e familiare; Genitori Separati: Introdotte nuove misure di aiuto specifico per i genitori separati.
Come funziona oggi l’astensione facoltativa
Il Congedo Parentale consente ai genitori di astenersi dal lavoro per prendersi cura del bambino nei primi anni di vita. La durata complessiva del congedo è di 10 mesi (cumulativi tra i due genitori), ma può essere elevata a 11 mesi a condizione che il padre si astenga per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.
I periodi di congedo possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Indennità e contributi: il trattamento economico
Durante il periodo di astensione, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a un’indennità che varia in base al momento della fruizione: Indennità Base: L’importo generale è pari al 30% della retribuzione media giornaliera; Potenziamento (80%): È previsto un massimo di tre mesi indennizzabili all’80% della retribuzione media, a condizione che questi siano fruiti entro i primi sei anni di vita del figlio e che il periodo di congedo obbligatorio sia terminato (come stabilito dal 31 dicembre 2024). Ai fini previdenziali e di carriera, i mesi in congedo restano validi sia per l’anzianità di servizio sia per il calcolo dei contributi figurativi.




