Non ci sono i presupposti di legge per applicare la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza a G. S, 34 anni, di Chiaravalle Centrale e residente a San Vito sullo ionio nel Catanzarese, imputato per maltrattamenti e stalking. Lo ha deciso il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale, presieduto dalla giudice Emma Sonni, che ha rigettato la proposta avanzata dalla Questura, dichiarando l’assenza di una “pericolosità sociale attuale”.
I motivi della richiesta
La richiesta della Questura prendeva le mosse da una serie di vicende giudiziarie che avevano coinvolto il 34enne, tra cui un rinvio a giudizio per lesioni personali risalente al giugno 2023, un secondo procedimento per minacce e danneggiamento datato agosto 2024 e, soprattutto, l’applicazione – nel gennaio scorso – della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per presunti atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Una catena di eventi culminata in un avviso orale del Questore emesso a fine ottobre 2023, che aveva spinto le autorità a proporre la misura di prevenzione personale, con il divieto di soggiorno nel Comune della persona offesa.
Gli elementi decisivi della difesa
Ma la difesa, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Cicino, ha presentato al collegio elementi ritenuti decisivi. In particolare, il legale ha dimostrato come nel procedimento per maltrattamenti, la presunta vittima avesse ritrattato in sede di incidente probatorio, affermando di non aver mai raccontato quei fatti e attribuendo eventuali forzature agli stessi Carabinieri e alla madre. Una dinamica simile si è ripetuta anche nell’altro procedimento pendente, dove il gip ha revocato i domiciliari accogliendo le nuove dichiarazioni della compagna, la quale avrebbe sostenuto di essere stata spinta a “esagerare” dalla madre, con l’intento di ottenere l’allontanamento del compagno da casa.
“Non è un soggetto pericoloso”
Il Tribunale ha dato credito a queste circostanze, ritenendo che – alla luce delle ritrattazioni e delle revoche delle misure cautelari – non vi sia alcuna base giuridica per concludere che Squillace rappresenti oggi un soggetto socialmente pericoloso. Secondo quanto si legge nel decreto firmato dai giudici Chiara Ierardo (estensore) e Silvia Manni, “non può sostenersi, allo stato, la pericolosità specifica del proposto in relazione ai fatti di maltrattamento al medesimo addebitati” e “gli ulteriori elementi evidenziati non appaiono idonei, di per sé soli, a giustificare la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale”.
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente la proposta e disposto la trasmissione dell’atto a tutte le autorità competenti. Una decisione netta, quella del collegio giudicante, che – almeno per il momento – esclude l’applicazione di misure di prevenzione personali nei confronti dell’imputato, in assenza di una pericolosità sociale concreta, attuale e dimostrabile secondo i parametri fissati dalla legge.