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14 Gennaio 2026
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Reato prescritto per giudice della Corte di appello di Catanzaro che definì un ispettore iperattivista, ma resta la diffamazione

La Suprema Corte annulla senza rinvio perché il reato si è estinto, ma ammonisce: "Il provvedimento giurisdizionale non è un territorio senza regole"

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Un decreto di non convalida di un sequestro preventivo di urgenza, firmato dall’allora gup del Tribunale di Crotone Michele Ciociola, oggi giudice della prima sezione della Corte di appello, che avrebbe dovuto limitarsi a motivare la decisione sul piano giuridico, contiene invece espressioni che i giudici di merito, e ora la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, definiscono lesive della reputazione dell’ispettore di Polizia Giuseppe Marino, autore dell’annotazione investigativa posta alla base della richiesta del pubblico ministero. Nel decreto il giudice descrive l’ufficiale di polizia come un “iperattivista”, capace di “confondere la Procura” con dichiarazioni “maliziose”, dotato di “vista bionica” e di “strabilianti capacità visive”, oltre che di una presenza “immarcescibile” nelle attività investigative. Termini che, letti in aula e riportati nelle sentenze, assumono il peso di una vera e propria censura personale, più che di una critica tecnico-giuridica. Da qui la condanna in primo grado, confermata dalla Corte d’appello di Salerno nel dicembre 2024, per diffamazione. Condanna ora annullata dalla Cassazione solo perché nel frattempo è maturata la prescrizione del reato, mentre l’impianto giuridico della responsabilità rimane intatto.

Quando un provvedimento giudiziario può diventare diffamatorio

La Suprema Corte affronta la domanda centrale: un provvedimento giurisdizionale può contenere espressioni penalmente rilevanti?
La risposta è complessa ma netta: sì, quando il giudice oltrepassa i confini della sua funzione, inserendo nel provvedimento valutazioni che non hanno alcuna pertinenza con il fine dell’atto. Il collegio presieduto da Enrico Vittorio Stanislao Scarlini e con relatore Tiziano Masini  ritiene che l’atto “non dirige la censura sul lavoro svolto dall’ufficiale di polizia giudiziaria”, bensì “concentra le proprie divagazioni sugli apprezzamenti alla persona”, un modus operandi estraneo alla funzione giudicante. In sostanza quelle frasi non servivano a motivare il diniego della convalida del sequestro: erano un di più, che travalicano i limiti del diritto di critica, su cui si è battuta la difesa dell’imputato

Travalicati i confini del diritto di critica

Ma per i giudici di piazza Cavour il diritto di critica vale negli spazi del dibattito processuale – come per i difensori o il pubblico ministero – non all’interno di un atto giurisdizionale, che ha una funzione completamente diversa. E anche qualora ci si avvalga del diritto di critica, in ogni caso non può prescindere dall’esistenza di tre requisiti: verità dei fatti, pertinenza, continenza. Nel provvedimento del gp, invece, la Corte ravvisa una evidente violazione del limite della continenza, perché i riferimenti alla “vista bionica” e all’“immarcescibilità” dell’ispettore Marino non hanno carattere funzionale, ma assumono i tratti di una denigrazione personale. I giudici di legittimità usano parole molto nette: “l’eloquio dell’atto giudiziario non può trasformarsi in aggressione verbale individuale”, poiché “la motivazione deve essere esclusivamente funzionale all’esercizio della giurisdizione”.

“Non serve la volontà specifica di offendere”

Un altro punto su cui la difesa aveva insistito era l’assenza della volontà di diffamare, ma è sufficiente il dolo generico perché si integri il reato di diffamazione. E sufficiente secondo la Corte di Cassazione la consapevolezza che le espressioni utilizzate possano risultare lesive della reputazione altrui, non serve la volontà mirata di nuocere. Il riferimento alle capacità “strabilianti”, alla “malizia” e alla “frode delle etichette” non poteva essere, per un giudice esperto, privo di consapevolezza della potenzialità lesiva. 

La prescrizione salva la fedina penale, non la responsabilità civile

Pur ritenendo infondati i motivi di ricorso, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza agli effetti penali, perché il reato è prescritto, ma sul piano civile, invece, il ricorso viene rigettato. Per Ciociola resta quindi confermata la sua responsabilità verso la parte civile, che viene anche ammessa alla rifusione delle spese per un totale di 3.600 euro. La responsabilità civile rimane, quella penale si estingue. Ma ciò che conta, per la Cassazione, è ribadire un principio: la motivazione giudiziaria non è un’arena personale, non tollera sconfinamenti che disattivino la sua finalità costituzionale.

I limiti  del linguaggio giudiziario

Una sentenza destinata a entrare nel dibattito pubblico perché interviene su un punto sensibile e attuale: il linguaggio dei magistrati negli atti giudiziari.
La Cassazione ricorda che quell’atto è, prima di tutto, un atto di potere. E proprio per questo il linguaggio deve essere misurato, pertinente, privo di superflue coloriture che possono assumere la forma di un’aggressione. La funzione giurisdizionale, per la Corte è finalizzata a “produrre diritto”, non a regolare rapporti personali. Quando il giudice utilizza l’atto come sede di giudizi sulla persona “ultronei” rispetto alla decisione, esce dal recinto della sua funzione costituzionale. È un messaggio che parla a tutta la magistratura requirente e inquirente: la libertà del giudice nel motivare è ampia, ma non illimitata. Il diritto non è un palcoscenico per sarcasmi o allusioni. La giurisdizione è fatta di diritto non di epiteti e lo Stato di diritto non ammette che la forma si sostanzi in offesa.

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