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13 Dicembre 2025
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Giungato all’Avvocatura regionale, la Cassazione: “Parti rimesse innanzi al Tribunale ordinario” | Calabria7

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di Danilo Colacino – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro due, Regione Calabria zero. Certo, le sentenze – per giunta in un procedimento ancora in corso e quindi ancora tutto da definire – non si commentano così. Ma il Coa e l’avvocato Massimo Gimigliano, da una parte, nonché l’avvocato Paolo Falduto (dipendente dell’Avvocatura regionale, peraltro sostenuto dall’Unione Avvocati Enti Pubblici-Unaep), dall’altra, un paio di successi importanti li hanno già ottenuti.

Persino con il conforto delle Sezioni Unite della Cassazione, sempre in attesa della definizione del giudizio complessivo. Inerente al contenzioso instauratosi contro la collega Maria Maddalena Giungato, (ri)nominata coordinatrice dell’Avvocatura regionale (dopo un lungo braccio di ferro, protrattosi per anni) in virtù di un decreto emesso dal governatore Roberto Occhiuto ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge regionale n.7 del 1996. Attribuzione di incarico che ha spinto i citati ricorrenti a impugnare l’atto dinanzi al Tribunale del Lavoro del capoluogo, con richiesta cautelare in via d’urgenza per la mancanza di pubblicazione di un preventivo avviso pubblico.

Riuniti i ricorsi, il giudice adito ha dunque sospeso l’efficacia del decreto del presidente. Decisione che però ha portato tanto la Regione quanto la Giungato (la quale, dal canto suo, ha ulteriormente chiesto l’accertamento della legittimità della sua nomina e del rapporto con la Regione) a eccepire il difetto di giurisdizione del Tribunale di Catanzaro.

Considerato come, a loro avviso, si dovesse percorrere la via della giustizia amministrativa. Tesi, come premesso, tuttavia non accolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui invece “le parti vanno rimesse innanzi al Tribunale ordinario con la conseguente disposizione che lo stesso stabilirà anche in merito al pagamento delle spese legali del ricorso in Cassazione”.

© Riproduzione riservata.



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