Aveva partecipato regolarmente alla selezione, aveva i titoli, aveva i requisiti. Eppure la la dottoressa Nicoletta Cua, fisioterapista dell’Asp di Catanzaro, si era vista soffiare l’incarico per un errore nei calcoli della Commissione esaminatrice. Un errore che il Tribunale del Lavoro di Catanzaro ha ora accertato e corretto, ribaltando l’esito della procedura selettiva e riconoscendo alla Cua il diritto a ricoprire l’incarico di funzione organizzativa del Dipartimento di salute mentale e dipendenze – CSM Catanzaro.
La sentenza, depositata il 10 aprile 2026 e firmata dal giudice Claudia Oronos, accoglie il ricorso proposto dall’avvocato Francesco Pitaro e sancisce l’illegittimità dell’atto con cui l’Asp che aveva assegnato l’incarico ad un’altra professionista.
Anni di servizio conteggiati nella categoria sbagliata
Il cuore della vicenda sta in un errore di valutazione che la Commissione esaminatrice aveva commesso nel calcolare il punteggio della controinteressata. Il bando prevedeva criteri precisi: 1 punto per ogni anno di servizio in categoria D, e 0,50 punti per ogni anno in categoria C. La Commissione, invece, aveva applicato il punteggio pieno anche agli anni trascorsi dalla Chiarella nella categoria inferiore.
Dalla documentazione in atti è emerso che l’assegnataria dell’incarico aveva lavorato in categoria C dal dicembre 1994 fino al maggio 2001 — oltre sei anni — prima di essere inquadrata in categoria D. Applicando correttamente i criteri del bando, i punti spettanti per i titoli di carriera scendevano da 27,75 a 24,41, con un punteggio totale rettificato di 55,46.
Il punto in più che cambia tutto
A questo si aggiunge un secondo errore, questa volta a danno della ricorrente: l’Asp aveva del tutto omesso di attribuire alla Cua 1 punto per la laurea di primo livello da lei posseduta, titolo accademico espressamente previsto tra i criteri di valutazione. Riconosciuto anche questo punto, il punteggio finale della dottoressa Cua sale a 56,75 — superiore a quello della Chiarella. Il risultato è netto: la graduatoria andava scritta diversamente, e l’incarico spettava alla Cua fin dall’inizio.
Il Tribunale: illegittimo il conferimento dell’incarico
Il giudice del lavoro ha dichiarato l’illegittimità dell’atto di conferimento e riconosciuto il diritto a Nicoletta Cua all’attribuzione dell’incarico organizzativo al CSM di Catanzaro. Respinta invece la domanda di risarcimento del danno, giudicata troppo generica e priva di elementi concreti a sostegno.




