Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha annullato il sequestro del conto corrente Monte dei Paschi di Siena intestato a Stefano Giampaolo, disponendo la restituzione integrale delle somme. L’ordinanza, depositata il 7 gennaio 2026, ha accolto l’appello cautelare proposto dalla difesa nell’ambito del procedimento denominato “Eureka”.
Il provvedimento del Tribunale del Riesame
La decisione riguarda un sequestro eseguito “in sede di esecuzione” nell’ambito della maxi operazione coordinata dalla Procura di Reggio Calabria per ipotesi di traffico internazionale di stupefacenti. Stefano Giampaolo, padre di Giuseppe Giampaolo, imputato nel procedimento, è risultato soggetto terzo ed estraneo alle contestazioni, circostanza già riconosciuta in precedenti pronunce dello stesso Tribunale del Riesame che avevano annullato altri vincoli patrimoniali a suo carico.
Solo successivamente, il diretto interessato aveva appreso dell’estensione del sequestro anche all’intero saldo di un ulteriore conto corrente, sul quale confluivano lo stipendio da dipendente di Calabria Verde e l’accredito di un mutuo bancario concesso pochi giorni prima per lavori di ristrutturazione di un immobile, anch’esso già dissequestrato con precedente ordinanza.
Il rigetto iniziale e il parere del Pubblico ministero
In una prima fase, l’istanza di dissequestro era stata rigettata dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria, in adesione al parere negativo del Pubblico ministero, espresso anche sulla base delle osservazioni della polizia giudiziaria. Un rigetto che, secondo la difesa, ha reso evidente la difficoltà per i terzi estranei di tutelarsi efficacemente quando il sequestro colpisce beni formalmente intestati ma non collegati all’ipotesi accusatoria.
L’appello della difesa e la documentazione prodotta
La difesa di Stefano Giampaolo ha proposto un appello articolato e documentato, composto – come evidenziato dal Tribunale – da oltre 50 pagine, depositando estratti conto, documentazione contrattuale del mutuo e ricostruendo analiticamente i movimenti finanziari. È stato dimostrato che le disponibilità derivavano esclusivamente da entrate lecite, tracciate e compatibili con la normale gestione familiare.
La motivazione: nessuna riconducibilità all’imputato
Il Tribunale del Riesame ha accolto l’appello rilevando l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a collegare il conto o le somme giacenti all’imputato. L’ordinanza ricostruisce puntualmente l’andamento contabile, evidenziando come il saldo fosse composto da stipendio e finanziamento bancario, senza movimenti anomali o incompatibili con l’attività lavorativa del titolare.
Ne consegue, secondo i giudici, il venir meno dei presupposti essenziali per il mantenimento del sequestro su un bene intestato a un soggetto terzo, che ha dimostrato la liceità della provenienza delle somme e la non riconducibilità ad attività illecite.
Il tema dei sequestri ai terzi estranei
La vicenda richiama l’attenzione sugli effetti delle misure cautelari reali nei confronti di soggetti non indagati, che si trovano a subire il blocco di risorse destinate al sostentamento familiare, al pagamento di mutui e alle spese ordinarie, con un onere difensivo particolarmente gravoso.
Una decisione di principio
L’annullamento del sequestro rappresenta un passaggio rilevante perché riafferma che il sequestro non può operare per automatismi legati ai rapporti familiari, ma deve fondarsi su elementi concreti, specifici e verificabili. Un principio che, secondo la difesa, rafforza le garanzie dei terzi e richiama alla necessità di rigore nell’adozione e nel mantenimento delle misure patrimoniali.









