Per oltre dieci anni si è visto negare la possibilità di detenere armi non per ciò che aveva fatto, ma per chi aveva in famiglia. Una vicenda lunga e complessa, iniziata nel 2015 e conclusasi solo ora con una sentenza destinata a far discutere, nella quale il Consiglio di Stato ha annullato il divieto imposto a un 48enne di Vibo, ribaltando le decisioni della Prefettura e del Tar Calabria.
Il divieto del 2015 e il peso del contesto familiare
Il provvedimento contestato risale al novembre di undici anni fa, quando il Prefetto di Vibo Valentia dispose il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi nei confronti dell’uomo. La motivazione faceva riferimento a precedenti controlli effettuati in compagnia di soggetti pregiudicati, a una revoca del porto d’armi per presunti problemi psico-fisici – successivamente superati con certificazioni mediche – ma soprattutto al contesto familiare, ritenuto fortemente controindicato per la presenza di affini gravati da pesanti precedenti penali e considerati inseriti in ambienti mafiosi. Quel divieto era stato inizialmente ritenuto legittimo anche in sede giurisdizionale. Ma il tempo, nel diritto amministrativo, conta. E conta soprattutto quando mutano le circostanze.
Il riesame negato e il no del Tar
Anni dopo, chiede il riesame del provvedimento, sostenendo che non vi fosse più alcuna ragione concreta per mantenerlo. La Questura respinge l’istanza nel 2021, ribadendo che il solo legame di affinità con quei familiari continuava a incidere negativamente sulla sua affidabilità, ipotizzando il rischio di un uso improprio delle armi da parte di terzi. A quel punto il cittadino si rivolge al Tar Calabria, spiegando di non avere rapporti di frequentazione con gli affini in questione e rappresentando un quadro personale e professionale del tutto diverso da quello descritto dall’Amministrazione. Ma anche i giudici amministrativi di primo grado confermano il diniego, ritenendo poco plausibile l’assenza di rapporti familiari e valorizzando il peso dei legami di sangue e di affinità nel contesto sociale calabrese.
La svolta di Palazzo Spada
La svolta arriva ora da Palazzo Spada. Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e smonta, punto dopo punto, l’impianto logico seguito dall’Amministrazione. I giudici ricordano che il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi è sì ampio e discrezionale, ma non può trasformarsi in una presunzione automatica di pericolosità fondata esclusivamente sui legami familiari. La discrezionalità, scrive la Terza Sezione, deve sempre essere esercitata in modo ragionevole, logico e fondato su elementi concreti e attuali.
Nessuna prova di frequentazioni attuali
Nel caso del 48enne, l’Amministrazione non ha mai dimostrato l’esistenza di frequentazioni reali e attuali con i parenti controindicati, né ha contestato in modo puntuale quanto rappresentato dalla difesa. Al contrario, è emerso un quadro di condotta personale caratterizzato da attività sportive, istituzionali e sociali, svolte sotto il controllo e con il riconoscimento delle stesse autorità pubbliche.
Un insieme di circostanze che, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe imposto una valutazione ben diversa e certamente più approfondita. Il semplice rapporto di parentela o affinità, se isolato e non corroborato da altri elementi, non può da solo giustificare un giudizio prognostico di inaffidabilità.
Il principio affermato
Per questo i giudici hanno annullato il provvedimento impugnato e ordinato alla Prefettura di riesercitare il potere, svolgendo un’istruttoria completa e motivando tenendo conto di tutte le circostanze del caso, comprese quelle favorevoli all’interessato. La difesa di G.S. è stata curata dall’avvocato Giuseppe Di Renzo e il principio affermato resta nero su bianco: in uno Stato di diritto non si risponde per il cognome o per i legami familiari, se non vi sono fatti concreti che dimostrino una responsabilità individuale.








