Ivan Pizzimenti era stato assolto dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale dalle gravissime accuse di tentata estorsione aggravata dall’uso di arma da sparo e detenzione illegale di varie armi comuni da sparo, diverse pistole di vario tipo cal.7.65, una calibro 9 ed un revolver a tamburo che illecitamente portava in luogo pubblico.
La pronuncia di primo grado
In primo grado il Pizzimenti rispetto alla richiesta della pubblica accusa di una pronuncia di condanna veniva assolto dai delitti ascritti perché il fatto non sussiste con conseguente dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere cui era sottoposto il Pizzimenti con ordine di scarcerazione. Il Tribunale collegiale fondava la propria pronuncia assolutoria tenuto conto della inattendibilità della persona offesa che durante l’istruttoria dibattimentale della persona offesa che pur confermando alcuni elementi della denuncia, mostrava un atteggiamento incerto e contraddittorio. Il Tribunale dichiarava inoltre inutilizzabili nei confronti dell’imputato le dichiarazioni di altro soggetto presente e convolto nel medesimo episodio. L’attività di indagine successiva ( tabulati telefonici, perquisizioni e accertamenti tecnici) confermava numerosi contatti tra i soggetti ma non portava al rinvenimento di alcuna arma. Alla stregua della attività espletata, l’imputato veniva assolto da entrambi i capi di imputazione perché il fatto non sussiste.
Il ricorso del pubblico ministero
Avverso la sentenza di assoluzione proponeva appello il Pubblico Ministero, deducendo l’erroneità della decisione assolutoria e chiedendo la riforma integrale della stessa evidenziando come il Tribunale abbia sottovalutato il valore probatorio del materiale raccolto, fondato su una pluralità di elementi convergenti e coerenti. Il Pubblico ministero censurava nel proprio atto d’appello la circostanza relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto presente ai fatti atteso che nei riguardi del predetto non risultava la partecipazione alla condotta. Il procuratore generale chiedeva la condanna del Pizzimenti con riforma della sentenza. Di diverso avviso la difesa del Pizzimenti rappresentata dall’avv. Fabio Tuscano che riteneva infondato l’appello con conseguente conferma dell’impugnata sentenza. Si chiedeva il rigetto del gravame atteso che la sentenza di I grado risultava pienamente coerente e condivisibile sotto il profilo della insussistenza dei reati contestati all’imputato avendo il primo giudice dato minuziosamente conto dell’iter logico argomentativo che ha portato alla ricostruzione del fatto storico.
Decisione immune da vizi
Secondo la difesa e la Corte d’appello che ha rigettato con motivazione contestuale l’appello proposto del pubblico ministero, la sentenza di assoluzione è immune da vizi logici e giuridici ed è ben strutturata e motivata sul piano sia logico che giuridico. Conclude la Corte rappresentando che la prova quindi non si è validamente formata e non può essere fondamento della responsabilità del Pizzimenti la cui pronuncia assolutoria deve essere confermata.









