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18 Marzo 2026
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Ponte sullo Stretto, il Tar stoppa il ricorso degli ambientalisti: “E’ inammissibile perché prematuro”

Il Tar del Lazio dichiara inammissibile il ricorso di Legambiente, Lipu e Wwf Italia: decisione definita “procedurale”, le associazioni annunciano nuovi ricorsi

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Il ricorso contro la Valutazione di impatto ambientale (Via) per il Ponte sullo Stretto di Messina è stato giudicato “prematuro” dal Tar del Lazio, che lo ha dichiarato inammissibile con una decisione basata su un’articolata analisi giuridica. A presentarlo erano state le associazioni Legambiente, Lipu e Wwf Italia, contestando il parere positivo rilasciato nell’ambito dell’iter autorizzativo dell’opera.

Atto “endoprocedimentale”: perché è inammissibile

Secondo la pronuncia del Tar, il parere impugnato è da considerarsi un atto “endoprocedimentale”, cioè interno a un procedimento amministrativo che si conclude esclusivamente con la delibera finale del Cipess. Prima di questa decisione, il parere non produce effetti diretti su diritti o interessi, e non può quindi essere impugnato autonomamente.

Insieme alle associazioni ambientaliste, erano ricorsi anche il Comune di Villa San Giovanni e la Città metropolitana di Reggio Calabria, che contestavano l’annullamento del parere della Commissione Via/Vas del 13 novembre 2024 e della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, relativa alla relazione Iropi e ad altri atti connessi al progetto del ponte. Anche questi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, confermando l’interpretazione normativa secondo cui la valutazione di compatibilità ambientale di un’infrastruttura strategica spetta al Cipess.

Le associazioni e il comune di Villa San Giovanni: nessuno stop sostanziale

Le associazioni ambientaliste sottolineano che la decisione del Tar non rappresenta uno stop nel merito, ma solo una valutazione procedurale. La strategia cautelativa di impugnare preventivamente i pareri preliminari è stata giudicata legittima. Allo stesso modo, il Comune di Villa San Giovanni evidenzia che il Tar ha riconosciuto la validità della sua scelta difensiva, che aveva anticipato l’impugnazione dei pareri della Commissione Via/Vas per tutelare gli interessi della comunità.

La delibera Cipess n. 41 del 6 agosto 2025, che approva il progetto definitivo del ponte, resta dunque il passaggio decisivo su cui Comune e associazioni potranno esercitare l’azione legale, qualora non vengano sanati i vizi segnalati. Il Comune sottolinea la necessità di aggiornare gli studi e i dati ambientali al contesto del 2026, evidenziando i ritardi e le lacune della valutazione complessiva di impatto ambientale.

Contenzioso aperto e onere motivazionale

Il Tar richiama inoltre la necessità che le decisioni finali sulle grandi opere siano accompagnate da un rigoroso assolvimento dell’onere motivazionale, lasciando aperto il fronte del contenzioso sul progetto del ponte. Le associazioni ribadiscono le proprie contestazioni ambientali, costituzionali e comunitarie, annunciando che queste saranno riproposte una volta adottata la delibera finale del Cipess.

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