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22 Marzo 2026
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La Costituzione a confronto: come potrebbe cambiare la Giustizia con la “Riforma Nordio”

Sette articoli della Carta vengono riscritti per sancire la separazione delle carriere, sdoppiare il CSM e istituire l'Alta Corte disciplinare.

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La riforma costituzionale promossa dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, tocca il cuore dell’ordinamento giudiziario italiano. L’obiettivo dichiarato è triplice: dividere i destini professionali di chi accusa (Pubblico Ministero) e di chi giudica (Giudice), sottrarre il potere disciplinare alle correnti della magistratura e introdurre meccanismi di sorteggio per gli organi di autogoverno.

Di seguito viene riportato il raffronto testuale tra la Costituzione vigente e il testo proposto dalla riforma (in corsivo le modifiche e le integrazioni).

Separazione delle Carriere e Presidenza (Art. 87 e 102)

Il primo grande pilastro della riforma è la separazione formale delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, che si riflette finanche nelle prerogative del Capo dello Stato.

Articolo 87 (Decimo comma) – Prerogative del Presidente della Repubblica

Testo Vigente: Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Nuovo Testo: Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Articolo 102 (Primo comma) – Funzione Giurisdizionale

Testo Vigente: La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Nuovo Testo: La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Lo Sdoppiamento del CSM e il Sorteggio (Art. 104)

Nascono due Consigli Superiori distinti. Cambia radicalmente il metodo di selezione: non più elezioni su base correntizia per tutti i membri, ma introduzione del sorteggio da elenchi pre-compilati dal Parlamento.

Articolo 104 – Autogoverno della Magistratura

Testo Vigente: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. […]

Nuovo Testo: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

La vera rivoluzione: l’Alta Corte Disciplinare (Art. 105)

L’articolo 105 viene letteralmente decuplicato. La funzione disciplinare (ovvero il giudizio sulle sanzioni ai magistrati che sbagliano) viene sottratta ai due CSM e affidata a un tribunale terzo e indipendente: l’Alta Corte.

Articolo 105 – Competenze e Giustizia Disciplinare

Testo Vigente: Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Nuovo Testo: Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.

Composizione dell’Alta Corte: 15 giudici in totale (3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da elenchi parlamentari di professori/avvocati con 20 anni di esperienza, 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti estratti a sorte con 20 anni di servizio).

Funzionamento: Durano in carica 4 anni non rinnovabili. È ammesso un doppio grado di giudizio interno (appello giudicato senza la presenza dei membri che hanno emesso la prima sentenza).

Nomine in Cassazione, Inamovibilità e Ruolo del Ministero (Art. 106, 107, 110)

Gli articoli di chiusura armonizzano i poteri del Ministero della Giustizia e le tutele del magistrato sdoppiando i riferimenti istituzionali.

Articolo 106 (Terzo comma) – Consiglieri di Cassazione

Testo Vigente: Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni…

Nuovo Testo: Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio…

Articolo 107 (Primo comma) – Inamovibilità dei magistrati

Testo Vigente: Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura…

Nuovo Testo: Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura…

Articolo 110 – Competenze del Ministero della Giustizia

Testo Vigente: Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura…

Nuovo Testo: Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura…

Le Disposizioni Transitorie

Qualora il Referendum vedesse trionfare il “Sì”, la macchina legislativa avrebbe un anno di tempo per adeguarsi:

Le leggi ordinarie sul CSM, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare dovranno essere adeguate entro un anno dalla data di entrata in vigore.

Nelle more dell’approvazione delle nuove leggi ordinarie, continueranno provvisoriamente ad applicarsi le norme vigenti.

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