× Sponsor
24 Marzo 2026
9.6 C
Calabria
spot_img

Perché è stato dissequestrato Iacchitè? I giudici: “Critiche feroci sono il prezzo da pagare in una democrazia pluralista”

Il Tribunale del Riesame di Cosenza annulla il decreto del gip che aveva oscurato il blog: "Trentatré capi su trentasei sono legittima critica politica". Soltanto tre articoli superano il confine della diffamazione

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Il Tribunale del Riesame di Cosenza, in composizione collegiale presieduta dal giudice Marco Bilotta, ha accolto il ricorso del giornalista Gabriele Carchidi e ha ordinato il dissequestro del blog Iacchite, oscurato lo scorso febbraio su decreto emesso dal gip dello stesso Tribunale. L’ordinanza ribalta completamente la misura cautelare e restituisce al giornalista cosentino la disponibilità della sua testata online. Il procedimento penale a carico di Carchidi conta trentasette capi d’imputazione: trentasei per diffamazione aggravata e uno per atti persecutori, tutti riferiti alla medesima persona offesa, Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria.

Cos’è Iacchitè e perché era stato oscurato

Il blog, attivo dall’inizio del 2019, si caratterizza per pubblicazioni a contenuto prevalentemente politico e investigativo sulle vicende politico-amministrative calabresi, con particolare attenzione alla realtà cosentina. Registrato per anni come testata giornalistica telematica, aveva perso la registrazione il 30 gennaio 2024 a seguito della sospensione dall’Ordine dello stesso Carchidi, che ne era il direttore responsabile. Il gip aveva disposto il sequestro preventivo mediante oscuramento del sito ritenendo sussistenti i reati contestati. La difesa, affidata all’avvocato Nicola Mondelli, aveva immediatamente proposto riesame.

La decisione: trentatré diffamazioni su trentasei non reggono

Il cuore dell’ordinanza è una valutazione articolata e netta sul fumus delicti, ovvero sulla concreta configurabilità dei reati contestati. Il Collegio ha passato in rassegna uno per uno i contenuti del blog e ha concluso che trentatré dei trentasei articoli contestati sono scriminati dal diritto di critica e satira politica, espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’articolo 21 della Costituzione.

I giudici hanno richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dal celebre caso Lingens c. Austria del 1986, secondo cui i politici devono tollerare critiche anche aspre da parte della stampa, evitando il ricorso alla tutela penale. Il punto di riferimento decisivo, per il Collegio, è che l’abuso del diritto di critica scatta esclusivamente con la gratuità delle espressioni, ovvero con il cosiddetto argumentum ad hominem: il giudizio rivolto all’uomo in quanto tale, totalmente svincolato dal giudizio sul suo operato pubblico. “La protezione della reputazione del soggetto politico deve essere bilanciata con l’interesse alla libera discussione delle questioni di interesse pubblico — scrivono i giudici —. L‘uomo politico decide di lanciarsi nella vita pubblica e, per ciò solo, di sottoporsi alle critiche anche spietate sul suo operato. Ciò che non è tollerabile è solo l’attacco personale, totalmente sganciato dalle vicende di interesse pubblico“.

I tre articoli davvero diffamatori

Il Tribunale individua soltanto tre capi d’imputazione che superano il confine lecito. Il resto dei contenuti — comprese le etichette satiriche — è ritenuto lecito dai giudici, in quanto collegato a fatti di presunta mala gestione della cosa pubblica e pubblicato in un contesto politico che il Tribunale definisce “a dir poco rovente“, ossia dopo la diffusione nazionale delle indagini per corruzione a carico dello stesso Occhiuto, seguite poi dalle sue dimissioni.

Cadono anche le accuse di stalking

Ancora più debole, per i giudici, il fumus del reato di atti persecutori. L’accusa ipotizzava che gli articoli di Carchidi avessero indotto in Occhiuto uno stato di ansia e timore per la propria incolumità, modificandone le abitudini di vita privata, comprese le passeggiate pubbliche.

Il Collegio respinge questa ricostruzione senza incertezze: “Le critiche, anche feroci, per un uomo pubblico di questo livello sono il prezzo da pagare in una democrazia pluralista“. E ancora: è impossibile separare la sfera privata da quella pubblica di un uomo politico così esposto, tanto più che — osservano i giudici — Occhiuto “è ben consapevole dell’appoggio della maggioranza dei cittadini calabresi, che lo hanno eletto e lo hanno rieletto“.

Il nodo del sequestro: sproporzionato e non necessario

Accertato il ridimensionamento del quadro accusatorio, il Tribunale si concentra sul periculum in mora e sul principio di proporzionalità, cardine del sistema delle misure cautelari reali. I giudici richiamano la giurisprudenza della Cedu e della Corte Costituzionale per affermare che, di fronte a violazioni della reputazione attraverso l’esercizio della libertà di espressione, vanno preferiti rimedi civili o disciplinari, come l’obbligo di rettifica, anziché misure ablative di tale portata.

Il punto dirimente è che il sequestro dell’intero sito — a fronte di soli tre articoli potenzialmente diffamatori su trentasette — risulta sproporzionato. Tanto più che il sequestro di singoli contenuti sarebbe tecnicamente impossibile in modo unilaterale e avrebbe comunque richiesto la collaborazione dell’indagato, che pure si era detto disponibile alla rimozione dei singoli pezzi contestati. “Le esigenze impeditive sottese alla misura in atto non paiono proporzionate alla reale entità dell’offesa, al punto che si trasformano in eccessiva e, per ciò solo, non autorizzata intrusione nella sfera di libertà del giornalista, quella di esprimere il suo pensiero informando“. Di fronte alla scelta obbligata tra il mantenimento del sequestro totale e il dissequestro integrale, il Tribunale non ha dubbi: deve prevalere la soluzione più favorevole all’indagato.

Il dispositivo

Il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso, annulla il decreto del gip e ordina il dissequestro del sito e di tutti i siti di analogo contenuto riconducibili a Carchidi. Il procedimento penale resta comunque aperto per i tre capi d’imputazione ritenuti fondati dal Collegio. (mi.fa.)

spot_imgspot_img

ARTICOLI CORRELATI

ULTIME NOTIZIE