La giustizia amministrativa interviene con una sentenza destinata a fare giurisprudenza in materia di pubblica sicurezza e diritti individuali. Il Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato da un cittadino calabrese a cui la Questura di Cosenza aveva negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego non si basava su comportamenti illeciti commessi dall’interessato, ma sulla sua stretta parentela: l’uomo è infatti il fratello di un esponente di vertice di una nota consorteria di ‘ndrangheta, attualmente detenuto in regime di custodia cautelare su disposizione della DDA di Catanzaro per reati che spaziano dall’associazione mafiosa al traffico di armi e stupefacenti.
La battaglia legale dinanzi al Tar Calabria
Contro il decreto del Questore, i legali del ricorrente, gli avvocati Francesco Nicoletti e Manuela Serembe, hanno impostato una linea difensiva basata sull’illegittimità di un automatismo che colleghi il legame di sangue alla pericolosità sociale. Nonostante la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che per conto del Ministero dell’Interno chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del cittadino, il Tribunale ha valutato come infondate le motivazioni dell’amministrazione. La difesa ha puntato i riflettori sull’assenza di elementi concreti che potessero dimostrare un condizionamento o una contiguità del ricorrente con le attività criminali del fratello.
La sentenza: annullato il diniego della Questura
Il Tar Calabria, pronunciandosi definitivamente, ha ribaltato la decisione dell’autorità di pubblica sicurezza, annullando il provvedimento di diniego. I magistrati hanno così riaffermato che il possesso dei requisiti per il porto d’armi deve essere valutato sulla base di fatti certi e condotte personali, non potendo scivolare in una sorta di “colpa per associazione familiare”. L’accoglimento totale delle tesi degli avvocati Nicoletti e Serembe restituisce al ricorrente il diritto di ottenere il rinnovo della licenza, ponendo un limite chiaro alla discrezionalità delle Questure quando questa si fonda esclusivamente su legami parentali in assenza di prove di reale pericolosità del richiedente.







