La vicenda giudiziaria cambia volto in secondo grado. La Prima Sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Carè e composta dai giudici Ciociola e Palumbo, ha riqualificato l’accusa contestata a Gabriele Politano, inizialmente condannato per tentato omicidio ai danni di un avvocato del Foro di Castrovillari, in lesioni personali.
La decisione, assunta il 21 settembre 2026, è arrivata dopo l’impugnazione presentata dai difensori Cristian Cristiano e Martina Pellegrino, entrambi del Foro di Cosenza. La pena è stata conseguentemente rideterminata: dai sei anni di reclusione stabiliti in primo grado si passa a due anni e otto mesi.
I fatti risalgono al 4 marzo 2025, nello studio professionale dell’avvocato Natalino Morrone, a Corigliano-Rossano. Politano, che all’epoca era cliente del professionista, si trovava nello studio per un incontro di carattere professionale.
L’aggressione nello studio di Corigliano
Secondo la ricostruzione dell’accusa, al termine di un diverbio l’uomo avrebbe colpito il legale con un coltello da sub, provocandogli ferite che resero necessario il trasferimento in ospedale. Le cronache dell’epoca riferiscono che Politano, dopo essersi allontanato, si era successivamente costituito presso la Questura di Cosenza.
Il procedimento era approdato al rito abbreviato davanti al Tribunale di Castrovillari. Il 28 ottobre 2025, il Gup aveva condannato Politano a sei anni di reclusione per tentato omicidio, a fronte dei dieci anni richiesti dalla Procura.
La difesa: nessuna volontà di uccidere
Il punto centrale dell’appello riguardava la qualificazione giuridica del fatto. I difensori hanno contestato, in particolare, la presenza di un dolo omicidiario, sostenendo che la dinamica dell’episodio non fosse compatibile con una volontà di provocare la morte del professionista.
Nella prospettazione difensiva sono stati valorizzati diversi elementi: l’unico colpo inferto, la mancata prosecuzione dell’aggressione e l’assenza di ulteriori condotte che, secondo la difesa, avrebbero potuto indicare un’intenzione omicida. È stata inoltre richiamata la natura improvvisa del litigio e, quindi, la configurabilità di un dolo d’impeto.
Secondo quanto riferito dai difensori nel procedimento, il contrasto sarebbe nato da una contestazione dell’imputato relativa a una presunta responsabilità professionale e alla richiesta di ottenere informazioni sulla polizza assicurativa del legale.
La Corte d’Appello ha accolto l’impostazione dell’impugnazione nella parte relativa alla qualificazione del reato, sostituendo dunque l’originaria contestazione di tentato omicidio con quella di lesioni personali.
Già in primo grado erano cadute due aggravanti
Il processo aveva già registrato un primo ridimensionamento dell’impianto accusatorio nel giudizio di primo grado. In quella fase erano infatti venute meno le contestazioni relative alla premeditazione e ai futili motivi.
La Procura aveva chiesto una pena di dieci anni di reclusione, mentre il giudice aveva fissato la condanna a sei anni. La sentenza era stata pronunciata al termine del rito abbreviato scelto dall’imputato.
La precedente decisione sulla misura cautelare
Un altro passaggio della vicenda riguarda la misura cautelare. Nell’agosto 2026 la Prima Sezione della Corte d’Appello di Catanzaro aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
La decisione era stata adottata dopo l’istanza della difesa e alla luce di un precedente intervento della Corte di Cassazione in materia cautelare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio una precedente ordinanza del Riesame, rilevando la mancata valorizzazione di alcuni elementi relativi all’affievolimento delle esigenze cautelari.
La Corte d’Appello si è riservata 90 giorni per il deposito delle motivazioni. Sarà quindi il provvedimento scritto a rendere noto il percorso argomentativo seguito dai giudici nella trasformazione dell’imputazione da tentato omicidio a lesioni personali e nella conseguente rideterminazione della pena.
Ora la parola passa alle motivazioni
La decisione riguarda il giudizio d’appello e, allo stato, non esaurisce necessariamente l’iter processuale. Fino a un eventuale passaggio in giudicato restano applicabili le garanzie previste dall’ordinamento.













