La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa e disposto un nuovo esame sulla posizione cautelare dell’indagato. Al centro del procedimento le accuse per associazione mafiosa e il tentato omicidio dei fratelli Loielo nell’agguato del 2015
La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro relativa ad Alessio Sabatino, nell’ambito dell’inchiesta Jerokarni. La decisione, intervenuta nell’udienza del 6 ottobre, accoglie il ricorso presentato dal collegio difensivo composto dagli avvocati Salvatore Staiano, Enzo Idà e Lucrezia Staiano e riapre il giudizio sulla posizione cautelare dell’indagato.
Il provvedimento impugnato aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal gip. Adesso sarà necessario un nuovo esame, alla luce delle indicazioni della Suprema Corte. Le ragioni specifiche dell’annullamento andranno ricostruite attraverso le motivazioni della Cassazione: l’ordinanza del Riesame e i motivi aggiunti della difesa consentono intanto di approfondire le accuse e i punti contestati.
Le accuse e l’agguato del 2015
Sabatino, 32 anni, originario di Soriano Calabro, è accusato di partecipazione all’associazione mafiosa riconducibile al gruppo Emanuele-Idà, nel contesto della cosiddetta locale dell’Ariola. Secondo l’impostazione accusatoria riportata nell’ordinanza, avrebbe fatto parte del gruppo di giovani attivo al fianco dei fratelli Giovanni e Salvatore Emmanuele.
A suo carico vengono inoltre contestati il concorso nel tentato omicidio di Walter, Valerio e Rinaldo Loielo, avvenuto il 5 novembre 2015 a Gerocarne, e la detenzione e il trasporto dell’arma utilizzata nell’agguato, un fucile automatico Kalashnikov, con le aggravanti mafiose.
La sparatoria, ricostruisce il provvedimento del Riesame, avvenne intorno alle 18.20, lungo la strada provinciale in direzione della contrada Ariola. I colpi furono esplosi contro la Fiat 500 sulla quale viaggiavano i tre cugini Loielo. Walter e Rinaldo rimasero feriti.
Sabatino ha negato gli addebiti durante l’interrogatorio di garanzia, escludendo il proprio coinvolgimento nell’agguato.
Il racconto del collaboratore contestato dalla difesa
Uno dei passaggi centrali del confronto giudiziario riguarda le dichiarazioni di Walter Loielo, successivamente divenuto collaboratore di giustizia.
Nel provvedimento impugnato, il Riesame aveva attribuito rilievo al suo racconto, valutandolo insieme alle intercettazioni e agli altri elementi investigativi. La difesa ha invece contestato la solidità dell’identificazione di Sabatino come uno dei responsabili della sparatoria.
Nei motivi aggiunti depositati il 19 settembre, l’avvocato Salvatore Staiano richiama le pagine 99 e 100 dell’interrogatorio di Loielo del 18 marzo 2021, sostenendo che vi emergano “espressioni congetturali” sull’autore del tentato omicidio. Secondo il difensore, il racconto non consentirebbe di sostenere una visione diretta del responsabile e, quindi, un quadro indiziario sufficientemente grave per giustificare la custodia in carcere.
Il tema emerge anche dai precedenti racconti riportati nell’ordinanza. Loielo riferiva di aver visto una Fiat 500 avvicinarsi, senza distinguerne il colore, e riportava l’ipotesi formulata da Rinaldo sulla possibile presenza di Alessio Sabatino a bordo. Per la difesa, proprio il passaggio dall’ipotesi all’attribuzione della responsabilità richiedeva un vaglio più rigoroso.
Gli stub negativi e il riferimento alle 17.55
Un secondo fronte riguarda gli accertamenti sui residui dello sparo, risultati negativi sulla persona di Sabatino e sulla vettura a lui in uso.
Il Riesame aveva ritenuto che l’assenza di tracce potesse essere spiegata con il lavaggio dell’indagato e con la pulizia interna ed esterna dell’auto, ritrovata presso un autolavaggio. La difesa ha sostenuto invece la rilevanza favorevole degli esami stub negativi, richiamandoli anche nei motivi aggiunti presentati in Cassazione.
Nello stesso atto viene indicata la localizzazione di Sabatino a Soriano Calabro alle 17.55, a fronte di un agguato collocato intorno alle 18.20. Un elemento che, secondo il difensore, andava considerato anche in rapporto al racconto delle vittime, secondo cui l’auto degli aggressori le avrebbe seguite già prima della sparatoria.
Sul punto, il Riesame aveva espresso una valutazione diversa: aveva ritenuto che il messaggio inviato alle 17.55 non dimostrasse, da solo, la permanenza dell’indagato a Soriano e che gli elementi temporali richiamati non ne escludessero il coinvolgimento. È su queste letture contrapposte degli indizi che si è sviluppata una parte rilevante dell’iniziativa difensiva.
Il precedente rigetto e il nuovo esame
Con l’ordinanza del 29 aprile 2026, il Tribunale del Riesame di Catanzaro aveva confermato il provvedimento cautelare emesso dal gip il 12 gennaio, ritenendo sussistenti sia i gravi indizi sia le esigenze cautelari.
La difesa aveva contestato anche la motivazione dell’ordinanza e l’attualità del pericolo di reiterazione, richiamando il tempo trascorso dai fatti, le condizioni personali e lavorative di Sabatino e il suo comportamento processuale.
La decisione della Cassazione impone ora un nuovo giudizio sull’ordinanza impugnata. L’annullamento con rinvio riguarda la posizione cautelare di Sabatino e non costituisce un’assoluzione né travolge l’intera inchiesta Jerokarni. Per conoscere quali censure siano state accolte e quali punti dovranno essere riesaminati sarà necessario leggere le motivazioni della Suprema Corte.















