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2 Aprile 2026
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Alluvione 2006 a Vibo, il Tar Calabria respinge il ricorso della Provincia: deve restituire oltre 1,5 milioni alla Regione

La sentenza della Prima Sezione chiude una vicenda lunga vent'anni, nata dagli eventi atmosferici catastrofici del luglio 2006. Inutili i tentativi di opporre prescrizione e compensazione con altri crediti

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Tutto nasce da una notte di maltempo. Il 3 luglio 2006 il territorio della Provincia di Vibo Valentia viene colpito da eventi atmosferici di eccezionale intensità. Quattro giorni dopo, il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza con l’Ordinanza n. 3531, nominando il Presidente della Giunta regionale Commissario delegato per il superamento della crisi. A cascata, il Presidente della Provincia di Vibo Valentia viene designato Soggetto attuatore per gli interventi di competenza provinciale.

Da quel momento prende avvio una complessa macchina burocratica e finanziaria: nel 2007 viene approvato il II Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale – Programma Emergenza Vibo Valentia”, sottoscritto da Regione Calabria e Ministero dello Sviluppo Economico. Alla Provincia vengono affidati dieci interventi, per un finanziamento complessivo di 9.819.000 euro, distribuiti sulle Linee A3 e A6.

Lavori incompiuti, collaudi mancanti e conti che non tornano

Le cose, però, non vanno come previsto. Alcuni interventi vengono completati oltre i termini stabiliti (Linea A3), altri si arrestano a metà (A6.1 e A6.2), altri ancora non vengono mai avviati (A6.3). Le irregolarità amministrative e contabili legate alla mancanza di collaudi vengono sanate solo nel marzo 2023, con una determinazione del Segretario Generale della Provincia.

Nel frattempo, già dal 2012, la Regione aveva segnalato il mancato rispetto del limite massimo del 15% per le spese tecniche previsto dalle convenzioni. La Provincia aveva chiesto una deroga; la Regione l’aveva negata, ribadendo che ciascun intervento doveva costituire un autonomo stralcio funzionale.

Dopo una ricognizione avviata con la delibera di Giunta regionale n. 51 del 2021, la Regione chiede la trasmissione delle rendicontazioni di spesa. I conti finali, elaborati dalla Provincia, attestano una spesa complessiva quietanzata di 6.350.888,39 euro e economie per oltre 3,4 milioni.

Ma all’esito dell’analisi, la Regione rileva nuove incongruenze: spese tecniche eccedenti il limite convenzionale per 517.711,52 euro, spese non riconoscibili per l’intervento A3.4 pari a 39.685,29 euro, e spese estranee all’oggetto del finanziamento per l’intervento A6.1 pari a 72.084,00 euro. Il 21 giugno 2024 arriva la nota che dà il via al contenzioso: la Regione intima alla Provincia la restituzione di 1.599.239,02 euro.

La Provincia ricorre al Tar: tre argomenti, tre sconfitte


La Provincia di Vibo Valentia impugna il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, rappresentata dall’avvocato Antonello Sdanganelli. Il ricorso si articola su tre fronti principali.

Il primo è l’eccezione di prescrizione: le convenzioni erano scadute rispettivamente nel dicembre 2012 e nel giugno 2013, e secondo la difesa provinciale il diritto alla ripetizione delle somme sarebbe ormai estinto. Il Tar non concorda. I giudici chiariscono che in materia di finanziamenti per interventi urgenti di protezione civile, il dies a quo — cioè il momento dal quale decorre la prescrizione — non coincide con la data di erogazione dei fondi né con la scadenza della convenzione, bensì con il momento dell’accertamento dell’irregolarità, ossia con la conclusione del procedimento di rendicontazione e controllo. Poiché la rendicontazione definitiva è arrivata solo nel marzo 2023, il termine decennale non era affatto decorso al momento della richiesta regionale.

Il secondo argomento è quello della compensazione: la Provincia sostiene che la Regione sia a sua volta debitrice nei suoi confronti per effetto di un’altra convenzione, sottoscritta il 3 maggio 2022, relativa al ripristino dell’officiosità idraulica del Fosso Calzone (Rio Bravo) a Vibo Marina, per un importo addirittura superiore — 1.736.321,42 euro — a quello oggetto della richiesta di restituzione. Anche qui il Tar chiude la porta: i finanziamenti regionali si inseriscono in distinte linee di intervento, ciascuna con la propria programmazione finanziaria. Le risorse non utilizzate nell’ambito di una convenzione scaduta non possono essere compensate con crediti derivanti da linee di finanziamento diverse. Nessuna illogicità né contraddittorietà, dunque, nell’operato della Regione.

Il terzo e ultimo motivo riguarda la motivazione del provvedimento, che la Provincia giudica carente e priva di adeguata giustificazione contabile. Anche in questo caso i giudici smentiscono la ricorrente: la Regione ha offerto una motivazione «compiuta, puntuale e analitica», indicando con precisione le voci di spesa non ammissibili e il calcolo matematico che porta alla cifra richiesta. Di contro, le deduzioni della Provincia vengono definite «meramente assertive», prive di specifici elementi di fatto o di diritto capaci di dimostrare un concreto vizio logico o istruttorio.

La sentenza: ricorso respinto, 4.000 euro di spese

La Prima Sezione del Tar Calabria, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, con la relazione della dottoressa Valeria Palmisano e presieduta dal presidente Gerardo Mastrandrea, ha respinto integralmente il ricorso.

La Provincia di Vibo Valentia è condannata a pagare le spese di lite in favore della Regione Calabria, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge — una cifra contenuta, come di consueto nei giudizi tra pubbliche amministrazioni.

La vicenda si chiude, almeno in questo grado di giudizio, con una sconfitta netta per l’ente provinciale: i 1.599.239,02 euro dovranno essere restituiti, a distanza di quasi vent’anni da quella notte di pioggia e fango che aveva devastato il Vibonese.​​​​​​​​​​​​​​​​

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