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16 Dicembre 2025
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Annullata multa per eccesso di velocità a Simeri Crichi: “Dispositivo non omologato e autovelox posizionato su lato sbagliato”

Il giudice di pace di Catanzaro accoglie il ricorso. Decisiva la distinzione fra omologazione e approvazione e il posizionamento dell’autovelox. Condannato il Comune alle spese

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Niente sconto: multa annullata e spese a carico dell’amministrazione. Con una sentenza in stile “manuale” sul tema autovelox, il giudice di pace di Catanzaro ha accolto il ricorso di un’automobilista (difeso dall’avvocato Giancarlo Pitari) contro un verbale del Comune di Simeri Crichi per presunto eccesso di velocità (limite 70 km/h). Due i cardini: mancata omologazione dell’apparecchiatura e incongruenza del lato di posa rispetto alla corsia effettivamente controllata.

Onere della prova e documenti in causa

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’onere della prova si ribalta: spetta all’ente resistente dimostrare la regolarità dell’accertamento e confutare le eccezioni del ricorrente. Qui, secondo il giudice, la prova non c’è stata: mancano elementi idonei a dimostrare l’omologazione dello strumento utilizzato e la coerenza del posizionamento con il decreto prefettizio.

Omologazione non è approvazione

Cuore della decisione: l’articolo 142 del Codice della Strada richiede “apparecchiature omologate, non approvate“. La differenza — scandisce la sentenza richiamando l’art. 192, commi 2 e 3, del Regolamento — non è semantica ma procedurale e funzionale: le operazioni di omologazione sono più complesse e servono a garantire affidabilità metrologica e ripetibilità delle misurazioni; l’approvazione non le sostituisce.

Il giudice richiama alcune sentenze della Cassazione per cui, in difetto di omologazione, la rilevazione non può fondare la sanzione. “Le operazioni di omologazione sono molto più complesse di quelle di approvazione ed hanno finalità ben diverse“, si legge nella motivazione.

Lato di posa e corsia controllata

Secondo un ulteriore profilo accolto, l’autovelox era posizionato sul lato sinistro della carreggiata come da autorizzazione prefettizia, mentre il veicolo del ricorrente procedeva sulla destra. Ne discende — per costante giurisprudenza la presunzione che siano legittimamente misurabili solo i veicoli in transito sul lato autorizzato.

Diversamente, l’accertamento è invalidato per difetto di congruenza tra posizionamento e flusso effettivamente monitorato. “Dev’essere presunto che soltanto i veicoli circolanti sulla corsia autorizzata possano essere sottoposti all’accertamento della velocità“, è il principio richiamato. Da qui l’annullamento del verbalecon ogni sanzione accessoria” e la condanna del Comune di Simeri Crichi a 243,00 euro di spese.

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