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9 Marzo 2026
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Appalto vigilanza all’Università di Catanzaro: Tribunale ordina il reintegro della guardia giurata esclusa

Accolto il ricorso d'urgenza dell'avvocato Pitaro contro Europol. Il giudice del lavoro Costarella sancisce l'illegittimità del mancato assorbimento nel passaggio di consegne all'UMG.

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Il passaggio di appalto per i servizi di vigilanza presso l’Università Magna Graecia (UMG) di Catanzaro finisce davanti ai giudici, segnando una vittoria significativa per i diritti dei lavoratori. Con un’ordinanza cautelare datata 6 marzo 2026, il Tribunale del Lavoro di Catanzaro ha censurato la condotta della società subentrante, imponendo l’immediata assunzione di una guardia giurata precedentemente esclusa dal bacino occupazionale.

La vicenda: l’esclusione arbitraria dall’elenco assunzioni

Al centro della contesa legale c’è la gestione della clausola sociale nel cambio appalto tra la società uscente, Pol Service, e la subentrante Europol. Quest’ultima, stando a quanto emerso, avrebbe autonomamente disapplicato l’elenco dei lavoratori aventi diritto all’assorbimento, lasciando fuori diverse unità, tra cui Giuseppe Macrillò.

Il lavoratore, assistito dall’avvocato Francesco Pitaro, ha presentato un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per denunciare l’illegittimità di una scelta definita unilaterale e arbitraria. Secondo la tesi difensiva accolta dal giudice Stefano Costarella, Europol avrebbe violato il CCNL vigente procedendo al licenziamento e al mancato assorbimento del ricorrente nonostante la sua presenza formale negli elenchi del personale uscente. Il Tribunale ha quindi ordinato a Europol di procedere all’assunzione della guardia giurata con decorrenza dalla data di scadenza del precedente appalto.

La sentenza: prevale il diritto all’assorbimento

L’ordinanza del Tribunale di Catanzaro cristallizza un principio fondamentale nelle dinamiche dei cambi appalto, specialmente in settori delicati come quello della vigilanza privata: la tutela del posto di lavoro deve prevalere sulle scelte discrezionali dell’impresa subentrante, a meno di situazioni eccezionali valutate in un corretto contraddittorio.

“Si accoglie con soddisfazione la pronuncia articolata e motivata del Tribunale del Lavoro di Catanzaro che, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., ha correttamente censurato la condotta della società subentrante nell’appalto di vigilanza che, immotivatamente e arbitrariamente e in violazione del CCNL vigente, ha deciso unilateralmente di non applicare l’elenco redatto dalla società uscente” ha dichiarato l’avvocato Francesco Pitaro a margine della decisione.

Un precedente per il settore della vigilanza

La decisione del giudice Costarella è destinata a fare scuola, richiamando le aziende al rispetto rigoroso delle procedure di mobilità e assorbimento previste dai contratti collettivi nazionali. Come sottolineato da Pitaro: “Trattasi di pronuncia corretta e importante, in merito alla materia del cambio appalto nel settore della vigilanza, attraverso cui, in applicazione delle norme e del CCNL, viene correttamente data prevalenza ai diritti dei lavoratori il cui assorbimento è prioritario rispetto ad eventuali esigenze dell’impresa subentrante che devono essere valutate in contraddittorio essendo il licenziamento/omesso assorbimento situazione eccezionale rispetto a cui occorre individuare situazioni alternative”.

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