× Sponsor
9 Marzo 2026
9.1 C
Calabria
spot_img

Arbitro aggredito nel Vibonese, il Riesame respinge l’appello della Procura: no all’arresto del calciatore

Il Tribunale di Catanzaro conferma la decisione del gip di Vibo: il giocatore del Francica resta libero. Secondo il collegio non emergono esigenze cautelari né pericolo di reiterazione del reato

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha respinto l’appello della Procura di Vibo Valentia contro la decisione del gip che aveva negato la misura cautelare nei confronti di Tonino Ventrice, 37 anni, calciatore dell’Asd Francica, indagato per l’aggressione a un arbitro minorenne durante una partita di seconda categoria. Il collegio – presieduto dalla giudice Silvia Manni, con a latere Barbara Elia e con estensore Francesca Iuliano – ha ritenuto infondato il gravame della Procura, confermando integralmente l’ordinanza emessa il 10 dicembre 2025 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia. La Procura aveva chiesto per l’indagato gli arresti domiciliari o, in alternativa, il divieto di dimora in Calabria, ma il Riesame ha stabilito che non sussistono i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare. Ventrice, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo, resta dunque in totale libertà.

L’aggressione durante la partita di calcio

L’episodio al centro dell’inchiesta risale al 23 novembre 2025, durante la partita del campionato di Seconda Categoria – Girone D tra Asd Francica e Us Girifalco. Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, dopo essere stato espulso dal campo, il calciatore avrebbe aggredito il direttore di gara, un diciassettenne della sezione arbitrale di Locri. La contestazione della Procura descrive una sequenza di comportamenti violenti: Ventrice avrebbe afferrato il braccio dell’arbitro, lanciato una borraccia, colpito il giovane con schiaffi violenti e provocato lesioni giudicate guaribili in sette giorni, consistenti in cervicalgia e otalgia post traumatica. Nel corso dell’episodio sarebbe stato inoltre danneggiato l’orologio indossato dal direttore di gara.

Le contestazioni della Procura

Alla luce dei fatti, la Procura di Vibo Valentia aveva contestato a Ventrice: il reato di violenza nei confronti di un arbitro durante manifestazione sportiva, con l’aggravante di aver agito ai danni di un minore; il danneggiamento aggravato dell’orologio dell’arbitro. Nel ricorso al Riesame i pm avevano sostenuto che il gip avesse valutato in modo errato diversi aspetti della vicenda, in particolare: la mancata applicazione dell’aggravante della minore età della persona offesa; l’esclusione del dolo nel danneggiamento dell’orologio; la sottovalutazione del pericolo di reiterazione del reato. Secondo l’accusa, infatti, la gravità della condotta e le modalità dell’aggressione non avrebbero consentito di considerare il fatto come un episodio isolato.

Perché il Tribunale ha confermato il no alle misure

Il Tribunale del Riesame, tuttavia, ha ritenuto non fondate le censure della Procura. In primo luogo i giudici hanno escluso l’aggravante legata alla minore età dell’arbitro, evidenziando che dagli atti non emergono elementi che dimostrino la conoscenza o la conoscibilità dell’età del direttore di gara da parte dell’indagato. Il collegio ha sottolineato che il pubblico ministero non ha indicato dati concreti dai quali desumere che Ventrice avesse ignorato colposamente la minore età della vittima.

Analogamente è stata confermata la valutazione del gip sull’assenza di dolo nel reato di danneggiamento. Secondo i giudici non vi sono elementi che dimostrino che l’indagato si fosse rappresentato e avesse accettato il rischio di danneggiare l’orologio dell’arbitro durante l’azione violenta.

“Bassa pericolosità sociale”: escluso il rischio di reiterazione

Decisivo, infine, il giudizio sulle esigenze cautelari. Il Riesame ha condiviso la valutazione del gip secondo cui Ventrice, incensurato, non presenta una pericolosità sociale tale da giustificare una misura restrittiva. Il collegio ha valorizzato anche la condotta successiva ai fatti, ritenuta indicativa di un effettivo ravvedimento, e ha escluso la presenza di elementi concreti che possano far ritenere un rischio attuale di reiterazione di condotte analoghe. In sostanza, spiegano i giudici, la sola gravità dell’episodio non è sufficiente per applicare una misura cautelare, se non accompagnata da dati specifici che dimostrino il pericolo di nuovi reati.

Daspo e squalifica sportiva

Resta invece in vigore la sanzione sportiva già adottata dopo l’episodio. Il giudice sportivo ha infatti inflitto al calciatore una squalifica di cinque anni, mentre il questore di Vibo Valentia ha disposto nei suoi confronti un Daspo della stessa durata, con il divieto di partecipare a manifestazioni sportive. Sul piano penale, però, il Riesame ha confermato che non vi sono i presupposti per limitare la libertà personale dell’indagato, respingendo definitivamente la richiesta della Procura.

spot_imgspot_img

ARTICOLI CORRELATI

ULTIME NOTIZIE