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5 Maggio 2026
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Atti sessuali con minorenni, la Consulta accoglie il caso sollevato da Catanzaro: stop al carcere automatico

La Corte costituzionale dichiara illegittimo il regime ostativo per i casi riconosciuti di minore gravità. Il caso partito dal Tribunale di Catanzaro apre alla sospensione della pena e alla valutazione delle misure alternative.

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È una sentenza che parte da Catanzaro e arriva a riscrivere una pagina del diritto penitenziario italiano. La Corte Costituzionale ha depositato oggi, 5 maggio 2026, la sentenza n. 68/2026, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per atti sessuali con minorenne — reato previsto dall’art. 609-quater del codice penale — ai quali sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità.

Il caso che ha innescato la questione di legittimità è emblematico nella sua concretezza. Un giovane di Catanzaro, all’epoca dei fatti ventenne, era stato condannato in via definitiva a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per aver compiuto atti sessuali — consistiti in baci e abbracci — con una ragazzina tredicenne, nell’ambito di quello che la sentenza stessa definisce “uno spontaneo sentimento” tra i due. La differenza di età era stata ritenuta “non particolarmente rilevante”.

Il pubblico ministero, la dottoressa Stefania Caldarelli, aveva chiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione al Tribunale di Catanzaro, rilevando un’insanabile contraddizione nel sistema normativo: quella legge, applicata così com’era, avrebbe costretto il condannato a scontare quasi per intero la pena in carcere, senza che la magistratura di sorveglianza potesse mai valutare l’opportunità di una misura alternativa.

Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, aveva accolto la provocazione giuridica e sollevato — con ordinanza del 30 giugno 2025 — le questioni di legittimità costituzionale che la Consulta ha oggi giudicato fondate.

Il meccanismo normativo censurato

Per comprendere la portata della decisione occorre ricostruire il meccanismo che la sentenza smonta. L’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale prevede, in via generale, che quando la pena da eseguire è pari o inferiore a tre anni, il pubblico ministero sospenda l’esecuzione per consentire al condannato di richiedere una misura alternativa alla detenzione. Una norma di civiltà, fondata sull’idea che non ha senso mandare in carcere chi potrebbe scontare la pena in modo diverso e più utile al suo reinserimento sociale.

Tuttavia, l’art. 656, comma 9, lettera a), introduce una lista di reati per i quali quella sospensione è vietata: il pubblico ministero non può fermarsi, deve ordinare l’esecuzione immediata. Tra questi reati figurano quelli di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, e tra questi ultimi — per effetto del comma 1-quater introdotto nel 2009 — ricade anche l’art. 609-quater, cioè proprio gli atti sessuali con minorenne.

La conseguenza pratica era devastante: il condannato per questo reato, anche se aveva beneficiato della massima attenuante prevista dalla legge (quella della “minore gravità”, che può ridurre la pena fino a due terzi), veniva trascinato in carcere senza sospensioni e senza possibilità di chiedere misure alternative per almeno un anno, il tempo minimo imposto dalla legge per l’”osservazione scientifica della personalità” da condurre in istituto. Nel caso concreto, con una condanna a poco più di un anno, il detenuto avrebbe esaurito quasi l’intera pena prima ancora che il tribunale di sorveglianza potesse valutare alcunché.

La doppia violazione costituzionale

La Corte Costituzionale ha ritenuto le norme censurate in contrasto con due parametri costituzionali distinti, entrambi di peso fondamentale.
Il primo è l’art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza. La sentenza evidenzia una disparità di trattamento stridente e priva di giustificazione razionale: chi viene condannato per violenza sessuale — reato che presuppone violenza fisica, minaccia o abuso di autorità sulla vittima — e ottiene l’attenuante della minore gravità può vedersi sospesa l’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, dell’ordinamento penitenziario, che espressamente esclude l’applicazione del regime ostativo in quel caso. Chi invece viene condannato per atti sessuali con minorenne — reato che, nella sua forma base, presuppone l’assenza di violenza — non può godere della stessa possibilità, nemmeno quando il fatto sia stato riconosciuto di minore gravità.

“È irragionevole”, scrive la Corte, “che il condannato per il reato di violenza sessuale, che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità, possa vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in attesa di una valutazione individualizzata in ordine all’accesso alle misure alternative alla detenzione, quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, mentre il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne — che presuppone l’assenza di violenza, minaccia o abuso di autorità — pur se il caso sia stato riconosciuto di minore gravità non solo non si vedrà sospesa la pena, con immediato ingresso in carcere, ma non potrà neppure presentare istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione prima di un anno”.

Il secondo parametro violato è l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, che impone alla pena la finalità rieducativa. La Consulta ricorda che il “parallelismo” tra possibilità di accesso alle misure alternative e sospensione dell’esecuzione costituisce “un punto di equilibrio ottimale” del sistema, funzionale a evitare che il condannato spezzi i propri legami familiari, sociali e lavorativi nell’attesa di una decisione della magistratura di sorveglianza. Quando quel parallelismo viene spezzato in modo irragionevole, si determina “un sacrificio del tutto inutile — anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività — rispetto all’orientamento rieducativo della pena, imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost.”

Il ruolo del Tribunale di Catanzaro e del pubblico ministero

La sentenza è anche una lezione sul ruolo istituzionale del pubblico ministero. Il governo, per bocca dell’Avvocatura generale dello Stato, aveva eccepito l’inammissibilità della questione, sostenendo che il procedimento era “irrituale” perché il pm non avrebbe potuto chiedere la sospensione a un giudice, ma avrebbe dovuto semplicemente ordinare l’esecuzione. La Corte ha respinto seccamente questa impostazione.

“A seguire tale impostazione”, si legge nella sentenza, “solo il condannato sarebbe legittimato a chiedere di sollevare questione di legittimità costituzionale, mentre il pubblico ministero sarebbe obbligato ad applicare norme di legge che ritiene essere costituzionalmente illegittime senza neppure poter esprimere i propri dubbi al giudice”. Un’impostazione, precisa la Consulta, «non coerente con il nostro quadro ordinamentale», essendo il pm “organo di giustizia” chiamato a svolgere le proprie funzioni “nell’osservanza della Costituzione, prima ancora che delle leggi”.

Le conseguenze pratiche

La sentenza produce effetti immediati e di sistema. Con la dichiarazione di illegittimità dell’art. 4-bis, comma 1-quater, nella parte in cui si applica ai condannati per 609-quater con attenuante della minore gravità riconosciuta, cade automaticamente anche il divieto di sospensione dell’art. 656, comma 9, lettera a). Da oggi si applica la regola generale: il pm può sospendere l’esecuzione, e il condannato ha trenta giorni per presentare istanza al tribunale di sorveglianza, rimanendo libero nell’attesa.

Spetterà poi alla magistratura di sorveglianza effettuare la valutazione individualizzata, tenendo conto — tra gli altri elementi — del divario di età tra i soggetti, delle specifiche modalità della condotta, del comportamento successivo al reato e dei risultati dell’osservazione da parte dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Nessun automatismo, nessuna presunzione di pericolosità per decreto: solo la valutazione concreta del singolo caso.
La Corte non ha nascosto, infine, un monito al legislatore, sollecitato con urgenza a intervenire sull’”allarmante fenomeno della dilatazione della platea dei cosiddetti “liberi sospesi””: un numero enorme di condannati la cui pena è sospesa ma che attendono mesi, a volte anni, una risposta dai tribunali di sorveglianza sommersi di istanze. Un sistema al limite del collasso, che questa sentenza — paradossalmente — è destinata ad allargare ulteriormente, aggiungendo nuovi soggetti alla platea di chi ha diritto alla sospensione.

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