All’indomani della pesante condanna emessa in primo grado per il reato di sequestro di persona, si registra un nuovo e significativo capitolo processuale nella complessa vicenda a carico di Rosa Vespa. Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, ha infatti accolto l’istanza presentata dal collegio difensivo dell’imputata, revocando la misura restrittiva degli arresti domiciliari a cui la donna era sottoposta. Al suo posto, l’autorità giudiziaria ha disposto una misura cautelare decisamente meno afflittiva: l’obbligo di dimora all’interno del proprio comune di residenza territoriale.
La richiesta di modifica del regime cautelare era stata depositata nei giorni scorsi dagli avvocati difensori Gianluca Garritano e Teresa Gallucci, i quali hanno spinto per un alleggerimento della posizione della propria assistita alla luce del mutato quadro processuale e della condotta tenuta durante l’ultimo anno di restrizioni.
Il percorso terapeutico e l’apertura alla giustizia riparativa
Nel provvedimento di accoglimento dell’istanza difensiva, il magistrato cosentino ha passato al vaglio diversi elementi determinanti per valutare l’affievolimento delle esigenze cautelari. Tra i fattori maggiormente valorizzati dal giudice figurano la condotta carceraria ed extracarceraria dell’imputata, la quale viene oggi ritenuta pienamente consapevole della gravità del reato precedentemente commesso ai danni della vittima. Pesa in positivo anche il lungo percorso terapeutico già avviato e seguito con costanza dalla donna negli ultimi dodici mesi di detenzione domiciliare.
Un ulteriore elemento chiave che ha spinto il GUP verso la concessione dell’obbligo di dimora riguarda l’apertura mostrata dall’imputata verso percorsi alternativi di reinserimento. Nelle motivazioni si dà infatti espressamente atto della manifestata volontà di intraprendere specifici percorsi di giustizia riparativa “al fine di un reinserimento graduale nel contesto sociale”. Il giudice Letizia Benigno ha infine richiamato e contestualizzato la tempistica della fase cautelare già scontata dalla donna, ritenendo congruo il passaggio alla nuova misura dell’obbligo di dimora dopo una restrizione domiciliare protrattasi ininterrottamente per circa un anno solare.









