“Non ci sono prove” che Vitaliano Cannistrà, inteso Nino, alias U Buffone, definito il luogotenente di Pietro Procopio, sia uno dei partecipi della cosca di Gagliano, deputato a raccogliere le estorsioni su Catanzaro e a prendere parte alle riunioni con gli Arena. “Dagli atti di indagine estesi in un arco temporale di oltre un decennio, non è ricavabile nessun comportamento volto al conseguimento di una posizione dominante all’interno del clan”. L’indagato, sebbene coinvolto in diverse vicende giudiziarie, “in realtà non è mai stato riconosciuto intraneo alla cosca”, né ad altro gruppo criminale, come testimonia il casellario giudiziale, con sole due condanne per fatti del 1985 avulsi dal contesto della ‘ndrangheta.
Le dichiarazioni generiche del pentito Mirarchi
I giudici del Riesame spiegano i motivi dell’annullamento della misura cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di Cannistrà, nell’ambito dell’inchiesta Clean Money, che ha portato il 27 febbraio scorso all’arresto di 22 indagati, tra sodali e affiliati al clan dei Gaglianesi. Una misura cautelare dovuta alle dichiarazione accusatorie del collaboratore di giustizia Santo Mirarchi, dalle intercettazioni telefoniche con Pietro Procopio e da una sfilza di frequentazioni con pregiudicati, che non giustificano una misura cautelare, per il Riesame, che procede ad una serie di precisazioni. Il pentito nell’interrogatorio del 3 giugno 2020, riprendendo quanto aveva già dichiarato il 17 giugno del 2016, individua, tra gli altri, quale accolito del “clan dei Gaglianesi”, Cannistrà, affermando che fino al 2014, perpetrava estorsioni sul territorio di Catanzaro, spiegando che Procopio si era accordato con gli Arena, “quelli di Isola”, per rinunciare alle estorsioni e dedicarsi alle scommesse, aprendo alcune agenzie, il cui ricavato sarebbe andato al “capo di Gagliano” Girolamo Costanzo. Precisa che il tutto era stato deciso da lui e dal gruppo Arena, “ricevevano le estorsioni dai locali all’interno dei quali venivano gestite le scommesse che si poggiavano alla piattaforma riconducibile a Procopio”. Riferisce di una riunione tenutasi nel 2014, dove lo stesso Mirarchi, Procopio, Cannistrà ed altri decidevano che gli Arena avrebbero gestito tutte le estorsioni, “anche se alla fine quelle più piccole venivano lasciate al clan dei Gaglianesi”. E a specifica domanda del pubblico ministero: “Cosa sa riferirmi di Pietro Procopio?”, risponde che faceva parte dei “Gaglianesi” e che era un ”fedelissimo di Girolamo Costanzo, detto Gino, precisando che era stato coinvolto ed arrestato nell’operazione “Revenge” e, quindi, aveva “iniziato a distaccarsi, ma solo agli occhi della giustizia”, evitando di farsi vedere in giro, tra gli altri, con Cannistrà, “infatti, dal 2007/2008, non aveva voluto più saperne delle estorsioni che venivano gestite dal “clan dei Gaglianesi” e “iniziò a fare i pacchi, i bidoni”.
“Nessun ruolo nella ‘ndrangheta”
Il collaboratore spiega, inoltre, che Pietro Procopio insieme a Cannistrà e altri andavano spesso a mangiare ad un ristorante di Catanzaro e che in questi incontri si parlava anche di affari, delle estorsioni, dei problemi delle “famiglie” e delle evoluzioni relative alle dinamiche del momento. Il collaboratore, per il collegio, sebbene collochi Cannistrà tra i sodali del clan di Gagliano, non indica “alcuna condotta specifica, riscontrabile, ascrivibile al ricorrente e indicativa di una partecipazione al sodalizio. Pur indicando la sua presenza alla riunione in cui si era decisa questa spartizione con gli Arena, il collaboratore di giustizia sottolineava che la decisione fu presa da Procopio e da lui stesso per conto degli Arena, non indicando alcun ruolo in capo a Cannistrà. Quanto alla generica affermazione della appartenenza al nucleo storico dei Gaglianesi, risulta che Cannistrà è stato coinvolto nelle due operazioni di Dda “Falco Ghibli” e “Revenge”, dalle quali, tuttavia, è stato assolto. In conclusione, “pur potendo ritenere in astratto che il collaboratore di giustizia sia credibile, tuttavia quanto riferito appare assolutamente generico e non individualizzante in merito al contributo causale al sodalizio”.









