Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel procedimento promosso dal Ranieri Group contro il Comune di Soverato in materia di concessioni demaniali marittime. La sentenza, pubblicata il 24 aprile 2026 e redatta dal consigliere estensore Francesco Tallaro sotto la presidenza di Ivo Correale, chiude formalmente una controversia che si trascinava dalla fine del 2024, sullo sfondo della complessa vicenda nazionale delle proroghe balneari.
Il contenzioso: la delibera contestata
Tutto nasce da una precedente pronuncia dello stesso TAR Calabria — la sentenza n. 846 del 16 maggio 2025 — con cui il Tribunale aveva annullato due atti del Comune di Soverato: la delibera di Giunta n. 281/gm del 19 dicembre 2024, che aveva disposto la proroga automatica delle concessioni fino al 30 settembre 2027 in applicazione del decreto-legge 131 del 2024, e la determina n. 174 del 27 dicembre 2024 del responsabile del Settore Lavori Pubblici e Demanio, che aveva materialmente individuato i titoli prorogati.
Le società ricorrenti — Ranieri Group di Ranieri Antonio & C. S.a.s., Ranieri Group S.r.l. e Ranieri Cantieri Nautici S.r.l., rappresentate da Azzurra Ranieri in qualità di amministratrice e legale rappresentante — avevano quindi adito nuovamente il TAR per ottenere l’ottemperanza di quella sentenza, lamentando che il Comune avesse nel frattempo adottato un nuovo atto elusivo: la delibera di Giunta n. 116/gm del 19 maggio 2025, con cui si era disposto di limitare la validità delle concessioni demaniali alla sola stagione estiva 2025.
Le accuse al Comune: competenze violate e Direttiva Bolkestein ignorata
Nel ricorso per ottemperanza, il Ranieri Group aveva articolato una triplice contestazione alla delibera di maggio 2025. In primo luogo, si denunciava la violazione dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000): la competenza ad adottare quel provvedimento, si sosteneva, spettava al dirigente e non alla Giunta comunale. In secondo luogo, veniva invocata la Direttiva Servizi 2006/123/CE — la cosiddetta “Direttiva Bolkestein” — il cui articolo 12 impone che le concessioni su risorse naturali scarse siano affidate mediante procedura di gara pubblica, senza possibilità di proroghe automatiche. In terzo luogo, si contestava la reiterazione abusiva dell’istituto di cui all’art. 10 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, ritenuto inapplicabile stante la sua natura precaria e, comunque, superato dalla normativa regionale calabrese: gli artt. 4 e 17 della legge regionale n. 17 del 2005 prevedono infatti, anche per le concessioni temporanee, una procedura di licitazione privata. Era stata avanzata infine una domanda risarcitoria per i danni cagionati dall’illegittima condotta amministrativa.
La svolta: la delibera del 2 marzo 2026
La vicenda ha conosciuto una svolta decisiva nelle more del giudizio. Il 2 marzo 2026, la Giunta comunale di Soverato ha approvato la delibera n. 45/gm, con cui ha dato disposizione di pubblicare “il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni demaniali marittime perentoriamente entro e non oltre la data del 10 aprile 2026 in ottemperanza alla Sentenza TAR Calabria n. 846/2025”. Con il medesimo atto, il Comune ha stabilito di proseguire gli adempimenti relativi all’eventuale indennizzo al concessionario uscente, ai sensi dell’art. 4, comma 9 della legge n. 118/2022.
Il TAR ha preso atto di questa evoluzione: pur rilevando che il bando di gara non è stato ancora effettivamente pubblicato, i giudici hanno ritenuto che la delibera contestata fosse ormai “definitivamente superata” e che l’amministrazione avesse assunto “un impegno giuridicamente vincolante” ad avviare la procedura competitiva. Di qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, ma la partita non è chiusa
Il collegio — composto dal presidente Ivo Correale, dal consigliere Francesco Tallaro e dal referendario Vittorio Carchedi — ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, richiamando la “complessità dell’intera vicenda, già sottolineata in sede di merito”. Una formula che, in sostanza, non assegna torti né ragioni sul piano formale, ma lascia aperta la questione sostanziale: il bando di gara non è ancora stato pubblicato, e l’obbligo assunto dal Comune rimane da eseguire. La sentenza n. 846/2025, peraltro, non è ancora passata in giudicato, essendo tuttora pendente il relativo appello. Il fronte giudiziario sulle spiagge di Soverato, insomma, potrebbe non essere ancora del tutto chiuso.






