1 Ottobre 2026
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Condannato a sette anni per traffico di droga a Lamezia, ma il carcere può aggravare la malattia: sospeso l’ordine di esecuzione

La Procura generale di Catanzaro dispone lo stop dopo l’istanza dell’avvocato Giuseppe Di Renzo. Gli atti passano alla magistratura di sorveglianza di Milano per valutare la compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione

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La condanna è definitiva, ma l’ingresso in carcere viene fermato per consentire una valutazione sulle condizioni di salute. La Procura generale presso la Corte d’appello di Catanzaro ha sospeso l’emissione dell’ordine di esecuzione nei confronti di Antonio Stagno, 58 anni, nato e residente a Giussano, in Lombardia, condannato a sette anni di reclusione.

Il provvedimento, firmato dalla procuratrice generale Alba Maria Sammartino, segue l’istanza presentata dall’avvocato Giuseppe Di Renzo, del Foro di Vibo Valentia. La documentazione allegata dalla difesa ha portato l’ufficio a rilevare che le condizioni del condannato potrebbero essere ritenute incompatibili con il regime carcerario. Per questo gli atti sono stati trasmessi al magistrato di sorveglianza di Milano, chiamato alle valutazioni di competenza.

La condanna definitiva e i fatti contestati a Lamezia

Il procedimento riguarda il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’atto di esecuzione colloca i fatti a Lamezia Terme e indica due periodi: dal 2004 al 12 luglio 2010 e dal 21 dicembre 2011 al 13 marzo 2012. La pena di sette anni deriva dalla sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Catanzaro il 14 ottobre 2025, in riforma della decisione emessa dal giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro il 21 giugno 2021. La condanna è diventata definitiva il 17 settembre 2026, quando la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il provvedimento indica sette anni da espiare e richiama anche le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante la pena.

L’istanza della difesa e il rischio di aggravamento

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l’avvocato Giuseppe Di Renzo ha chiesto il differimento dell’esecuzione della pena e, in subordine, l’applicazione della detenzione domiciliare provvisoria. La richiesta ricostruisce una situazione sanitaria già esaminata in passato dalla magistratura di sorveglianza. La difesa sostiene che Stagno necessiti di cure e controlli specialistici continuativi e che il regime carcerario possa compromettere il percorso terapeutico e aggravare il quadro clinico. Tra gli allegati figurano relazioni sanitarie del San Raffaele di Milano e precedenti decisioni sulla modalità di esecuzione della pena. È su questa documentazione che la Procura generale ha fondato la sospensione, rimettendo l’esame alla magistratura competente.

I precedenti provvedimenti sulla detenzione domiciliare

La questione sanitaria aveva già inciso sull’esecuzione di una precedente pena. Un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del marzo 2019, allegata all’istanza, aveva disposto il differimento nelle forme della detenzione domiciliare, rilevando il rischio che la permanenza in carcere esponesse Stagno a ulteriori aggravamenti della patologia. Il nuovo provvedimento della Procura generale richiama inoltre le decisioni con cui il magistrato e il Tribunale di sorveglianza di Milano, nell’ambito di un precedente procedimento, avevano disposto il differimento della pena in detenzione domiciliare fino al suo termine. La difesa indica per quella pena una scadenza al 24 aprile 2026.

La decisione passa alla sorveglianza di Milano

I sette anni di reclusione restano confermati: il provvedimento del 24 settembre interviene sull’ordine di esecuzione, sospendendone l’emissione per le ragioni sanitarie documentate. Gli atti sono stati quindi inviati al magistrato di sorveglianza di Milano, per valutare i presupposti del differimento. Il documento non concede una nuova detenzione domiciliare per questa condanna. Dispone lo stop all’ordine di esecuzione e affida alla magistratura di sorveglianza l’esame delle condizioni di salute e delle conseguenti modalità di espiazione della pena.

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