La condizione sanitaria era nota da anni. La necessità di cure riabilitative era stata indicata da medici, consulenti e magistrati. Eppure, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, lo Stato italiano non ha garantito a Francesco Pelle, detenuto paraplegico e condannato all’ergastolo per reati gravi, tra cui omicidio e strage, un trattamento medico adeguato alla sua condizione. La Prima Sezione della Cedu ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quello che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. Il cuore della decisione non riguarda la legittimità della detenzione in sé, né la gravità dei reati per i quali Pelle è stato condannato. Il punto è un altro: anche chi si trova in carcere, anche chi sconta una pena durissima, deve ricevere cure compatibili con la propria condizione fisica. Per la Corte di Strasburgo, nel caso Pelle, questo obbligo non è stato rispettato.
Paraplegia, sedia a rotelle e fisioterapia permanente
Francesco Pelle, nato nel 1977, è detenuto nel carcere di Parma. È affetto da paraplegia agli arti inferiori e utilizza una sedia a rotelle. La sua condizione sanitaria era già stata valutata in passato dalla giustizia italiana. Nel 2009, la Corte d’assise di Locri aveva sostituito la detenzione con gli arresti domiciliari per motivi di salute, proprio per consentirgli di sottoporsi a fisioterapia. Due anni dopo, nel 2011, un consulente medico nominato dalla stessa Corte aveva concluso che lo stato di salute del detenuto era ancora incompatibile con il carcere, osservando che il sistema penitenziario non era in grado di assicurare i trattamenti fisioterapici necessari. Dopo un periodo di irreperibilità tra il 2019 e il 2021, Pelle era stato arrestato in Portogallo ed estradato in Italia. Da quel momento era passato attraverso diversi istituti penitenziari fino ad arrivare a Parma, dove è stato trasferito il 13 agosto 2022.
Il primo reclamo accolto e le sedute mai diventate terapia continuativa
Il primo passaggio decisivo arriva il 14 marzo 2022, quando il detenuto presenta reclamo al magistrato di sorveglianza di Cagliari, sostenendo che l’amministrazione penitenziaria non gli stesse garantendo un adeguato trattamento riabilitativo. L’8 aprile 2022 un fisiatra prescrive un programma riabilitativo quotidiano di 120 giorni, prorogabile. L’11 maggio 2022 il magistrato di sorveglianza accoglie il reclamo e ordina che venga somministrato il trattamento indicato nella relazione del fisiatra. Ma l’esecuzione di quella decisione, secondo Strasburgo, resta solo parziale. Pelle effettua 19 sedute di fisioterapia tra giugno e agosto 2022 e altre dieci sedute nel novembre dello stesso anno, nel carcere di Parma. Poi, secondo quanto ricostruito dalla Corte, il trattamento fisioterapico non prosegue in modo effettivo. Ed è qui che si apre il nodo centrale della sentenza: non bastava collocare il detenuto in una cella adattata, né assicurargli assistenza nelle attività quotidiane. La questione era la fisioterapia continuativa, indicata come necessaria dalle stesse valutazioni sanitarie.
Parma: la relazione che ammette il problema
Il passaggio più pesante per l’Italia è contenuto nella ricostruzione della Cedu sul carcere di Parma. Il 21 gennaio 2023, le autorità sanitarie dell’istituto riconoscono che Pelle necessita di trattamento fisioterapico permanente. Nella stessa relazione viene evidenziato che il carcere non dispone di un reparto di riabilitazione e non ha il personale necessario per garantire programmi di fisioterapia intensiva e continuativa. Quattro mesi più tardi, però, il 22 maggio 2023, le autorità sanitarie del carcere considerano lo stato di salute del detenuto compatibile con la detenzione. Secondo la Corte europea, quella valutazione non spiega in che modo la fisioterapia sarebbe stata concretamente garantita. È una contraddizione che Strasburgo considera decisiva: da un lato si ammette la necessità di cure permanenti e l’impossibilità dell’istituto di assicurarle in modo continuativo; dall’altro si conferma la compatibilità con il carcere senza chiarire come colmare quella carenza.
Il no del Tribunale di sorveglianza e il passaggio in Cassazione
Il 25 febbraio 2023, Pelle chiede al Tribunale di sorveglianza di Bologna il rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di salute o, in alternativa, la sostituzione della detenzione con gli arresti domiciliari. L’8 giugno 2023 chiede anche la nomina di un consulente medico per valutare la compatibilità della sua condizione con il carcere, soprattutto alla luce del bisogno permanente di fisioterapia. Il 31 luglio 2023, però, il Tribunale di sorveglianza respinge le richieste senza nominare un consulente. I giudici valorizzano il fatto che Pelle sia detenuto in una cella speciale per detenuti paraplegici, che riceva assistenza per le esigenze quotidiane e che abbia svolto alcune sedute di fisioterapia nel novembre 2022, con ulteriori sedute programmate. Il detenuto impugna la decisione, sostenendo che dopo novembre 2022 non gli sarebbero state più fornite sedute fisioterapiche. Il medico di fiducia ribadisce la necessità di fisioterapia quotidiana il 30 dicembre 2023. Ma l’8 aprile 2024 la Cassazione rigetta il ricorso. Per la Cedu, anche questo passaggio è critico: la Corte di Cassazione avrebbe confermato l’adeguatezza del trattamento senza affrontare in modo specifico le incongruenze segnalate dal ricorrente.
La difesa del Governo italiano
Il Governo italiano aveva sostenuto anzitutto che Pelle non avesse esaurito tutti i rimedi interni disponibili. Secondo la difesa dello Stato, invece di chiedere il rinvio della pena o gli arresti domiciliari, il detenuto avrebbe dovuto insistere per l’esecuzione della decisione favorevole ottenuta nel 2022 dal magistrato di sorveglianza di Cagliari. Inoltre, per la detenzione a Parma, avrebbe dovuto proporre un nuovo reclamo davanti al magistrato di sorveglianza competente. La Cedu respinge questa impostazione. Quando esistono più rimedi potenzialmente efficaci, osserva Strasburgo, il ricorrente deve utilizzarne uno, non tutti. Pelle aveva già ottenuto una decisione favorevole nel 2022 e aveva poi attivato il rimedio previsto per chiedere il rinvio della pena o gli arresti domiciliari per ragioni di salute. Per la Corte, dunque, non era tenuto ad avviare ulteriori percorsi.
Nel merito, il Governo aveva richiamato la collocazione in una cella speciale, l’assistenza nelle attività quotidiane, le visite specialistiche e alcune sedute di fisioterapia. Ma per i giudici europei questo non basta a superare il dato principale: la fisioterapia, indicata come necessaria e permanente, non è stata assicurata in modo adeguato e continuativo.
La decisione: violato l’articolo 3 della Convenzione
La conclusione della Corte europea è chiara: Francesco Pelle non ha ricevuto cure mediche adeguate durante la detenzione. Secondo Strasburgo, il trattamento subito ha superato il livello inevitabile di sofferenza connesso alla detenzione e ha integrato un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. La Cedu non dice che un detenuto paraplegico non possa mai restare in carcere. Dice però che, se lo Stato decide di mantenerlo detenuto, deve assicurare cure effettive, proporzionate e compatibili con il suo quadro clinico e quando la documentazione medica indica la necessità di una riabilitazione permanente, lo Stato deve dimostrare di poterla garantire davvero. Nel caso Pelle, per i giudici europei, questa dimostrazione non c’è stata.
Nessun risarcimento, ma condanna piena sul piano dei diritti
La Corte non assegna alcuna somma a titolo di equa soddisfazione. Il ricorrente non aveva presentato una domanda di risarcimento ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione. Questo però non riduce il peso della decisione. La condanna dell’Italia resta piena sul terreno della violazione dei diritti fondamentali. La Cedu dichiara il ricorso ammissibile e stabilisce, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 3.








