La Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 febbraio 2026, ha accolto il ricorso presentato dall’Avvocato Marco Ielo, stabilendo che il prelievo abusivo di energia da un contatore privato non integra l’aggravante prevista dall’articolo 625 n. 7 del Codice Penale.
La decisione ribalta quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, chiarendo un aspetto delicato della normativa sul furto di energia elettrica.
Contatore privato vs rete pubblica
Il fulcro della questione è la differenza tra il furto di energia sulla rete pubblica e quello effettuato su un dispositivo già assegnato a un utente domestico. Nel ricorso, l’Avvocato Ielo ha sottolineato come l’energia, una volta passata attraverso il contatore privato, entri nella sfera giuridica del consumatore, facendo venire meno l’elemento di vulnerabilità del bene che giustifica l’aggravante.
Come precisato dal difensore, “la traditio dell’energia si perfeziona con il passaggio attraverso il contatore, momento in cui essa diventa proprietà dell’utente“.
Giustizia e chiarezza normativa
Con questa pronuncia, la Cassazione conferma che l’inosservanza del contatore domestico non può essere trattata come furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 n. 7.
L’Avvocato Ielo ha espresso soddisfazione, sottolineando che la sentenza non solo tutela la sua assistita, ma fornisce anche un riferimento chiaro per la corretta applicazione della legge in casi analoghi, distinguendo le responsabilità legali tra rete pubblica e utenza privata.








