Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ha assolto con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste” un imprenditore locale dall’accusa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La sentenza, depositata in data 23 settembre 2025, pone fine a una complessa vicenda giudiziaria che vedeva l’imprenditore, legale rappresentante di una società operante nel commercio all’ingrosso di macchine e attrezzature per l’ufficio, difeso dall’Avv. Fabio Verre.
L’accusa e la richiesta di condanna
L’imputato era stato citato a giudizio per il reato previsto e punito dall’articolo 2 del Decreto legislativo 74/2000, con l’accusa di aver utilizzato, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta 2015 e 2016, cinque fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo la tesi accusatoria, tali fatture avrebbero permesso di indicare elementi passivi fittizi al fine di evadere l’IRES e l’IVA per un ammontare complessivo di circa 170.000 euro. Al termine della requisitoria, il Pubblico Ministero aveva formulato una richiesta di condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione.
La strategia difensiva e l’istruttoria dibattimentale
L’istruttoria dibattimentaleè stata cruciale per smontare l’impianto accusatorio. La tesi della Procura si fondava principalmente sulla testimonianza di un verbalizzante, il quale aveva qualificato la ditta fornitrice come una cosiddetta “cartiera”, ovvero una società fittizia creata al solo scopo di emettere fatture false. Tale conclusione, tuttavia, si basava su indizi quali l’assenza di un apparato aziendale strutturato e di una sede operativa riconoscibile, elementi che la difesa ha dimostrato essere insufficienti a provare la natura fraudolenta delle operazioni. La difesa ha efficacemente messo in luce le lacune investigative del caso. Come si legge chiaramente nella motivazione della sentenza, la qualifica di “cartiera” della ditta fornitrice è rimasta una “mera asserzione del testimone, senza alcun accertamento specifico né provvedimento giurisdizionale che lo attesti”. Di contro, la linea difensiva ha fornito prove concrete e documentali a sostegno della reale effettività delle operazioni commerciali. Il Tribunale ha infatti dato pieno credito agli elementi prodotti, evidenziando che:“…sono emersi dall’istruttoria dati certi comprovanti l’avvenuto ordine dei prodotti oggetto di cessione e il riscontro bancario dei relativi pagamenti, non risultando comprovata alcuna operazione anomala afferente a presunte restituzioni in contanti.” Inoltre, lo stesso testimone dell’accusa ha confermato in aula di aver rinvenuto i pagamenti tracciabili (bonifici bancari) effettuati dalla società dell’imputato e di non aver riscontrato anomalie nella movimentazione di denaro che potessero far sospettare meccanismi di retrocessione delle somme, indebolendo ulteriormente la tesi accusatoria.
La sentenza di piena assoluzione
Alla luce di un quadro probatorio che non ha fornito alcuna evidenza della natura fittizia delle operazioni, il Giudice ha concluso per la totale insussistenza delle condotte contestate. Nella sentenza si afferma in modo inequivocabile che “non risulta alcuna evidenza probatoria circa la natura fittizia delle operazioni commerciali con conseguente insussistenza delle condotte contestate all’imputato“. Di conseguenza, il Tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, la formula più ampiamente liberatoria che certifica la piena innocenza dell’imputato rispetto all’accusa mossa, riconoscendo che l’azione contestata non costituisce reato.






