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29 Aprile 2026
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Ditta in odor di ‘ndrangheta, il Tar del Veneto conferma l’interdittiva antimafia: “Non un caso isolato”

I giudici amministrativi pongono l’accento su di “una rete di rapporti con ambienti mafiosi”. Al centro della vicenda presunti legami con ambienti riconducibili al clan Farao Marincola. Per i giudici non si tratta di episodi isolati ma di una rete di contatti e anomalie persistenti

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Il Tar del Veneto ha confermato la interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Treviso nei confronti di un’impresa edile con sede a Conegliano, nel trevigiano. Una decisione che arriva al termine del contenzioso amministrativo e che ribadisce la linea già adottata dall’autorità prefettizia.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino (edizione online), il provvedimento nasce dal sospetto di collegamenti indiretti e diretti con ambienti della ‘ndrangheta, in particolare con la cosca Farao Marincola.

Le motivazioni della Prefettura di Treviso

Alla base dell’interdittiva, la Prefettura avrebbe ricostruito una serie di elementi ritenuti indicativi di un quadro di condizionamento e permeabilità mafiosa.Tra questi, la presenza di un lavoratore condannato a 12 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, che secondo l’istruttoria sarebbe rimasto comunque coinvolto nell’organizzazione aziendale anche dopo le dimissioni formali. Una permanenza definita problematica per la persistenza di un’area di ambiguità sul suo ruolo effettivo.A ciò si aggiungerebbero rapporti economici e operativi con una società riconducibile a un soggetto ritenuto vicino alla criminalità organizzata calabrese, connesso anche a una serie di rimborsi e movimentazioni ritenute non chiarite.

I rapporti contestati e il quadro ricostruito dai giudici

Nel provvedimento dei giudici amministrativi emerge una lettura complessiva dei fatti che esclude la natura episodica delle relazioni contestate.Come riportato nella sentenza del Tar Veneto, “non si è in presenza di un singolo contatto episodico o di una mera anomalia documentale, ma di una pluralità di rapporti con soggetti appartenenti o collegati a contesti mafiosi, di pagamenti di alloggio non chiariti, di una persistente area di ambiguità sul ruolo (del lavoratore poi condannato, ndr) dopo le dimissioni e di rapporti con un’impresa ritenuta contigua alla criminalità organizzata calabrese”.Una formulazione che, nella ricostruzione del collegio giudicante, rafforza la valutazione di contiguità ambientale e di possibile rischio di infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale.

La conferma del giudice amministrativo

Con la decisione definitiva, il Tar del Veneto ha quindi ritenuto legittima la scelta della Prefettura, confermando la misura interdittiva come strumento di prevenzione antimafia.

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