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4 Aprile 2026
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Processo “Portosalvo”, la sentenza del gup riconosce la cosca Tripodi: “Salvatore il capo operativo”

Nelle motivazioni il giudice sottolinea come "la violenza fosse uno strumento di governo del territorio", utilizzato dal clan per esercitare controllo e intimidazione

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Sono state depositate le motivazioni della sentenza del processo “Portosalvo”, pronunciata il 21 novembre scorso dal gup di Catanzaro all’esito del giudizio abbreviato nei confronti dei clan vibonesi. Un provvedimento che fa chiarezza su una lunga stagione di omicidi e violenze mafiose lungo la fascia costiera di Vibo Valentia, distinguendo tra le contestazioni che non hanno retto al vaglio giudiziario e quelle che, invece, hanno trovato pieno riscontro probatorio.

La decisione riguarda una serie di delitti di sangue e l’accusa di associazione mafiosa maturati tra i primi anni Duemila e la metà del decennio successivo nelle cosiddette Marinate – da Portosalvo a Bivona, passando per Triparni e Vibo Marina – territori segnati da un contesto criminale che il giudice definisce strutturato e radicato. Nelle motivazioni, il gup ricostruisce l’operatività delle consorterie coinvolte, soffermandosi in particolare sulla cosca Tripodi di Portosalvo, ritenuta articolazione stabile della ’ndrangheta vibonese, e sulla posizione del suo presunto vertice, Salvatore Tripodi, condannato a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa ma assolto dall’accusa di omicidio in concorso di Michele Palumbo.

Gli omicidi irrisolti e il peso dell’omertà

Il gup parte da una premessa netta: il contesto territoriale era segnato da una pluralità di omicidi rimasti per anni senza colpevoli, ma tutt’altro che privi di una cornice criminale. In motivazione si sottolinea come quei fatti apparissero “sin da subito espressione della realtà criminale lì sussistente”, maturati in un territorio dove alleanze, rotture e vendette tra consorterie mafiose costituivano un vero sistema di regolazione dei rapporti di forza.

La sentenza richiama, tra gli altri, gli omicidi Longo e Palumbo, insieme ad altre vicende di sangue collocate lungo la fascia costiera vibonese, come episodi che si inseriscono in quel contesto mafioso, ma per i quali — a distanza di anni — non è stato possibile individuare con certezza giudiziaria mandanti ed esecutori. Nel caso dell’omicidio Longo, il giudice evidenzia un “profluvio di dichiarazioni appiattite, di mezze parole e di non detto” che ha reso impossibile superare il muro dell’omertà. Quanto all’omicidio Michele Palumbo, contestato anche a Salvatore Tripodi, la decisione finale è di assoluzione, proprio per l’assenza di riscontri individualizzanti idonei a sostenere l’accusa.

Il giudice chiarisce che la gravità del contesto non può supplire alla prova. Il clima di omertà, le reticenze diffuse e le versioni contraddittorie hanno reso per anni impraticabile la strada dell’accertamento penale. E neppure le successive collaborazioni di giustizia — pur fondamentali per riaprire l’analisi di quei fatti — possono essere lette in modo acritico, soprattutto quando il racconto di un collaboratore trova riscontro esclusivamente in quello di un altro.

L’associazione mafiosa: il cuore della decisione

Diverso, invece, l’esito sulla contestazione associativa, che rappresenta il vero asse portante della sentenza. Qui il gup ritiene che il quadro probatorio sia solido e coerente, perché fondato non su singoli episodi isolati, ma sulla ricostruzione complessiva dell’operatività del clan Tripodi di Portosalvo, dal quale l’inchiesta prende il nome.

In motivazione, il giudice descrive la cosca Tripodi come una articolazione stabile della ’ndrangheta vibonese, radicata nel territorio della frazione di Porto Salvo e operante lungo l’intera fascia costiera, in costante rapporto con le altre consorterie dell’area. Non un gruppo occasionale, ma — si legge — una struttura dotata di continuità, riconoscimento criminale e capacità di esercitare un potere autonomo, inserita in un sistema più ampio di equilibri mafiosi, fatto di alleanze, cointeressenze e momenti di frizione.

Secondo il gup, l’organizzazione si avvaleva “della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà”, elementi che consentivano al clan di esercitare un controllo capillare sul territorio e sulle attività economiche, incidendo sulle dinamiche sociali e imprenditoriali della zona. Un potere che non si manifestava necessariamente in modo eclatante, ma che si reggeva sulla reputazione criminale del gruppo, sulla capacità di imporre regole non scritte e sulla disponibilità all’uso della violenza come extrema ratio. È in questo senso che la sentenza qualifica la violenza — “compresa quella omicidiaria” — come strumento di governo del territorio, utilizzato quando ritenuto funzionale a dirimere contrasti interni, a sanzionare comportamenti ritenuti lesivi dell’equilibrio mafioso o ad affermare il predominio del clan nei confronti di gruppi rivali. Una violenza che, secondo il giudice, non aveva carattere estemporaneo, ma si inseriva in una logica organizzata e riconoscibile, tipica delle strutture mafiose.

La posizione di Salvatore Tripodi

È dentro questa ricostruzione che il gup colloca la figura di Salvatore Tripodi, ritenuto dalla sentenza punto di riferimento apicale della cosca di Portosalvo. In motivazione, il giudice evidenzia come Tripodi non venga chiamato a rispondere per singoli episodi isolati, ma per il ruolo svolto all’interno di una struttura mafiosa stabile, capace di esercitare un’influenza duratura sul territorio.

Secondo il Tribunale, Tripodi emerge come soggetto dotato di autorevolezza criminale, inserito in modo organico negli equilibri della ’ndrangheta vibonese e in grado di partecipare alle scelte strategiche del sodalizio. La sua posizione viene ricostruita attraverso un insieme convergente di elementi — dichiarazioni dei collaboratori, riscontri esterni, precedenti giudiziari e dinamiche associative già vagliate in altri procedimenti — che, valutati nel loro complesso, consentono al giudice di ritenere provata la partecipazione qualificata all’associazione mafiosa.

È su queste basi che il gup condanna Tripodi a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa, riconoscendo il suo ruolo all’interno del clan che dà il nome all’inchiesta. Una condanna che non si fonda su automatismi o presunzioni, ma su una lettura sistemica delle condotte, ritenute espressive di una stabile adesione al progetto criminale del gruppo. Al tempo stesso, la sentenza segna un confine netto sul piano delle responsabilità individuali. Tripodi viene infatti assolto dall’accusa di omicidio in concorso di Michele Palumbo, perché — si legge in motivazione — gli elementi raccolti non consentono di superare il ragionevole dubbio in ordine al suo coinvolgimento diretto in quel fatto di sangue. Una decisione che conferma l’impostazione complessiva del giudizio: severa sul piano associativo, prudente e rigorosa su quello dei singoli delitti.

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