9 Ottobre 2026
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Ranucci fuori da Report, il Tribunale dà ragione alla Rai ma bacchetta il Governo: “Pressioni per condizionare i vertici”

Il giudice del lavoro di Roma respinge il ricorso del giornalista contro la rimozione dalla conduzione. Riconosciute le pressioni politiche di Salvini, Fazzolari e La Russa, ma non è stata dimostrata la discriminazione

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La Rai può togliere a Sigfrido Ranucci la conduzione di Report. Ma le pressioni esercitate da autorevoli esponenti del Governo sul servizio pubblico non possono essere liquidate come semplici opinioni personali. È una decisione che distingue nettamente il piano giudiziario da quello politico quella pronunciata il 9 ottobre 2026 dal Tribunale del lavoro di Roma, che ha respinto il ricorso d’urgenza presentato dal giornalista contro la sua rimozione dal programma d’inchiesta di Rai 3.

Nelle 31 pagine dell’ordinanza, firmata dalla giudice Donatella Casari, emerge una ricostruzione destinata ad alimentare il dibattito sull’indipendenza dell’informazione pubblica. Da una parte, il Tribunale riconosce che alcuni tra i principali rappresentanti della maggioranza hanno esercitato pressioni sui vertici aziendali per ottenere l’allontanamento di Ranucci. Dall’altra, ritiene che gli elementi raccolti non siano sufficienti a dimostrare che la decisione della Rai sia stata determinata da una discriminazione politica.

Il risultato è il rigetto del ricorso cautelare. Ranucci, almeno in questa fase, non ottiene il ritorno alla guida della trasmissione che conduce dal 2016.

La decisione del Tribunale: respinto il ricorso di Ranucci

La controversia nasce dalla comunicazione del 28 agosto 2026, con la quale il direttore della Direzione Approfondimento Rai, Paolo Corsini, aveva informato Ranucci della decisione aziendale di avviare una riorganizzazione editoriale di Report, prevedendo un avvicendamento immediato nella conduzione e nella responsabilità autorale.

L’azienda aveva motivato la scelta richiamando le continue pressioni sulla redazione, il deterioramento del clima lavorativo e il rischio che il programma perdesse credibilità e autorevolezza.

A Ranucci erano state prospettate tre alternative professionali: vicedirettore ad personam del Tg3, con incarico nella redazione Speciali e Podcast; vicedirettore ad personam di RaiNews24, con delega agli approfondimenti e alle inchieste; oppure corrispondente Rai dal Cairo.

Il giornalista aveva contestato il provvedimento, denunciandone l’illegittimità, il carattere discriminatorio e il possibile demansionamento. Il 15 settembre aveva quindi depositato il ricorso cautelare, chiedendo di sospendere la decisione aziendale e ottenere il reintegro prima dell’avvio della nuova stagione di Report, previsto per l’8 novembre.

Il Tribunale ha però ritenuto non sufficientemente fondate le contestazioni avanzate per ottenere la tutela urgente.

Il giudice riconosce le pressioni del Governo sulla Rai

È uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza. Il Tribunale esamina le dichiarazioni pubbliche di diversi esponenti della maggioranza e riconosce esplicitamente la loro capacità di esercitare un condizionamento sui vertici del servizio pubblico.

Nella motivazione si legge che la documentazione giornalistica prodotta nel procedimento conferma “le pressioni esercitate sui vertici della RAI dalla maggioranza tramite organi di stampa”.

La giudice ricostruisce una precisa successione di interventi politici.

Il 13 luglio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso aveva chiesto all’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, quali iniziative l’azienda intendesse adottare per garantire l’indipendenza dei programmi d’inchiesta da eventuali interferenze esterne.

L’11 e il 13 agosto, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini aveva pubblicamente sollecitato la rimozione di Ranucci dalla conduzione di Report.

Il 14 agosto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari aveva dichiarato: “Personalmente penso che Report, con la conduzione di Ranucci, abbia perso di credibilità rispetto all’epoca Gabanelli”.

Due giorni dopo era intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, sostenendo che il programma dovesse essere cambiato, senza necessariamente essere eliminato.

Per il Tribunale, non si tratta di dichiarazioni politicamente irrilevanti.

La giudice contesta infatti la tesi difensiva della Rai secondo cui quegli interventi rappresenterebbero esclusivamente manifestazioni del pensiero espresse a titolo personale.

Negare il peso istituzionale di quelle parole, osserva il provvedimento, significherebbe disconoscere la responsabilità che dovrebbe accompagnare le dichiarazioni pubbliche di chi ricopre alte cariche di Governo.

Le pressioni politiche non bastano a dimostrare la discriminazione

Il riconoscimento delle pressioni non conduce, tuttavia, alla dichiarazione di nullità della decisione aziendale.

Il Tribunale distingue tra l’intenzione di alcuni esponenti politici di ottenere la rimozione di Ranucci e la dimostrazione che la Rai abbia effettivamente adottato il provvedimento per soddisfare quelle richieste.

Secondo la giudice, il collegamento non risulta sufficientemente provato nell’ambito dell’accertamento cautelare.

Anche le successive dichiarazioni di soddisfazione di rappresentanti della maggioranza non dimostrano, da sole, chi abbia determinato la decisione aziendale e per quali ragioni.

L’ordinanza riconosce inoltre che le critiche alla gestione della vicenda da parte di Ranucci non provenivano soltanto da ambienti politici vicini al Governo.

L’attentato a Ranucci e il caso Lavitola

Al centro della controversia compare inevitabilmente l’attentato del 16 ottobre 2025, quando un ordigno esplose davanti all’abitazione del giornalista.

Ranucci, sottoposto a scorta dal 2021, aveva visto rafforzare le misure di protezione dopo l’episodio.

Nell’ordinanza viene ricordato che, secondo gli sviluppi dell’indagine penale richiamati dalle parti, Valter Lavitola aveva dichiarato agli inquirenti di essere stato il mandante dell’attentato.

Il provvedimento richiama inoltre la valutazione del giudice per le indagini preliminari, secondo cui Ranucci era persona offesa dal reato e vittima di una manipolazione.

La vicenda aveva però sollevato interrogativi sul rapporto personale tra il giornalista e Lavitola, soprattutto alla luce della frequentazione e dell’amicizia tra i due.

Il Tribunale non attribuisce a Ranucci responsabilità nell’attentato. Esamina invece le conseguenze che il clamore mediatico e le successive polemiche avevano prodotto sull’attività della redazione di Report.

Le critiche di Saviano, Santoro e Formigli

Nell’ordinanza vengono richiamate anche le posizioni di tre personalità del giornalismo e dell’informazione italiana: Roberto Saviano, Michele Santoro e Corrado Formigli.

Il 24 agosto Saviano aveva pubblicato un intervento nel quale, pur escludendo responsabilità penali di Ranucci, sollevava dubbi sulla gestione del rapporto con Lavitola e sulla necessaria distanza critica che un giornalista deve mantenere dalle proprie fonti.

Santoro aveva successivamente criticato la mancata presa di distanza del conduttore dall’uomo che aveva confessato il ruolo di mandante dell’attentato.

Formigli, dal canto suo, aveva contestato la scelta di instaurare un rapporto tanto stretto con Lavitola, sostenendo che quella situazione avesse esposto a difficoltà l’intera squadra di Report.

Per la giudice, queste valutazioni dimostrano che il dibattito sulla conduzione del programma non poteva essere ricondotto esclusivamente a una campagna politica della maggioranza.

Il clima nella redazione e le testimonianze decisive

Un altro elemento centrale della decisione riguarda il disagio manifestato da alcuni componenti della redazione.

Nel corso del procedimento, il direttore delle Risorse umane e organizzative Rai, Felice Ventura, ha riferito che Corsini aveva ricevuto segnalazioni da giornalisti che lamentavano la mancanza di serenità nello svolgimento del proprio lavoro.

Anche Ranucci, ascoltato dal Tribunale, ha confermato l’esistenza di tensioni e pressioni mediatiche, pur fornendone una lettura differente.

Secondo il giornalista, i colleghi avevano manifestato la necessità di affrontare insieme quella situazione e rafforzare il programma attraverso una riorganizzazione.

Per il Tribunale, tuttavia, proprio queste dichiarazioni confermano che l’esigenza di modificare l’assetto della trasmissione era emersa prima della decisione di rimuovere il conduttore.

La giudice attribuisce rilievo anche agli scambi di posta elettronica tra il giornalista Giorgio Mottola, componente della redazione, e Ranucci.

L’insieme degli elementi esaminati viene considerato sufficiente, in questa fase, a riconoscere l’esistenza di un problema organizzativo reale, non necessariamente costruito per giustificare l’allontanamento del conduttore.

Perché la Rai poteva cambiare la conduzione di Report

La questione affrontata dal Tribunale riguarda anche i limiti del potere organizzativo di un editore, soprattutto quando si tratta del servizio pubblico.

Secondo la giudice, la scelta del conduttore e degli autori di una trasmissione rientra nelle prerogative dell’impresa editoriale.

Questo potere non è però illimitato: un provvedimento organizzativo può essere sottoposto al controllo del giudice quando si sospetta una violazione della legge o una discriminazione.

Nel caso di Ranucci, il Tribunale ritiene che la Rai abbia fornito elementi sufficienti a sostenere l’esistenza di una riorganizzazione effettiva.

Il nuovo progetto prevede una maggiore distribuzione delle responsabilità tra gli autori, due co-conduttori, interventi più brevi in studio e un ritorno al modello delle puntate monografiche.

La giudice esclude quindi, sulla base degli elementi disponibili, che il cambiamento del format sia stato dimostrato come una semplice copertura della rimozione di Ranucci.

Il demansionamento non è stato dimostrato

L’ordinanza affronta anche il tema delle tre posizioni alternative offerte al giornalista.

Il Tribunale chiarisce che l’accordo integrativo Rai-Usigrai continua a garantire, in caso di cambiamento delle mansioni, la tutela dell’equivalenza del contenuto professionale.

Non basta, dunque, che un nuovo incarico conservi formalmente lo stesso livello contrattuale: occorre anche considerare la professionalità concretamente esercitata.

Tuttavia, Ranucci non aveva ancora scelto nessuno degli incarichi proposti e non aveva quindi iniziato a svolgere nuove mansioni.

Per questo motivo, secondo il Tribunale, non era possibile accertare un effettivo demansionamento.

La giudice distingue inoltre il prestigio personale e la notorietà acquisiti attraverso la conduzione di una trasmissione dalla professionalità tutelata dal rapporto di lavoro.

Nessun dipendente, osserva in sostanza l’ordinanza, può pretendere di conservare indefinitamente lo stesso ruolo nello stesso programma.

Nessuna sanzione disciplinare mascherata

Respinta anche la contestazione secondo cui la rimozione sarebbe stata una sanzione disciplinare dissimulata sotto la forma di un provvedimento organizzativo.

Il Tribunale rileva che la decisione del 28 agosto era collegata al clima di tensione sviluppatosi nella redazione e non a specifici comportamenti disciplinarmente contestati al giornalista.

L’eventuale procedimento disciplinare separato richiamato negli atti riguarda, secondo la ricostruzione giudiziaria, fatti differenti.

La riorganizzazione viene pertanto considerata, in questa fase, una misura diretta a ristabilire condizioni di lavoro più serene.

La decisione finale e il futuro di Report

Nelle conclusioni, il Tribunale esclude che siano emersi elementi sufficienti a sostenere, in sede cautelare, l’illegittimità del provvedimento aziendale.

Non ravvisa neppure un abuso del diritto da parte della Rai, ritenendo che l’obiettivo di garantire il regolare funzionamento della redazione costituisca una finalità organizzativa legittima.

La giudice Donatella Casari dispone quindi il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite, giustificata dalla particolare complessità della controversia.

La decisione non equivale a un accertamento definitivo su ogni aspetto del rapporto di lavoro: riguarda il procedimento cautelare e non impedisce eventuali ulteriori iniziative giudiziarie.

Resta però un passaggio di particolare rilievo istituzionale. La Rai ottiene ragione sulla rimozione di Ranucci, mentre il Tribunale riconosce che autorevoli rappresentanti del Governo hanno esercitato pressioni per condizionare le scelte del servizio pubblico.

Due conclusioni che convivono nella stessa ordinanza. La prima determina l’esito giudiziario della controversia. La seconda riapre una questione che va oltre il futuro di Report: quella dell’autonomia dell’informazione pubblica rispetto al potere politico.

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