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4 Aprile 2026
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Rinascita Scott, cosa dice davvero la sentenza della Corte d’Appello: la ‘ndrangheta c’è, la super holding no

Confermata l’esistenza dell’associazione mafiosa nel Vibonese, ma cade l’aggravante della mafia imprenditoriale. Pene ridotte, scarcerazioni e confische revocate: il sistema criminale regge, la narrazione della super impresa no

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Centocinquanta condanne confermate, cinquanta assoluzioni, sedici prescrizioni. Decine di pene rideterminate, alcune ancora a doppia cifra, boss condannati in via definitiva nel merito, e al tempo stesso un’ondata di scarcerazioni immediate e confische revocate. È questo il bilancio, crudo e politico insieme, della maxi-sentenza con cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha messo mano a Rinascita Scott, al più grande processo mai celebrato nel Vibonese.

Il verdetto non cancella il sistema mafioso emerso in primo grado, ma ne ridisegna i confini. Restano le condanne dei vertici criminali (con la clamorosa eccezione di Pasquale Bonavota, assolto e scarcerato), restano pene pesanti per l’associazione mafiosa, resta il riconoscimento giudiziario di un potere criminale radicato e che ha condizionato il tessuto economico e produttivo della provincia di Vibo. Ma cade una parte dell’impianto: quella che descriveva la ‘ndrangheta vibonese come una struttura economicamente onnivora, una vera e propria impresa criminale permanente.

La Corte, presieduta da Loredana De Franco, con Ippolita Luzzo e Michele Ciociola, non si limita a confermare o ribaltare. Riscrive. Lo fa imputato per imputato, aggravante per aggravante, con un lavoro che non ha nulla di ideologico e molto di chirurgico. Ne esce una sentenza che ridimensiona ma non demolisce, che corregge senza assolvere il sistema, e che segna un punto fermo: la ‘ndrangheta nel Vibonese esiste ed è riconosciuta, ma non tutto ciò che in primo grado era stato qualificato come mafia – e soprattutto come mafia economico-imprenditoriale – regge alla prova dell’Appello.

Il cuore della decisione: cade l’aggravante più pesante

Il punto di svolta della sentenza sta in una formula che ricorre decine di volte: “esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6 c.p.”. È una frase tecnica, ma è anche il vero baricentro politico, economico e giudiziario dell’intera decisione. Il comma 6 non punisce genericamente l’associazione mafiosa. Punisce qualcosa di più grave: la mafia che opera stabilmente nell’economia, che usa imprese, appalti, attività commerciali e flussi finanziari come strumento strutturale di rafforzamento del sodalizio. È l’aggravante che racconta la ‘ndrangheta come impresa criminale, come sistema economico capace di finanziare se stesso, riciclare capitali, controllare mercati. Ed è anche l’aggravante che fa esplodere le pene, giustifica sequestri e confische più ampie e rafforza il peso simbolico del processo. Su questo punto si era già espressa la Cassazione nel filone abbreviato riconoscendo l’associazione mafiosa ma rispendendo gli atti in Corte d’appello per la rideterminazione della pena proprio per l’esclusione dell’aggravante in questione.

Perché la Corte la esclude: non cade la mafia, cade il “salto di qualità”

Proprio come accaduto in Cassazione nel giudizio abbreviato, quando la Corte d’Appello esclude il comma 6, non nega l’esistenza dell’associazione mafiosa. Dice qualcosa di più sottile e, per certi versi, più dirompente: non è stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la finalizzazione stabile e strutturale dell’associazione al rimpiego di capitali illeciti nell’economia. In altre parole, secondo i giudici: c’è ‘ndrangheta, c’è il vincolo associativo, la forza intimidatrice, ma non è provato che il cuore dell’organizzazione fosse stabilmente l’attività economica intesa come riciclaggio sistematico, controllo imprenditoriale diffuso, gestione organica di appalti e imprese. In altre parole, la mafia resta, ma perde la sua “qualità economica” più alta.

Cosa non significa l’esclusione del comma 6

È un punto decisivo e spesso frainteso. L’esclusione dell’aggravante non significa che non ci siano stati episodi di rimpiego o riciclaggio, né che non possano sussistere reati economici autonomi come riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, reati fiscali o societari. Significa solo una cosa, ma enorme: quel rimpiego non è stato ritenuto elemento strutturale, stabile e qualificante dell’associazione mafiosa nel suo complesso. È una distinzione tecnica, ma con effetti profondissimi.

Gli effetti concreti: pene ridotte, carcere che cade, beni restituiti

Da questa esclusione discende tutto il resto. Le pene vengono rideterminate al ribasso, perché viene meno l’aggravante più pesante del 416-bis. Molte misure cautelari decadono, perché la pena residua non giustifica più la custodia in carcere. Si apre un enorme spazio difensivo su sequestri e confische, perché se la ‘ndrangheta non è strutturalmente economica, il nesso automatico tra bene e associazione si indebolisce. È il motivo per cui decine di imputati vengono scarcerati immediatamente e numerosi beni tornano ai proprietari.

Scarcerazioni immediate e misure cautelari cadute

Il dispositivo è costellato dalla formula: “dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e dispone l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa”. Tra gli imputati che beneficiano della rideterminazione delle pene e della conseguente scarcerazione figurano, tra gli altri, Bruno Barba (6 anni e 8 mesi), Francesco Barba (8 anni e 2 mesi), Giuseppe Barbieri (12 anni e 6 mesi), Francesco Cracolici (15 anni), Domenico Febbraro (12 anni), Antonio Prestia (12 anni), Gaetano Loschiavo (6 anni e 8 mesi), Marco Startari (6 anni e 8 mesi). Torna in libertà anche Salvatore Bonavota (12 anni), mentre per Nicola Bonavota (17 anni e 6 mesi) la Corte esclude l’aggravante economica e dispone l’immediata liberazione. Beneficiano della stessa decisione Giuseppe Camillò (18 anni e 8 mesi), Antonio Emiliano Curello (12 anni), Saverio Curello (12 anni) e Nazzareno Antonio Curello (12 anni e 6 mesi), tutti condannati per associazione mafiosa senza il riconoscimento della mafia economico-imprenditoriale. Scarcerazione anche per Giovanni Giamborino (13 anni e 6 mesi), Luigi Federici (18 anni e 6 mesi), Salvatore Furlano (13 anni), Vincenzo Spasari (12 anni). Scarcerazioni che non equivalgono a assoluzioni, ma che segnano la fine di una fase cautelare durata anni, con un impatto immediato sul territorio.

Confische revocate: aziende, immobili e conti restituiti

Altro capitolo delicatissimo è quello delle confische. La Corte ne revoca numerose, ordinando la restituzione di immobili, aziende, libretti di risparmio, somme di denaro. In diversi casi viene meno il presupposto stesso della confisca, perché cade il reato associativo o l’aggravante mafiosa che lo sorreggeva. È un passaggio che incide non solo sul piano patrimoniale, ma anche su quello simbolico: non tutto ciò che era stato sequestrato era davvero mafioso, secondo i giudici d’Appello.

La caduta del comma 6 ha effetti immediati anche sul piano patrimoniale. La Corte revoca numerose confische, ordinando la restituzione di beni e disponibilità economiche. Per Mario Artusa (9 anni e 2 mesi) e Umberto Maurizio Artusa (8 anni e 2 mesi) vengono revocate confische e restituite disponibilità finanziarie, una volta esclusa la dimensione imprenditoriale dell’associazione. Per Domenico Artusa, la Corte dispone la restituzione dei beni, ad eccezione delle quote societarie già oggetto di sequestro. Tornano ai legittimi proprietari anche i beni sequestrati a Giuseppe La Piana, Cristian Surace e Vincenzo Puntoriero per il quale viene disposta anche la restituzione delle somme sequestrate come presunto incasso illecito.

Non un colpo di spugna: le condanne restano, e sono pesanti

Chi parla di smantellamento del processo sbaglia prospettiva. La Corte conferma 140 condanne, molte delle quali per associazione mafiosa ex art. 416-bis, pur senza l’aggravante del comma 6. Restano pene a doppia cifra, fino 30 anni di reclusione come nei casi dei boss Luigi Mancuso e Giuseppe Antonio Accorinti, ma anche come Domenico Bonavota e i fratelli Nicola e Salvatore, esponenti apicali riconosciuti come perno del sistema mafioso vibonese, condannati a pene comprese tra i 12 e i 23 anni.

Restano le condanne al risarcimento dei danni in favore di Regione Calabria, Provincia e Comuni del Vibonese, associazioni antiracket, Libera, parti civili private. Restano le spese processuali, spesso ingenti. Il quadro che emerge è quello di una criminalità organizzata strutturata, ma non sempre armata, non sempre imprenditoriale, non sempre dimostrata in modo uniforme nei singoli episodi.

La sentenza d’Appello rompe la narrazione del “tutto ‘ndrangheta”. La Corte distingue, separa, analizza. Alcuni imputati restano pienamente dentro il perimetro mafioso, altri ne escono completamente, altri ancora vi restano ai margini. È un approccio che riduce la portata simbolica del maxi-processo, ma ne rafforza la tenuta giuridica. Una sentenza più selettiva è anche una sentenza più difendibile in Cassazione.

Perché non è una sconfitta per la Dda di Catanzaro

Letta nel suo insieme, la sentenza non rappresenta una sconfitta per la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. I numeri parlano chiaro: 140 condanne, 59 assoluzioni, 16 prescrizioni in un processo con centinaia di imputati. Se l’impianto accusatorio fosse crollato, il segnale sarebbe stato un altro: caduta del 416-bis, assoluzioni di massa, disconoscimento del vincolo mafioso. Nulla di tutto questo è avvenuto.

La Dda ha dimostrato l’esistenza del sistema mafioso, la Corte ha chiesto uno standard probatorio più alto quando si è trattato di qualificarlo come holding criminale economica. È una correzione, non una smentita. Paradossalmente, proprio questo ridimensionamento rafforza il processo: una sentenza meno onnicomprensiva è una sentenza più solida, meno esposta a censure future.

Una sentenza che rafforza la tenuta complessiva

Paradossalmente, proprio il ridimensionamento dell’aggravante più esposta rende il processo più solido in prospettiva Cassazione. Una sentenza più selettiva, meno onnicomprensiva e più aderente agli standard probatori attuali riduce i margini di censura e consolida il nucleo centrale delle condanne. In questo senso, la decisione della Corte d’Appello non indebolisce il lavoro della Dda, ma ne certifica la sostanza: la ‘ndrangheta nel Vibonese c’è, è organizzata, ha vertici riconosciuti e responsabilità penali accertate. Non sempre, però, è stata dimostrata come un’unica grande holding criminale economica. E’ questo, in estrema sintesi, il concetto principale che viene fuori dalle 16 pagine del dispositivo della Corte d’appello. Entra novanta giorni le motivazioni che spiegheranno gli ulteriori dettagli ma una cosa è già certa: Rinascita Scott non è stata cancellata. È stata riscritta.

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