La Prefettura di Catanzaro ha accolto un ricorso proposto avverso un verbale per presunta circolazione di veicolo privo di copertura assicurativa e di revisione, accertata mediante apparecchiature elettroniche di lettura automatica delle targhe installate lungo la SS106. Con ordinanza emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo – Area III, è stato disposto l’annullamento del verbale e delle sanzioni connesse, ritenendo illegittima la contestazione differita effettuata tramite strumenti elettronici non omologati né approvati, in violazione dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada.
La contestazione
La Prefettura ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di illegittimità: nel verbale impugnato non risultava fornita alcuna motivazione concreta e circostanziata circa l’impossibilità di procedere alla contestazione immediata, come invece imposto dall’art. 201 del Codice della Strada. Tale carenza motivazionale è stata ritenuta decisiva ai fini dell’annullamento. Il provvedimento richiama anche la disciplina sul legittimo utilizzo dei dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni, evidenziando come l’accertamento a distanza debba avvenire nel rigoroso rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente.
Le criticità giuridiche emerse
Il ricorso è stato proposto e seguito dall’avvocato Alessio Russo, che ha evidenziato le criticità giuridiche connesse all’uso indiscriminato di sistemi automatici di controllo della circolazione, soprattutto quando tali strumenti vengono impiegati al di fuori dei presupposti normativi e senza un’adeguata motivazione della contestazione differita. La decisione assume particolare rilievo per tutti gli automobilisti sanzionati lungo la SS106, confermando che l’accertamento delle violazioni tramite lettura automatica delle targhe non può prescindere dall’omologazione dei dispositivi e dal rispetto delle regole sulla contestazione.









