Una rissa contestata e i provvedimenti già emessi dalla Questura non bastano, nel caso esaminato, a giustificare l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale, ufficio misure di prevenzione, ha respinto la proposta avanzata dalla Questura di Vibo Valentia nei confronti di un giovane di venti anni, F. S., residente a Paravati di Mileto. Il ventenne, assistito dall’avvocato Demetrio Procopio, avrebbe dovuto essere sottoposto alla misura per una durata da stabilire dall’autorità giudiziaria. Il collegio ha invece ritenuto insussistenti i presupposti per accogliere la richiesta.
La proposta della Questura e la rissa contestata
Al centro della proposta figurava una rissa avvenuta a Vibo Valentia il 27 aprile 2025, per la quale risulta pendente un procedimento penale. Il provvedimento richiama inoltre un Daspo, un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Vibo Valentia e un avviso orale, emessi dal questore. La difesa ha contestato, attraverso una memoria depositata in vista dell’udienza, l’idoneità degli elementi raccolti a sostenere l’applicazione della misura di prevenzione. Una linea accolta dal Tribunale, che ha esaminato se i fatti disponibili consentissero effettivamente di ricondurre Santoro alle categorie di pericolosità indicate dalla legge.
Gli elementi mancanti e il «vuoto istruttorio»
Nelle motivazioni, i giudici osservano che, oltre al fatto di rissa, non risultano ulteriori carichi pendenti successivi. Il collegio rileva inoltre di non conoscere gli esiti dei deferimenti richiamati per resistenza a pubblico ufficiale e droga. Su questi ultimi aspetti, il decreto evidenzia un “vuoto istruttorio” che non era stato colmato dalla Procura, nonostante il rinvio disposto alla precedente udienza del 13 luglio 2026, su richiesta della stessa Procura. La valutazione del Tribunale si concentra dunque sull’unico procedimento penale la cui pendenza risulta documentata: quello relativo alla rissa.
Un singolo episodio non dimostra la pericolosità richiesta
Per il collegio, un unico fatto non consente di ritenere Santoro dedito alla commissione di delitti che mettano in pericolo la salute o la sicurezza pubblica, secondo i presupposti richiamati nel decreto. Il Tribunale conclude quindi che, sulla base degli elementi agli atti, il giovane non risulta inquadrabile nelle categorie di pericolosità previste dalla legge. La sola pendenza del procedimento per rissa non sostiene il giudizio necessario per applicare la sorveglianza speciale richiesta dalla Questura.
Accolte le argomentazioni della difesa
Il collegio, presieduto da Chiara Ierardo e composto dai giudici Stefano Bortone e Francesco Gregorace, ha così rigettato la proposta nei confronti del ventenne. La decisione accoglie le argomentazioni sostenute dall’avvocato Demetrio Procopio sull’assenza dei presupposti per la misura. Il rigetto riguarda la richiesta di sorveglianza speciale: il procedimento penale relativo alla rissa resta distinto e il decreto non decide sulla responsabilità di giovane per quell’episodio.













