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13 Marzo 2026
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Il pm di Catanzaro Domenico Assumma boccia la riforma: “Si vuole il controllo politico sui magistrati”

Per il magistrato la separazione delle carriere è uno specchietto per le allodole che cela altro: “Il rischio è una giustizia più esposta alle influenze del potere”

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Dietro “la falsa etichetta” della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti si cela altro. “Uno specchietto per le allodole” utilizzato per minare il controllo della legalità della magistratura sulla politica, un percorso già iniziato con la cancellazione dell’abuso di ufficio e la riforma della Corte dei Conti dal codice penale e che si andrebbe a sedimentare “separando il pubblico ministero dal giudice, allontanato dalla cultura della giurisdizione”, finendo per diventare l’avvocato dell’accusa. Per i sostenitori del Sì al referendum costituzionale è imprescindibile l’eliminazione delle correnti dei togati. Dal 2019, quando è esploso il caso Palamara, su nomine e incarichi frutto di accordi di potere, ad oggi, però, ne è passata di acqua sotto i ponti: “la Cartabia è intervenuta sull’ordinamento giudiziario imponendo precisi criteri, motivazioni nella valutazione dei magistrati e nelle nomine dei dirigenti, mentre Nordio ha scelto di intervenire a gamba tesa sulla Costituzione, introducendo il sistema del sorteggio dei componenti del CSM che non elimina affatto il problema, semplicemente sposta il potere di influenza dalle correnti alla politica, cosa molto più allarmante”. Il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro Domenico Assumma boccia il referendum costituzionale analizzando punto per punto le “assurde falle” delle modifiche previste nella riforma, dal nuovo assetto del Csm all’Alta Corte disciplinare, con l’obiettivo di indebolire magistrati e Csm, rafforzando il peso della politica e a farne le scarpe i diritti dei cittadini. Un tema destinato a pesare nel dibattito pubblico nelle settimane che precedono il referendum.

Tutti gli italiani saranno chiamati a votare il prossimo 22, 23 marzo per il referendum costituzionale. Uno dei quesiti più discussi riguarda la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e requirente. Quali sono i pro e i contro?

“Deve essere chiaro ai cittadini che questa non è una riforma per la separazione delle carriere tra magistrati. C’è ben altro sotto questa falsa etichetta.

Se fosse stata questa l’intenzione del legislatore non sarebbe stata necessaria una riforma della Costituzione del 1948, la quale non impone né vieta la separazione delle carriere in magistratura (vedi Corte Cost n. 37/2000 – Presidente Vassalli); sarebbe stata sufficiente la modifica della legge Cartabia del 2022, che è legge ordinaria e che di fatto già aveva introdotto la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, rendendola possibile solamente una volta nell’intera vita professionale, solo entro i primi dieci anni di carriera e cambiando Regione. A queste condizioni così onerose, le statistiche hanno registrato che solo lo 0,3% circa dei magistrati decide ogni anno di cambiare funzioni. 

Il vero, autentico oggetto della riforma non è quindi la separazione delle carriere tra magistrati, ma qualcosa di molto più importante per gli equilibri della nostra democrazia, che è la disciplina del Consiglio Superiore della Magistratura, collocata nel Titolo IV della parte seconda della Costituzione. Si è voluto toccare un pilastro della separazione tra i poteri dello Stato e perciò è stata necessaria una cosiddetta legge di revisione costituzionale.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo che garantisce l’autonomia della magistratura, ne amministra l’organizzazione interna, ad esso spettando le decisioni in materia di assunzioni, di assegnazioni, di promozioni, di trasferimenti e di illeciti disciplinari dei magistrati. Si tratta, in sostanza, di decisioni importanti, dalle quali dipende la carriera e la vita professionale di ciascun magistrato. E considerata la necessità di garantire, per ciascun magistrato, autonomia e indipendenza da ogni altro potere (al fine di rendere effettivo il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla Legge – art. 3 Cost.), i Padri Costituenti scelsero per il CSM un assetto che ne garantisse a sua volta l’autonomia da ogni altro potere o influenza esterna.

In altri termini, l’autonomia del CSM è lo specchio reale della autonomia e della indipendenza di ciascun magistrato e, in ultima analisi, della effettiva eguaglianza e della pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza privilegi di classe. Ebbene, con questa riforma, il potere politico intende ridurre notevolmente il tasso di autonomia della magistratura, sottoponendo quest’ultima a influenze notevolmente maggiori da parte della politica.Ciascuno dei tre punti della riforma costituzionale risponde proprio a questa intenzione della politica:

  1. si spezza l’unità dell’ordine giudiziario con la divisione dell’unico CSM nel CSM dei giudicanti e nel CSM dei requirenti, non coordinati tra loro e più deboli dinanzi al potere politico; il CSM dei requirenti, ridotto ad una monade senza matrice giurisdizionale, sarà naturalmente attratto sotto l’apparato governativo, mutando il Dna dei pubblici ministeri, da organi di giustizia a organi di accusa in rappresentanza del Governo, così come già accade negli ordinamenti costituzionali in cui il pm è separato dal giudice;
  2. I due CSM così spezzati vengono ulteriormente fiaccati nella loro forza e autonomia, attraverso l’abolizione della elezione democratica dei suoi componenti e la previsione, in luogo di essa, del sorteggio per i componenti “togati”, provenienti cioè dalla magistratura (pari a 2/3 del CSM); invece per i componenti “laici”, cioè di provenienza politica (pari a 1/3 del C.S.M.), il sorteggio pur previsto è solo un truccoessendo in realtà essi estratti da una lista precompilata “mediante elezione” (cito l’art. 104 Cost.) dalla maggioranza parlamentare di turno. Il risultato sarà la presenza all’interno dei due CSM di una minoranza politica “scelta”, quindi culturalmente compatta, in grado di prevalere nella dialettica collegiale sulla maggioranza togata “casuale” e sparsa, quindi meno attrezzata, disomogenea, in ultima analisi, più influenzabile dal carisma della minoranza “scelta” di provenienza politica.
  3. Ai due CSM così fiaccati viene, infine, sottratto il potere disciplinare, leva fondamentale per garantire (o al contrario togliere) serenità di azione e di giudizio ai magistrati. Tale potere viene ora affidato ad un giudice speciale esterno ai CSM già divisi (in contrasto o comunque in deroga all’art. 102 Cost. sul divieto di istituire giudici speciali), l’Alta Corte Disciplinare, sottoposta a forte influenza politica. 

Questi tre punti della riforma costituzionale, come appare evidente, non accorceranno i tempi dei processi e non renderanno la giustizia più efficiente per i cittadini; al contrario, il cittadino che vorrà “far causa” o vorrà denunciare un “potere forte” (politico, ma anche economico, imprenditoriale o finanziario) o anche semplicemente opporsi ad una “ragion di Stato” per tutelare ad esempio il proprio diritto alla salute o altro diritto fondamentale, si troverà al proprio fianco un giudice e un pubblico ministero più deboli, perché più esposti alle influenze della politica. Il rischio evidente è il ritorno ad una giustizia di classe dal sapore ottocentesco. In conclusione, questa riforma costituzionale apporta gravi squilibri nell’architrave costituzionale disegnato dai Padri Costituenti sul modello della separazione dei poteri, senza arrecare alcun vantaggio”.

Dottore, la separazione delle carriere assicura parità di “armi” tra pm e avvocati ed equidistanza dal giudice o rafforza il ruolo del pubblico ministero?

“Ribadisco che la separazione delle carriere è solo lo specchietto per le allodole utilizzato dalla politica per alterare, con questa riforma, l’equilibrio fra poteri dello Stato ed indebolire (come già con la riforma della Corte dei Conti e l’abolizione del reato di abuso d’ufficio) il controllo di legalità della magistratura sulla politica. 

Anche la parità processuale tra avvocato e pubblico ministero davanti al giudice esiste già, non solo di fatto: essa è solennemente assicurata dai principi del “giusto processo” sanciti dall’art. 111 Cost. che invito a leggere e che trovano riscontro nel codice di procedura penale vigente. A riprova di quanto dico, constato che non esistono pronunce della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuna norma del processo penale o dell’ordinamento giudiziario, per violazione dell’art. 111 della Costituzione e del principio di parità delle parti e di terzietà del giudice in quanto vicino al pm. Peraltro, se davvero oggi il giudice non è terzo e se davvero pm e avvocato non sono pari davanti al giudice, perché mai dal 1959 ad oggi nessun cittadino o avvocato ha mai fatto ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per violazione di questi principi, sanciti dall’art. 6 della Convenzione EDU?

La parità processuale fra accusa e difesa è praticata e vissuta ogni giorno nelle aule dei tribunali. Il pubblico ministero ha l’onere di portare le prove del reato da lui ipotizzato; la prova si forma nel corso del processo, nel contraddittorio fra accusa e difesa (ad esempio il testimone d’accusa viene esaminato dal pubblico ministero e poi contro esaminato dal difensore); il difensore ha diritto non solo alla prova contraria, ma può anche introdurre fonti di prova (documenti, testimoni, etc…) su temi nuovi, sui quali, a sua volta, il pubblico ministero ha diritto alla prova contraria, sempre in condizioni di parità. 

Alla fine del processo, però, questa parità viene meno a vantaggio dell’imputato e del suo difensore: il pubblico ministero, infatti, se residua anche solo un dubbio sulla colpevolezza, si alza dalla sedia e ha il dovere di chiedere egli stesso al giudice l’assoluzione dell’imputato. Di contro, l’avvocato violerebbe addirittura i doveri della sua professione se, convinto della colpevolezza del suo assistito, ne chiedesse conformemente la condanna

Questo significa che la parità tra pm e avvocato è parità processuale davanti al giudice, ma non anche parità sostanziale: il pm, infatti, a differenza dell’avvocato, è “parte imparziale”, perché agisce nell’interesse esclusivo della giustizia. Questa è una garanzia irrinunciabile già oggi per la stessa Costituzione, che ha configurato il pubblico ministero non come mero rappresentante o avvocato dell’accusa per conto del potere esecutivo (come, ad esempio, accade per gli avvocati dello Stato, che agiscono nell’interesse esclusivo della “ragione di Stato”), ma come magistrato, appartenente allo stesso ordine del giudice, tutelato nella sua autonomia e indipendenza dall’unico CSM dei giudici e dei pubblici ministeri.

Con questa riforma costituzionale, invece, il pubblico ministero viene separato dal giudice e quindi allontanato dalla cultura della giurisdizione, finendo per accentuarne i caratteri di “parte” in senso sostanziale (perché a livello processuale parte lo è già, come detto). La tendenza sarà quella di un pubblico ministero, avvocato dell’accusa che proprio i Padri Costituenti non vollero,con conseguente maggior rischio di errori giudiziari, venendo ridotta l’attitudine all’imparzialità e al pensiero giurisdizionale del promotore dell’indagine e dell’azione penale, che è appunto il pm

Le conseguenze di questa riforma si vedranno più che sugli attuali, specialmente sulle generazioni future dei pubblici ministeri, gli studenti di oggi che studieranno e sceglieranno la funzione requirente con la prospettiva di esercitare l’accusa per tutta la vita professionale, separati e distinti dai giudici”. 

Le correnti rappresentano o no gruppi di pressione che influenzano le carriere? Cosa ne pensa del caso Palamara?

“Le cosiddette correnti sono associazioni, espressione della libertà di associarsi di cui all’art. 18 Cost., che accomunano magistrati con orientamenti di pensiero omogenei sulla magistratura, sulla sua organizzazione e sulla funzione e collocazione di essa nel tessuto sociale. Sono dunque associazioni a carattere ideologico (conservatori, centristi, progressisti), ma non propriamente politico, nel senso che esse non hanno né possono avere relazioni o collegamenti con partiti politici, in quanto vietato dalle norme di ordinamento giudiziario, in attuazione dell’art. 98 della Costituzione. Altra cosa, naturalmente, sono i comportamenti dei singoli magistrati, che nel tempo hanno violato il divieto di rapporti con la politica. Lo scandalo “Palamara” ha rivelato uno spaccato inquietante circa il modo di alcuni consiglieri del Csm di gestire le nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari. Di questo sistema perverso siamo stati vittime noi magistrati stessi. Da allora, tuttavia, abbiamo fatto passi avanti per superare le falle del sistema: alcune correnti sono state rifondate e non è un dettaglio da poco; la riforma Cartabia – Legge n. 71/2022 è intervenuta sull’ordinamento giudiziario imponendo criteri e motivazioni più stringenti nella valutazione dei magistrati e nelle nomine dei dirigenti; sulla stessa linea si è mosso l’attuale CSM che ha dato attuazione alla riforma Cartabia riscrivendo il cosiddetto Testo Unico sulla Dirigenza, riducendo i margini di discrezionalità nelle nomine degli uffici direttivi e semidirettivi e, sotto altro profilo, producendo un circolare sulla organizzazione delle Procure che attenua sensibilmente i profili di gerarchizzazione dell’ufficio. La disciplina sulle nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari necessita ancora di consistenti miglioramenti, essendo ancora ampi e vacui gli indici di valutazione dei magistrati candidati ai posti direttivi e semidirettivi.

Non dimentichiamoci, tuttavia, che le occasioni delle correnti per esercitare influenze sulle nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari sono nate dalla riforma Castelli del 2006 sull’ordinamento giudiziario, che introdusse queste valutazioni discrezionali sul merito della carriera dei magistrati, sostituendo il precedente criterio oggettivo della “anzianità senza demerito”.

Il sorteggio per i due Csm consentirà davvero l’abolizione delle correnti?

Una soluzione per eliminare alla radice l’influenza delle correnti potrebbe essere proprio quello di ritornare al sistema delle nomine ante 2006, magari con dei correttivi che affianchino valutazioni oggettive sul merito del curriculum professionale del magistrato: a tal proposito non pare potersi sostenere che la qualità dei dirigenti giudiziari oggi sia migliore di quella di ieri. Anzi, le indagini e i processi più importanti a livello storico sembrano potersi collocare in gran parte in tempo anteriore alla riforma Castelli. Qualcuno ha paventato l’ulteriore soluzione del sorteggio o della rotazione non già dei membri del CSM, ma solo dei dirigenti degli uffici giudiziari, soluzione a mio avviso non condivisibile, ma certamente migliore dell’assurdo sorteggio del CSM previsto dall’attuale riforma costituzionale.

Dunque, le soluzioni per eliminare le occasioni delle correnti di trasformarsi in apparati di potere esistono e richiamano interventi normativi più o meno semplici, che non necessitano di modifiche costituzionali. La riforma Nordio, tuttavia, ha scelto di intervenire a gamba tesa sulla Costituzione, introducendo il sistema del sorteggio dei componenti del CSM che non elimina affatto il problema, semplicemente sposta il potere di influenza dalle correnti alla politica, cosa molto più allarmante. Il magistrato sorteggiato siederà al CSM senza alcuna responsabilità rappresentativa, non essendo stato eletto e non avendo legittimazione democratica, ma al contempo potrà continuare a fare riferimento ideologico e associativo alla corrente cui eventualmente appartiene. In alternativa alla corrente, resta, anzi si aggiunge il maggior potere di influenza della minoranza “eletta”, di matrice politica, di cui si è già detto.

L’assurdità del sorteggio è evidente se si considera l’ovvietà che non tutti i magistrati sono uguali. Non siamo uguali per capacità professionali, non siamo uguali per carattere e capacità di relazione con gli altri, non siamo uguali per carisma, per capacità dialettica e di confronto con gli interlocutori, per capacità organizzativa e di prendere e sostenere decisioni anche critiche all’interno di un consesso come appunto il CSM. Ed allora, per avere un CSM solido, in grado di tutelare al meglio l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati, è fondamentale che i magistrati stessi selezionino i loro rappresentanti migliori, così come continuerà a fare la politica per i membri laici”.

Rispetto all’istituzione dell’Alta Corte cosa ne pensa?

L’Alta Corte di Disciplina costituisce il pericolo più evidente per l’autonomia dei magistrati. Proprio analizzando questo aspetto emerge in modo plastico l’intenzione della politica di catturare e sottomettere il potere giudiziario. Bisogna chiedersi, infatti, che senso ha, a fronte della creazione dei due CSM già “purificati” dal sorteggio dei togati, l’istituzione di una Alta Corte di Disciplina, con componenti eletti o sorteggiati del tutto analogamente ai componenti dei due CSM?

Ogni cittadino può darsi una risposta se osserva che nell’Alta Corte di Disciplina la presenza dei componenti nominati dalla politica è maggiore che nei due CSM, questi ultimi composti per 2/3+1 membro di diritto da magistrati e per 1/3 dai laici di estrazione politica. Nell’Alta Corte di Disciplina invece i membri di nomina politica (quindi sempre scelti) sono ben sei (cioè il 40%), contro i nove membri, sempre sorteggiati tra i magistrati. Inoltre, la composizione concreta dei collegi giudicanti è rimessa alla legge ordinaria di attuazione, ma l’art. 105 Cost. entra già nel merito, limitandosi a garantire la semplice “rappresentatività”, anziché la maggioranza, della componente togata, così legittimando collegi disciplinari perfino a maggioranza politica, purché vi sia una “rappresentanza” togata. La composizione di questa Alta Corte prevista già nell’art. 105 Cost. (sei giudici contro sei laici oppure, per i pubblici ministeri: tre P.M. contro i soliti sei laici) assicurerà alla politica un potere di influenza rilevantissimo sui giudizi disciplinari, riducendo plasticamente il tasso di autonomia e indipendenza di ciascun magistrato. Ancora, poiché l’art. 105 Cost. riserva la presidenza dei collegi disciplinari al membro laico, i magistrati si troveranno in minoranza anche in caso di ripartizione numerica pari tra laici e togati, perché in caso di parità di voti, il voto del presidente laico del collegio vale doppio. 

Infine, le sentenze dell’Alta Corte saranno impugnabili solo dinanzi alla stessa Alta Corte sia pure in diversa composizione (sempre art. 105 Cost.). Il giudice di appello quindi sarà il collega della porta accanto a quella del giudice che ha scritto la sentenza appellata. Qui nessuno vede, veramente, la violazione della terzietà del giudice? E non si faccia il paragone con i tribunali che giudicano in diversa composizione in sede di rinvio dal giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, perché in quei casi il giudizio dei tribunali è strettamente vincolato alla osservanza del principio di diritto specificamente imposto dalla sentenza della Cassazione, davanti alla quale, comunque, si potrà sempre impugnare la sentenza. Qui, invece, il giudice disciplinare di appello celebrerà un processo-copia del processo di primo grado: facile quindi la previsione di una conferma della condanna inflitta in primo grado.

Infine, la cosa più inaudita, in deroga all’inderogabile principio generale sul giusto processo previsto dall’art. 111 co. 7 Costituzione, le sentenze dell’Alta Corte di Disciplina sfuggiranno al controllo di legittimità della Corte di Cassazione. Ciò significa che il magistrato condannato in sede disciplinare sarà l’unica categoria di cittadino cui è sottratto il diritto di impugnare la sentenza di condanna invocando una violazione di legge davanti alla Corte di legittimità, facoltà che avrebbe consentito al magistrato sotto procedimento disciplinare di salvarsi, almeno in ultima istanza, dalle influenze della politica. Per cui se è vero che i Giudici sono soggetti soltanto alla Legge, in alcuni casi, con questa riforma, saranno soggetti soltanto all’Alta Corte di Disciplina e alla sua forte matrice politica. Infine, sfatiamo un mito: è falso sostenere che i magistrati non pagano. Dal 2010 al 2025 la sezione disciplinare del CSM ha irrogato in media 42 condanne all’anno. Ciò significa che, su circa 9.000 magistrati in servizio, ogni due anni l’1% è stato colpito da una condanna.  Le condanne poi sono rigorose: nell’ultimo triennio 2023-2025 sono state irrogate 9 sospensioni dalle funzioni con riduzione dello stipendio e cambio di Regione e ben 8 radiazioni. Sono numeri rigorosissimi, che non hanno pari in nessun’altra categoria professionale (ad esempio il Consiglio Nazionale Forense registra un’incidenza di sanzioni disciplinari sugli avvocati italiani pari allo 0.09% circa all’anno, quindi 5 volte in meno rispetto ai magistrati) e che non hanno pari neppure nei disciplinari di altre magistratura di Stai UE come in Francia (0,1% c.a.) o in Spagna (O, 2% c.a)”.

Lo ritiene un referendum contro la magistratura nonostante il ministro Nordio accusi di blasfemia quanti ritengono che la riforma sia finalizzata a minare l’indipendenza delle toghe?

“Sul punto mi limito a ricordare le parole di Nordio o del sottosegretario Mantovano o della stessa Presidente del Consiglio Meloni, i quali rivendicano il “primato” della politica sulla magistratura, pretendendo in nome di tale primato una magistratura che sia “ricondotta” al volere politico e un potere politico al di sopra della Legge. In uno Stato di diritto, invece, non possono esserci categorie di intoccabili. Ma, a proposito delle reali finalità e del reale pericolo di questa riforma, ricordo anche le parole della deputata leghista Matone (ex magistrata), la quale ha candidamente ammesso che “tutti noi (ovvero quelli della maggioranza di governo) pensiamo le cose che ha detto Nordio, ma sono cose che non si possono dire pubblicamente”: da queste parole sembra evidente l’intenzione di certa politica di occultare ai cittadini qualcosa di molto sconveniente per loro. Che cosa? Rispondo in proposito con un’ultima citazione, questa volta della capo di gabinetto del Ministro Nordio, la dottoressa Bartolozzi (magistrata anch’essa):“votate sì e togliamo di mezzo la magistratura” e con essa, aggiungo, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla Legge. Questa riforma è solo apparentemente contro i magistrati, che continueranno a percepire il loro stipendio a fine mese (eh sì, altro che “casta”, noi magistrati siamo lavoratori e viviamo del nostro stipendio, assimilabile peraltro a quello di un comune dirigente medico ospedaliero) ma in realtà è una riforma contro i diritti dei cittadini”. 

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