Via libera a due delle prime tre questioni di fiducia poste dal Governo sulla nuova legge elettorale. L’Aula di Montecitorio ha confermato la fiducia sull’articolo 1 relativo alla Camera dei deputati con 226 sì, 147 no e 3 astenuti, e sull’articolo 2 riguardante il Senato con 227 sì, 149 no e 3 astenuti. L’esame del provvedimento proseguirà nei prossimi giorni, con il voto finale previsto per la giornata di giovedì 8 ottobre.
L’architettura del voto: sistema proporzionale e premio di maggioranza
Il provvedimento ridisegna le regole del confronto politico introducendo un sistema elettorale a base proporzionale, “corretto” dalla previsione di un premio di seggi per la forza politica o la coalizione che ottiene più consensi.
Nello specifico, la lista singola o la coalizione che otterrà il maggior numero di voti a livello nazionale e che raggiungerà almeno il 42 per cento dei voti validi in entrambe le Camere, beneficerà di un premio in cifra fissa pari a 70 seggi alla Camera e 35 seggi al Senato, detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente.
Le soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi sono fissate al 10 per cento per le coalizioni di liste e al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, fatta salva la possibilità di ripescaggio per la prima lista coalizzata rimasta sotto la soglia. Per quanto riguarda il Senato, le soglie restano calcolate su base nazionale, confermando la deroga per le liste che superano il 20 per cento dei voti in una sola regione.
Preferenze, quote di genere e indicazione del premier
Tra le novità di rilievo spicca il ritorno al voto di preferenza: oltre alla scelta della lista, ogni elettore potrà esprimere fino a tre preferenze per i candidati nel collegio plurinominale tra quelli che non sono capolista. Sul fronte delle quote di genere, resta fermo l’obbligo di alternanza tra i candidati nei collegi plurinominali, compreso il capolista, mentre viene soppressa la quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato tra i capilista.
Il testo introduce inoltre l’obbligo per i partiti di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta come Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative del Capo dello Stato e del divieto di vincolo di mandato. In caso di coalizione, il nome indicato dovrà essere il medesimo per tutte le forze politiche alleate, pur non comparendo direttamente sulla scheda elettorale.
Sottoscrizioni, regimi di favore e circoscrizione Estero
L’accesso alla competizione elettorale viene reso più rigoroso attraverso l’innalzamento delle firme necessarie per la presentazione delle liste, che passano da un minimo di 1.500 a un minimo di 6.000 per ogni collegio plurinominale, pur prevedendo regimi transitori o permanenti di parziale o totale deroga per i partiti già costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere.
Il provvedimento interviene infine sulla circoscrizione Estero, ridefinendo le modalità di voto e riducendo le ripartizioni geografiche: da quattro a due per la Camera e da quattro a una per il Senato.















