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25 Febbraio 2026
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Calabria
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Incarichi in nero e quote societarie, ex dirigente della Regione condannato a restituire oltre 400mila euro

La sezione II d'Appello della Corte dei Conti conferma la responsabilità Antonio Capristo, oggi responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica dell'Asp di Cosenza, riducendo però il danno accertato in primo grado

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La Corte dei Conti – Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello – ha condannato Antonio Capristo, ingegnere, al risarcimento complessivo di oltre 406mila euro in favore della Regione Calabria e dell’Asp di Cosenza. La pronuncia riforma parzialmente la sentenza di primo grado n. 206/2023 della Sezione calabrese, che aveva fissato il danno erariale in circa 485mila euro.

Chi è Antonio Capristo e di cosa è accusato

Stando a quanto ricostruito dalla magistratura contabile, Capristo ha ricoperto per anni ruoli di dirigente pubblico alla Regione Calabria – prima all’UOA “Politiche della Casa” del Dipartimento 9 ERP (dal luglio 2010 al giugno 2013), poi al Settore Programmazione e Gestione delle Infrastrutture di Trasporto (dal febbraio 2014 al giugno 2015) – e, dal marzo 2019, all’Asp di Cosenza come dirigente dell’Unità operativa complessa Gestione Tecnico Patrimoniale. Nel corso di questi anni di pubblico impiego, avrebbe parallelamente svolto una serie di incarichi professionali privati senza autorizzazione, intascando i relativi compensi senza versarli, come prevede la legge, all’amministrazione di appartenenza.
Il caso è emerso grazie a un’informativa della Guardia di Finanza del 10 maggio 2022. La Procura regionale ha notificato l’invito a dedurre il 21 ottobre 2022.

Il doppio illecito contestato

La Procura contabile ha contestato due distinte voci di danno erariale, che i giudici d’appello hanno confermato essere autonome e non sovrapponibili.
La prima riguarda i compensi percepiti aliunde e mai riversati all’amministrazione: secondo quanto accertato, Capristo avrebbe svolto numerosi incarichi professionali a pagamento per enti e privati – Comuni di Rossano, Lungro, Cosenza, e diverse società – incassando somme che la legge (art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001) impone invece di versare nelle casse dell’ente datore di lavoro.
La seconda voce di danno riguarda la violazione del vincolo di esclusività: in sostanza, il dipendente che lavora a tempo pieno per la pubblica amministrazione non può, per definizione, dedicare le proprie energie lavorative ad attività esterne. Se lo fa, la retribuzione percepita diventa, almeno in parte, priva di titolo giuridico.

Le partecipazioni societarie

Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno rivelato un quadro più ampio. Capristo risultava titolare di quote e cariche gestionali in numerose società private anche durante il periodo di impiego pubblico e pure come amministratore unico.
La Corte ha ricordato che il divieto di detenere cariche in società costituite a fini di lucro vale indipendentemente dal fatto che le imprese siano attive o inattive, in liquidazione o no: così stabilisce l’art. 60 del DPR n. 3/1957, e così hanno ribadito i giudici contabili.

La difesa e i motivi d’appello

Capristo, difeso dagli avvocati Giovanni Spataro, Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, ha proposto appello articolato su quattro motivi principali: difetto di giurisdizione del giudice contabile, prescrizione dell’azione, insussistenza delle violazioni contestate, e assenza di danno concreto.
Nessuno dei motivi principali ha trovato pieno accoglimento, anche se l’appello è stato parzialmente accolto, portando a una riduzione del danno rispetto alla sentenza di primo grado.
In particolare, per alcuni incarichi la Corte ha riconosciuto che l’amministrazione era già a conoscenza dell’attività svolta, e dunque non vi era stato occultamento: per questi, i compensi devono ritenersi prescritti. È il caso, ad esempio, della convenzione con l’Aterp di Vibo Valentia (che la Regione aveva sottoscritto direttamente), e dell’incarico presso il “Grande Ospedale Metropolitano” di Reggio Calabria.
Sul tema della prescrizione, la Corte ha comunque confermato il principio secondo cui l’omessa comunicazione degli incarichi all’amministrazione costituisce di per sé “doloso occultamento”, sufficiente a spostare in avanti il termine da cui decorre la prescrizione. Il dies a quo, in questi casi, coincide con la “scoperta” del danno da parte dell’amministrazione – identificata nell’informativa della GdF del 10 maggio 2022.

I numeri della condanna definitiva

All’esito del giudizio di appello, Capristo è condannato a risarcire 303.638,26 euro alla Regione Calabria, per il mancato riversamento dei compensi percepiti per gli incarichi non autorizzati (prima voce di danno); 90.241,56 euro sempre alla Regione Calabria, corrispondente al 20% delle retribuzioni totali erogate (451.207,81 euro), per violazione del sinallagma contrattuale – percentuale ridotta dal 30% fissato in primo grado; 12.176,30 euro all’Asp di Cosenza, pari al 10% della retribuzione totale corrisposta dall’Asp (121.763,00 euro), anch’essa ridotta rispetto al 20% del primo grado.
Totale: 406.056,12 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli illeciti e interessi legali dalla data di deposito della sentenza.

Il dolo

Su un punto i giudici d’appello non hanno avuto dubbi: l’elemento soggettivo degli illeciti è il dolo, non la semplice colpa. La Corte lo motiva con tre argomenti convergenti: il concorrente svolgimento di attività autorizzate e non autorizzate per un arco di tempo consistente; il principio per cui l’ignoranza della legge non scusa, tanto più quando i divieti sono precisi e ripetutamente violati; e la natura stessa dell’illecito, che richiede una scelta consapevole di non versare quanto dovuto, pur conoscendo l’obbligo di legge.

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