La Corte d’Appello di Catanzaro mette nero su bianco un principio che potrebbe pesare come un macigno su decine di procedimenti penali fondati sulle intercettazioni digitali. Nel processo “Basso Profilo”, i giudici di secondo grado hanno ribadito l’autorizzazione che impone alla Dda di Catanzaro di mettere a disposizione della difesa i file di log relativi alle captazioni informatiche. Lo hanno fatto al termine dell’ultima udienza accogliendo – ancora una volta – l’istanza dell’avvocato Salvatore Staiano, difensore di Antonio Gallo, detenuto nel carcere di Parma. Un’istanza reiterata più volte, a partire dal 5 agosto 2025, e che la Corte aveva già autorizzato formalmente il 20 agosto 2025. Adesso arriva l’ordine perentorio dei giudici rivolto alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro: i file log devono essere consegnati. Punto. Udienza chiusa e rinviata al prossimo 20 febbraio per consentire alla difesa di accedere a quel materiale.
Non un cavillo, ma un diritto di difesa
Nel dibattimento l’avvocato Staiano è stato netto: senza i file di log non esiste pieno contraddittorio. Il difensore di Gallo ha depositato documentazione sull’attività lavorativa svolta in carcere dall’imputato e una memoria difensiva corredata da pareri tecnici, insistendo su un punto centrale: le intercettazioni non sono solo fonia, ma un sistema complesso che va verificato nella sua genesi tecnica. Ed è proprio qui che entrano in gioco i file di log: registri informatici che raccontano la vita del trojan, dal momento dell’attivazione fino al riversamento dei dati nei server della Procura. Negarne l’accesso alla difesa significa chiedere di fidarsi, senza poter controllare.
Cosa sono davvero i file di log
Dietro un nome apparentemente da informatici si nasconde uno strumento decisivo. I file di log sono la scatola nera delle intercettazioni digitali. Contengono informazioni cruciali: quando il captatore è stato attivato; chi ha avviato la registrazione; quando è stata interrotta; su quali server è transitato il contenuto; se e quando la fonia è stata riversata nei sistemi della Procura. Non dettagli marginali, ma presupposti di legittimità della prova. Senza quei dati, la difesa non può verificare se l’intercettazione sia avvenuta nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.
Le Procure e il “no” sistematico
Per anni la risposta degli uffici requirenti è stata sempre la stessa: “non hai diritto”. I file di log venivano qualificati come materiale tecnico estraneo alla fonia, e dunque sottratto all’accesso difensivo. Una prassi consolidata, applicata anche nei maxi-processi di mafia. Una posizione che, tradotta in termini semplici, significava questo: la difesa può ascoltare, ma non controllare.
La Cassazione ribalta tutto
Quel muro è crollato con una sentenza destinata a fare scuola. La Corte di Cassazione – Terza Sezione penale ha stabilito che i file di log sono pienamente equiparabili ai nastri registrati e quindi devono essere messi a disposizione della difesa, senza margini di discrezionalità. Nella motivazione si legge un passaggio chiave: “In caso di intercettazione tramite captatore informatico, oltre ai nastri registrati, devono intendersi come supporti materiali anche i file di log contenenti le indicazioni relative alle captazioni, alle registrazioni e al relativo ascolto”. Una pronuncia che richiama le Sezioni Unite civili del 2021 e consolida un orientamento già emerso nella giurisprudenza penale del 2023. In sostanza: niente file di log, niente pieno diritto di difesa.
La battaglia di Staiano: anni di istanze e porte chiuse
Quella sui file di log non è una trovata dell’ultima ora. È una battaglia giudiziaria che l’avvocato Salvatore Staiano porta avanti da anni, spesso in solitudine, incassando – come lui stesso ha detto – più di un “ceffone” dalle Procure. Una battaglia condotta anche grazie al confronto tecnico con il dottor Antonio Miriello e con gli altri penalisti di studio, con l’avvocato Piero Mancuso, ma specialmente con l’avvocato Giuseppe Mussari. L’obiettivo non è smontare le indagini, ma verificarne la correttezza. Un principio elementare in uno Stato di diritto.
Effetti a catena sui maxi-processi
La decisione della Corte d’Appello di Catanzaro non riguarda solo il processo “Basso Profilo”. Il principio è destinato a incidere su altri procedimenti e, in particolare, su tutti i processi in cui le intercettazioni con trojan hanno avuto un ruolo centrale. Se i file di log non sono stati consegnati, o se emergeranno anomalie nell’uso del captatore, il rischio è concreto: inutilizzabilità delle intercettazioni.








