La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri torna al centro dello scontro politico e giuridico, con un referendum costituzionale destinato a incidere sull’assetto riorganizzativo dei magistrati inquirenti e requirenti. In gioco non c’è solo la distinzione netta tra chi accusa e chi giudica, ma anche la riforma del Csm, del sistema disciplinare e del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Tra timori di un pm eterodiretto dalla politica e accuse di allarmismo strumentale, il dibattito si fa sempre più acceso. Ma cosa cambia davvero con la separazione tra giudici e pubblici ministeri, perché non c’è rischio di controllo politico e come il sorteggio può rafforzare autonomia e credibilità della magistratura. Lo abbiamo chiesto al sostituto procuratore di Palmi Federico Moleti, che in questa intervista, rilasciata a Calabria7 smonta punto per punto le critiche al Sì, numeri alla mano. E rilancia: la vera partita si gioca su indipendenza ed efficienza della giustizia, non sugli slogan.
Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri cosa significa, cosa cambia dottor Moleti se dovesse vincere il Sì e quali le conseguenze?
“Nel nostro ordinamento non tutti i magistrati svolgono la stessa funzione. Vi sono magistrati requirenti e magistrati giudicanti. I primi, categoria a cui il sottoscritto appartiene, sono chiamati allo svolgimento delle indagini e alla promozione dell’accusa e i secondi a decidere sulle richieste dei primi. Nel corso degli ultimi cento anni il processo penale è stato più volte riformato: si è passati da un codice di stampo liberale (Mortara 1913) ad un codice approvato sotto l’ordinamento corporativo di tipo fascista nel 1930, per poi approdare negli anni ‘80 del secolo scorso ad un codice che, in totale controtendenza rispetto al precedente, nel quale il processo era inquisitorio, si prevede un processo penale di tipo accusatorio di stampo anglosassone.
Tuttavia la riforma del sistema veniva portata avanti in maniera anomala, giacche’ la carriera dei magistrati requirenti e giudicanti permaneva unita come era sotto il precedente codice di procedura penale di stampo inquisitorio. Di conseguenza ad esempio oggi, pur essendo un fatto insueto, è possibile passare dalla funzione all’altra e magistrati che svolgono funzioni completamente giudicanti possono decidere la promozione o il trasferimento di un magistrato requirente. Chiaramente una cosa del genere non poneva nessun problema nel sistema regolato dal precedente codice penale inquisitorio, ma lo pone ora giacchè la funzione di pubblico accusatore è divenuta profondamente diversa da quella del magistrato giudicante terzo e imparziale. Usando una metafora calcistica nel processo penale abbiamo un difensore, un attaccante e un arbitro terzo e imparziale. Sempre rimanendo nella metafora precedente la “partita” consiste in una formazione della prova nel contraddittorio rispetto ad un giudice che non conosce altro se non l’accusa. Dunque, tutto un altro mondo rispetto al processo inquisitorio nel quale le prove erano precostituite. Con la separazione delle carriere i pubblici ministeri e i magistrati giudicanti avranno due distinti organi di autogoverno che avranno competenza a decidere su promozioni, trasferimenti, assegnazioni e valutazioni di professionalità dei magistrati e non potranno cambiare funzione. In altre parole le due figure saranno nettamente distinte come è previsto in tutti gli ordinamenti caratterizzati dal processo accusatorio. In caso di vittoria del Sì la conseguenza non è solo la separazione delle carriere precedentemente descritta ma anche la modifica del procedimento di nomina dei componenti togati dei vari Csm e il trasferimento delle funzioni disciplinari per i magistrati dalla sezione disciplinare del Csm all’Alta Corte”.
Molti suoi colleghi, ma anche avvocati ritengono che la riforma produca una sorta di sottomissione del pubblico ministero al potere politico. Si corre questo rischio? Non potremmo trovarci di fronte ad un pm superpoliziotto, che sfornerà tante di quelle indagini da intasare l’ufficio gip-gup che già fa fatica a leggere e firmare ordinanze per l’esiguità del numero dei giudici?
“La risposta a questa domanda richiede un’attenta analisi del testo della riforma. Chiaramente per avere dei magistrati sottoposti al potere politico sarebbe necessario controllare gli organi che ne decidono promozioni, trasferimenti, valutazioni, sanzioni. Si può parlare di controllo quando il controllante nomina almeno il cinquanta per cento dei componenti. Ad esempio nel caso di un’ assemblea quando il cinquanta o più per cento dei componenti appartengono alla tua fazione, di controllo di una società quando un socio possiede il cinquanta per cento o più delle quote. Nel caso di specie il potere politico nel nuovo assetto non ha il controllo di nessuno dei due Csm, nè tantomeno dell’Alta Corte. Infatti vorrei ricordare che il 66% dei componenti dei due Csm e il 60% dei componenti dell’Alta Corte sono magistrati. Da questi numeri va da sè che, essendo i membri laici in forte minoranza in tutti e tre gli organi, la politica non ha alcuna possibilità di controllare i giudici. Per questa ragione si tratta di allarmi infondati derivanti dalla mancata considerazione di tali numeri. Oltre a ciò, vorrei segnalare che il parere della stragrande maggioranza degli avvocati è nettamente favorevole alla riforma costituzionale. Infine parimenti infondato è il rischio di un pm superpoliziotto. Basti vedere i sistemi di quasi tutta Europa connotati da carriere separate. In nessuno di questi luoghi la separazione delle carriere ha condotto a simili effetti. Per queste ragioni io auspico un confronto sereno e pacato sul tema tenendo conto che viviamo in una nazione nella quale la democrazia è forte e stabile da ottanta anni e, pertanto, tutte quelle narrazioni catastrofiste che vedono la democrazia a rischio sono fuorvianti e infondate. Detto in altre parole non siamo la Repubblica di Weimar nel 1920 o il Myanmar del 2021!”.
Perché un referendum costituzionale? Non si sarebbe potuti arrivare ad una separazione delle carriere con legge ordinaria senza dover mettere le mani sulla Costituzione?
“La risposta alla domanda è molto chiara e non può che essere negativa e si lega al nostro concetto di democrazia, connotata dalla presenza di una Costituzione rigida modificabile con un procedimento molto lungo e complesso. A tale norma fondamentale le leggi ordinarie risultano sotto ordinate e in caso di discrasia vengono dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale.
Pertanto fosse stata prevista la stessa riforma con legge ordinaria sarebbe stata subito dichiarata incostituzionale ed espunta dal nostro sistema giuridico. Oltre a ciò per quanto concerne le conseguenze della riforma oggetto del referendum sono personalmente convinto che possa aprire la strada ad un temperamento del principio di obbligatorietà dell’azione penale, principio non più al passo con i tempi attuali a causa dell’altissimo numero di notizie di reato (2.400.000 all’ anno per meno di 2.000 pm) che costituisce la prima causa della lentezza e inefficienza del nostro sistema giudiziario. Come diceva il re prussiano illuminista mio omonimo chi vuol difender tutto non difende nulla. Anche per questo voterò Sì. Sono convinto che se vincesse il No la materia resterebbe non riformabile per almeno un ventennio, perchè tutti gli esecutivi futuri riterranno il tema un “campo minato”.
Ma la vera battaglia, che divide i Sì e i No si gioca su un quesito in particolare: l’elezione del Csm. Approfondiamo questo aspetto…
“Due Csm sono composti come dicevamo prima per il 66% da giudici, che saranno sorteggiati e per un terzo da membri laici, segnatamente professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, per i quali è previsto un sorteggio temperato giacche’ gli stessi vengono estratti a sorte da un elenco votato dal Parlamento in seduta comune.
Invece per quanto riguarda l’Alta Corte, competente per le sanzioni disciplinari,
è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. Chiaramente, dalla discrasia tra sorteggio puro -previsto per i magistrati- e sorteggio temperato o nomina del Capo dello Stato previsto per i membri laici è partita l’ argomentazione fallace della lesione dell’ indipendenza dell’ordine giudiziario.
Tuttavia si tratta di una disparità di trattamento applicata a situazioni profondamente diverse: a fronte di 7.000 magistrati giudicanti verranno presumibilmente selezionati 18 o 20 componenti del relativo Csm; a fronte di 2.000 pm verranno presumibilmente selezionati 14 o 16 componenti del relativo Csm e a fronte di poche centinaia di giudici deputati alla giurisdizione di ultima istanza con interpretazione delle leggi verranno selezionati nove componenti dell’Alta Corte. Invece se noi guardiamo alle persone astrattamente selezionabili come membro laico i potenziali candidati sono oltre trecentomila poiché se consideriamo l’elevatissimo numero di difensori presente in Italia con oltre venti anni di iscrizione già superiamo i duecentomila. Va da sè che se il legislatore avesse previsto un sorteggio puro anche per i membri laici, la qualità di tali componenti del Csm sarebbe stata sottoposta a un grave pregiudizio”.
Un’ultima domanda, con l’introduzione del sorteggio non si rischia di penalizzare l’aspetto meritocratico?
“Per quanto riguarda la penalizzazione dell’aspetto meritocratico determinata dal sorteggio occorre vedere innanzitutto chi sono e quali competenze hanno i soggetti che possono essere selezionati. In particolare per quanto riguarda il sorteggio dei giudici occorre notare che gli stessi hanno superato un concorso di grande difficoltà che seleziona molto bene giuristi effettivamente maturi.
Posso dire che nella mia personale esperienza ho visto colleghi molto preparati e laboriosi il cui lavoro viene regolarmente frustrato da norme obsolete e fondate su idee astratte.
Di conseguenza il giudice medio risulta idoneo a svolgere per quattro anni un ruolo di alta amministrazione. Del resto, cosa pensiamo sia più delicato tra dare l’ergastolo a una persona e decidere una nomina o una valutazione di professionalità? Evidenziando che giudici estratti a sorte già attualmente possono condannare il capo dello Stato o svolgere la funzione di giudice popolare in Corte d’ Assise, concludo che non vedo il nuovo sistema penalizzante per la competenza dei componenti e allo stesso tempo lo vedo migliore del precedente per quanto concerne il profilo dell’ indipendenza proprio grazie al sorteggio”.








