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13 Febbraio 2026
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Calabria
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Scuole e allerta meteo: la Cisl chiarisce i diritti dei lavoratori e l’impossibilità di servizio

Il Segretario Alfredo Silipo chiarisce le tutele per il personale scolastico in caso di eventi climatici estremi.

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Quando il maltempo ferma la didattica, la tutela del lavoratore passa per la chiarezza normativa. Alfredo Silipo, Segretario Generale della CISL Scuola Magna Grecia (CZ–KR–VV), interviene con fermezza sulla gestione delle assenze durante le allerte meteo, rispondendo alle numerose sollecitazioni giunte dai dipendenti del comparto. L’obiettivo è duplice: garantire trasparenza procedurale e proteggere i diritti di chi opera nelle istituzioni scolastiche.

Chiusura delle sedi: stop al recupero

Il quadro normativo è netto: se un’ordinanza sindacale dispone la chiusura delle scuole per salvaguardare la pubblica incolumità, si configura un impedimento oggettivo e assoluto. In questo scenario, la prestazione lavorativa non può essere eseguita per cause indipendenti dalla volontà delle parti. Di conseguenza, la giornata è regolarmente retribuita e il dipendente non è tenuto ad alcun recupero orario.

Il nodo dei pendolari e la “forza maggiore”

Più complessa è la situazione in cui la scuola rimanga aperta, ma il lavoratore sia impossibilitato a raggiungerla (ad esempio per strade bloccate nel comune di residenza). Qui subentra il concetto di “impossibilità sopravvenuta”:

Giustificazione: Il lavoratore è sollevato dall’obbligo della prestazione.

Retribuzione: Il datore di lavoro non ha l’obbligo automatico del pagamento. Il personale può tuttavia coprire l’assenza ricorrendo agli istituti contrattuali come permessi retribuiti, ferie o malattia.

Sebbene l’ARAN non abbia emesso un parere specifico sul docente “pendolare” in allerta meteo, gli orientamenti generali sulla “forza maggiore” parlano chiaro: se l’evento è imprevedibile, eccezionale e comunicato tempestivamente, non possono scattare sanzioni disciplinari.

L’onere della prova: come tutelarsi

Per evitare contestazioni, la CISL Scuola raccomanda una prassi rigorosa. Qualora un’ordinanza certificata impedisca il transito o sospenda i trasporti nel comune di residenza, il docente deve: Avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o la segreteria. Allegare l’ordinanza del Sindaco o documentazione ufficiale dell’impedimento. Dichiarare formalmente che l’assenza è dovuta a causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore.

“L’allerta meteo costituisce un evento eccezionale che può rendere oggettivamente impossibile la prestazione” sottolinea il sindacato. La documentazione tempestiva è l’unico strumento che tutela il lavoratore sotto il profilo giuridico, garantendo che l’assenza sia riconosciuta come legittima e legata alla sicurezza collettiva. La CISL Scuola Magna Grecia conferma il proprio impegno nel monitorare ogni caso, assicurando assistenza affinché i diritti dei lavoratori siano rispettati anche di fronte all’emergenza climatica.

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