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11 Marzo 2026
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Ferrovie della Calabria, la Cassazione annulla con rinvio il sequestro dei telefoni a Ferraro: Riesame bis

I giudici della Suprema Corte rilevano carenze nella motivazione del provvedimento. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro dovrà rivalutare il sequestro dei dispositivi nell’inchiesta per ipotesi di corruzione

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La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Catanzaro aveva confermato il sequestro di telefoni cellulari e dispositivi informatici all’ingegnere Ernesto Ferraro, ex amministratore unico di Ferrovie della Calabria, indagato per ipotesi di corruzione. I giudici della Suprema Corte hanno disposto un nuovo esame davanti allo stesso tribunale, rilevando carenze nella motivazione del provvedimento e nella valutazione delle contestazioni difensive.

Al centro della decisione anche la mancata trasmissione di un atto investigativo ritenuto decisivo e i dubbi sulla proporzionalità del sequestro dei dati digitali. La vicenda torna ora al Riesame di Catanzaro, che dovrà rivalutare il caso attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione.

Il caso e l’ipotesi di corruzione al centro dell’inchiesta

L’indagine, coordinata dalla Procura di Catanzaro, ruota attorno alla nomina di un consulente nella società Ferrovie della Calabria. Secondo l’ipotesi investigativa richiamata nei provvedimenti giudiziari, Ferraro avrebbe conferito un incarico di consulenza del valore di 120 mila euro annui a Paolo Posteraro. In cambio, secondo la ricostruzione accusatoria, l’allora amministratore avrebbe ricevuto alcune utilità ritenute sospette: tra queste l’acquisto di una Maserati Ghibli a un prezzo ritenuto favorevole e il versamento di 4.700 euro alla moglie, formalmente per prestazioni lavorative.

“Omessa trasmissione di atti decisivi”: la censura della Cassazione

Uno dei punti centrali della decisione riguarda la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di un’informativa della Guardia di Finanza, richiamata nel decreto di sequestro ma non inserita tra gli atti esaminati dal collegio. Secondo la Corte, questa omissione incide sul diritto di difesa. Nella sentenza si legge che la legge impone la trasmissione al tribunale “di tutti gli atti che sono stati portati alla cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento o posti a fondamento della sua adozione”.

I giudici sottolineano inoltre che l’informativa non trasmessa risulta “obiettivamente decisiva nel contesto dell’adozione del provvedimento di sequestro”, proprio perché richiamata più volte nel decreto della Procura. Per questo motivo la Corte ritiene fondato il motivo di ricorso della difesa su questo punto.

Il Riesame non si confronta con le tesi difensive

La Cassazione evidenzia poi un altro profilo ritenuto problematico: la motivazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza del fumus del reato di corruzione. Secondo i giudici di legittimità, il collegio catanzarese avrebbe ritenuto sussistente il presupposto del reato senza confrontarsi compiutamente con le contestazioni della difesa.

Nella sentenza si ricorda che il tribunale, pur non dovendo svolgere un vero e proprio processo anticipato, ha comunque il dovere di effettuare un controllo effettivo sulla plausibilità dell’ipotesi accusatoria. In questo caso, scrivono i giudici, il Riesame avrebbe “omesso in radice il confronto con le censure, le argomentazioni e le confutazioni proposte dalla difesa”, violando le regole che disciplinano il riesame delle misure reali.

Il nodo della proporzionalità nel sequestro dei dispositivi

Un ulteriore rilievo riguarda il sequestro dei dispositivi informatici e dei telefoni cellulari dell’indagato. La Cassazione richiama la giurisprudenza più recente in materia, secondo cui il sequestro di dati digitali deve rispettare criteri stringenti di proporzionalità e selettività.

Nel caso esaminato, secondo la Corte, la motivazione del Riesame risulta “meramente apparente” e non spiega perché sia stato necessario procedere a un sequestro così ampio. Il decreto, osservano i giudici, dovrebbe indicare le specifiche informazioni da ricercare, i criteri di selezione dei dati e i tempi della verifica, proprio per evitare una compressione eccessiva dei diritti della persona coinvolta.

Nuovo esame a Catanzaro

Alla luce di queste criticità, la Corte conclude disponendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale del riesame. Il collegio dovrà ora riesaminare la vicenda attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione, valutando nuovamente la legittimità del sequestro dei dispositivi informatici. La decisione non chiude quindi il procedimento ma riapre il confronto davanti ai giudici del Riesame di Catanzaro, chiamati a una nuova valutazione delle misure adottate nell’ambito dell’indagine.

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