Il Tribunale ordinario di Catanzaro ha assolto Damiano Berlingiere dall’accusa di aver reso false dichiarazioni in un atto diretto all’autorità giudiziaria, contestazione prevista dall’articolo 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
La sentenza ha stabilito l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, escludendo quindi la rilevanza penale delle dichiarazioni contestate.
La linea difensiva
Nel corso del dibattimento, l’avvocato Francesco Ansani, difensore dell’imputato, ha sostenuto che le dichiarazioni rese da Berlingiere nell’istanza oggetto del procedimento non fossero penalmente rilevanti, ma derivassero da una distorta comprensione della normativa da parte dell’assistito.
Secondo la difesa, inoltre, la situazione reale dell’imputato non risultava difforme rispetto alle condizioni sulla base delle quali era stata presentata l’istanza.









