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5 Giugno 2026
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Caso Spoleto, la Corte dei conti conferma la condanna per Oliverio: “Spreco di denaro pubblico”

Respinto l'appello dell'ex governatore e della dirigente Tallarico: dovranno risarcire in solido 95mila euro alla Regione. Assolti invece Luchetti e la società Hdrà

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La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello conferma la condanna nei confronti dell’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e dell’ex dirigente generale del Dipartimento Turismo Sonia Tallarico per il caso legato alla partecipazione della Regione al Festival dei Due Mondi di Spoleto del 2018.

I giudici contabili hanno respinto gli appelli di Oliverio e Tallarico, condannandoli in solido al pagamento, in favore della Regione Calabria, di 95.475,02 euro, oltre rivalutazione e interessi. Una decisione che conferma, nella sostanza, l’impianto della sentenza di primo grado della Corte dei conti calabrese.

La Corte d’appello ha invece accolto l’appello di Mauro Luchetti e della società Holding Digital Relations Advertising – Hdrà s.r.l., rigettando la domanda nei loro confronti.

Il nodo: i fondi per il turismo usati per il format di Paolo Mieli

La vicenda ruota attorno all’utilizzo di fondi pubblici destinati alla promozione turistica della Calabria, nell’ambito del Piano di azione e coesione 2014/2020. Secondo la Procura contabile, quelle risorse sarebbero state impiegate per finanziare un format giornalistico al Festival di Spoleto, con interviste condotte da Paolo Mieli a personaggi noti.

Per i giudici, però, il progetto era palesemente inidoneo a promuovere il turismo calabrese. La Corte parla di un pacchetto di servizi “chiavi in mano” incentrato sulle interviste e non sulla valorizzazione della Calabria. La promozione turistica, secondo la sentenza, sarebbe rimasta marginale, collaterale e sostanzialmente inconsistente.

La posizione di Oliverio: “Non bastava la delega al Turismo”

Uno dei punti centrali della decisione riguarda proprio la posizione dell’ex governatore. Oliverio aveva sostenuto di avere agito in qualità di presidente della Regione e titolare della delega al Turismo, rivendicando la legittimità della proposta portata in Giunta.

La Corte, però, ribalta il ragionamento: proprio quel ruolo, secondo i giudici, avrebbe dovuto imporre maggiore attenzione. La sentenza afferma che la delega al Turismo “aggrava e non attenua” la responsabilità, perché Oliverio avrebbe dovuto impedire l’iniziativa invece di favorirla.

Per i magistrati contabili, l’ex presidente non viene censurato per avere incontrato i rappresentanti della società o per avere proposto una delibera, ma per avere promosso un’operazione considerata irragionevole, diseconomica e inutile rispetto agli obiettivi pubblici.

Assoluzione penale, ma responsabilità contabile confermata

Oliverio aveva invocato anche l’assoluzione penale con la formula “perché il fatto non sussiste”. La Corte dei conti, tuttavia, chiarisce che quel giudizio non impedisce l’accertamento della responsabilità erariale.

Per i giudici, la responsabilità penale e quella contabile viaggiano su piani diversi. In sede penale era stata esclusa l’appropriazione dei fondi pubblici; nel giudizio contabile, invece, rileva la cattiva gestione delle risorse e il loro impiego per una spesa ritenuta inutile rispetto alla finalità vincolata.

La Corte richiama il passaggio secondo cui la promozione turistica attraverso uno strumento “costoso e scarsamente efficace” può integrare uno sperpero di denaro pubblico, pur senza assumere rilievo penale.

La Corte: “Scelta illogica e danno per la Regione”

Secondo la sentenza, la partecipazione al Festival dei Due Mondi si tradusse in attività di scarsissimo impatto promozionale: un desk con brochure regionali, l’uso del logo della Calabria su alcuni materiali, un ufficio stampa non realmente orientato alla promozione turistica, una cena di gala e un’intervista a Oliverio non centrata sul turismo.

Da qui la conclusione dei giudici: la spesa fu inutile rispetto allo scopo pubblico. E proprio questa inutilità, scrive la Corte, costituisce il danno per la Regione.

La responsabilità di Oliverio viene definita dolosa, perché l’ex governatore, secondo i giudici, non poteva non rendersi conto dell’inidoneità del format rispetto alla promozione turistica della Calabria.

Respinto anche l’appello di Tallarico

Analoga valutazione viene formulata per Sonia Tallarico. La Corte ritiene che la dirigente abbia avuto un ruolo essenziale nella procedura amministrativa, dall’affidamento diretto alla liquidazione delle somme. Anche per lei viene esclusa la tesi della sola colpa grave.

Secondo i giudici, la dirigente era perfettamente consapevole dei termini dell’operazione e avrebbe concorso, insieme a Oliverio, alla scelta di affidare a Hdrà un servizio ritenuto palesemente inutile rispetto alla finalità dei fondi pubblici.

Assolti Luchetti e Hdrà: “Rapporto contrattuale, non finanziamento”

Diversa la valutazione per Mauro Luchetti e per la società Hdrà. La Corte ha accolto il loro appello, rilevando che il rapporto con la Regione era di natura contrattuale: la società aveva proposto un format, la Regione lo aveva accettato e pagato come servizio.

Per i giudici, l’eventuale inadeguatezza dell’operazione rispetto agli obiettivi pubblici non può essere imputata al privato, ma a chi, per conto della Regione, ha deciso di modificare il Piano e procedere all’affidamento.

La decisione finale

La Corte dei conti ha quindi riunito gli appelli, accolto quello di Luchetti e Hdrà e respinto quelli di Mario Oliverio e Sonia Tallarico. I due sono stati condannati a pagare in solido 95.475,02 euro alla Regione Calabria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Una sentenza che chiude il secondo grado contabile e mette nero su bianco un passaggio pesante: per la Corte, quei fondi destinati alla promozione turistica della Calabria furono impiegati per un’operazione che non produsse reale utilità pubblica, trasformandosi in uno spreco di risorse regionali.

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