Pene più pesanti per 3 imputati e un’assoluzione da ribaltare in condanna, per sei imputati giudicati con rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta Ergon (LEGGI), che ruota attorno alla gestione illecita dei supermercati Paoletti nel Catanzarese. La Procura di Catanzaro ha ritenuto illogiche le motivazioni con cui il gup il 17 novembre 2025 pur condannando l’imprenditore Paolo Paoletti, il direttore del punto vendita Vittorio Fusto, l’addetta alla contabilità aziendale Tiziana Nisticò, li ha “graziati” da singoli capi di imputazione, così come ritiene contraddittoria l’assoluzione di Rosario Paoletti Martinez, socio della Paoletti spa e cugino di Paolo. Perché? Due pesi e due misure nel valutare le prove in presenza di casi simili.
“Le illogicità del gup: decisioni diverse in situazioni analoghe”
Il gup nelle motivazioni (LEGGI) non ha mancato nel definire Vittorio Fusto un autentico caporale, braccio destro di Paoletti, colui che partecipa alle assunzioni con accordi illeciti e ne cura l’esecuzione, vigilando sulle ore lavorate, pretendendone a volte anche di ulteriori oltre alle 50 di prassi, maltrattando i lavoratori dinanzi a terzi, arrivando ad inventare che i certificati medici redatti fuori regione non sono validi pur di perseguire le logiche criminali di sfruttamento. Il giudice ha anche colto nel segno, per la Procura, nel definirlo il collaboratore di fiducia che redarguisce i lavoratori infortunati minacciandoli di accusarli a Paoletti se avessero dichiarato l’infortunio sul lavoro, imponendo loro mansioni inferiori e dequalificanti, esercitando il controllo in modo da garantire la costante permanenza del timore della perdita del posto di lavoro, minacciando licenziamenti o comunque mancati rinnovi contrattuali alla scadenza del rapporto di lavoro. La falle è un’altra: l’adozione di decisioni diverse a parità di situazioni. Fusto condannato per altri capi analoghi, viene assolto per lo sfruttamento di un lavoratore sul presupposto dell’inesistenza del concorso dello stesso imputato e della Nisticò, in antitesi con quanto affermato dallo stesso lavoratore e riportato dal gup testualmente in sentenza quando a domanda il dipendente risponde: “le direttive in merito a turni di lavoro o permessi, le prendevo dai direttori che negli anni si sono avvicendati, in particolare Vittorio Fusto e Paolo Giordano”. Risulterebbe assurdo, a giudizio del pubblico ministero, ritenere che, “nello stesso contesto spazio- temporale e in presenza del medesimo ruolo associativo e aziendale, in cui viene chiesto da Poletti di operare da caporale per tutto il punto vendita, per alcuni dei lavoratori sottoposti alla sua direzione oppressiva vi è compartecipazione allo sfruttamento e per altri no”.
“Omissione delle prove”
Nell’assolvere Fusto “viene totalmente omessa dal gup la valutazione di una prova decisiva”, consistente nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero il 29 novembre 2024 da un lavoratore, che lo ha descritto come talmente oppressivo nei suoi confronti da costringere addirittura Paoletti ad intervenire per salvaguardarlo. Stesso discorso vale per Tiziana Nisticò, addetta alla contabilità aziendale, che il gup riconosce avere “un ruolo importante conseguendo la restituzione di parte della retribuzione dai lavoratori, o in seguito erogando le differenze in contanti garantendo il buon funzionamento del sistema e dell’accordo criminale in sede di esecuzione del rapporto lavorativo”. Come per Fusto anche per Nisticò l’assoluzione per un capo di accusa arriva per “difetto di prove”, omettendo di valutare quelle decisive in cui un dipendente afferma di aver inizialmente ricevuto l’importo in busta paga di 800 euro e i restanti 200 dati in contanti dalla Nisticò. In altri casi analoghi l’addetta alla contabilità viene condannata per i “maneggi” di somme in contanti rispetto alla retribuzione in busta paga, in questo caso “inspiegabilmente assolta”.
Le contraddizioni
Ma l’elenco delle incongruenze per il pubblico ministero non finisce qui. Paolo Paoletti e Vittorio Fusto erano accusati dalla Procura di aver costretto due lavoratori a dichiarare falsamente di aver subito infortuni domestici anzicché, come realmente accaduto, infortuni sul luogo di lavoro, per evitare di subire controlli dell’Ispettorato del Lavoro evitando, che le gravi vessazioni ai danni dei lavoratori potessero venire alla luce, danneggiando economicamente i lavoratori. Questi ultimi hanno confermato al pm di aver subito un infortunio sul lavoro e di essere stati costretti a dichiarare di aver subito infortuni domestici da Paoletti e Fusto. Per la Procura se si esclude la condotta concorsuale dei due imputati si giungerebbe a risultati logicamente assurdi: i lavoratori terrebbero liberamente una condotta criminale, rischiandone le conseguenze, senza alcun vantaggio. Per le stesse ragioni sono immotivate le assoluzioni anche nei confronti di Paolo Paoletti e Rosario Paoletti Martinez Martinez nonostante le prove documentate di dipendenti costretti a dichiarare il falso sugli infortuni di lavoro per un interesse meramente economico dell’azienda.
Il processo di secondo grado si terrà il prossimo 15 settembre e i giudici della Corte di appello di Catanzaro saranno chiamati a decidere se accogliere o meno il ricorso della Procura.









