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10 Giugno 2026
10 Giugno 2026
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Comune di Tropea, perché Macrì è incandidabile per il Tribunale di Vibo: “Gestione opaca e appalti anomali”

Il decreto dei giudici vibonesi accoglie la richiesta del Ministero dell’Interno solo nei confronti dell’ex primo cittadino sciolto per infiltrazioni mafiose. Respinta invece la domanda contro Greta Trecate. Al centro della decisione: voto, rapporti familiari, affidamenti, Scia e controlli interni

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Il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato incandidabile Giovanni Macrì (appena rieletto sindaco di Tropea) nell’ambito del procedimento avviato dal Ministero dell’Interno dopo lo scioglimento dell’ente. Il provvedimento, firmato dal collegio presieduto dal giudice Giulia Orefice, non dispone la decadenza immediata dalla carica attualmente ricoperta, ma incide sulla possibilità di candidarsi alle elezioni indicate dall’articolo 143 del Tuel, una volta che il provvedimento diventerà definitivo. Macrì, che ha già annunciato ricorso, nel frattempo resta dunque in carica.

La decisione arriva al termine del procedimento ex articolo 143, comma 11, del Testo unico degli enti locali, la norma che consente di dichiarare incandidabili gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di un Comune per infiltrazioni o condizionamenti mafiosi. I giudici hanno accolto la richiesta nei confronti di Macrì, mentre hanno respinto quella avanzata nei confronti di Greta Trecate, consigliere di maggioranza ed assessore agli affari generali.

La cornice: l’incandidabilità non è una condanna penale

Il Tribunale chiarisce subito un punto essenziale: l’incandidabilità non è una sanzione penale e non richiede la prova di un reato. Nel decreto si legge che “la dichiarazione d’incandidabilità degli amministratori non consegue automaticamente al provvedimento di scioglimento”, perché il giudice deve valutare le singole posizioni e verificare se esistano elementi concreti, univoci e rilevanti. Il collegio richiama la giurisprudenza della Cassazione e spiega che “la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell’amministratore dell’ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa”. È sufficiente, secondo il decreto, che l’amministratore sia stato “in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica”, lasciando l’ente esposto a ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali. Per i giudici, la misura serve a evitare che si ricreino le condizioni che hanno determinato lo scioglimento dell’ente. Lo definiscono un “rimedio di extrema ratio” volto a tutelare trasparenza, buon andamento, imparzialità e fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Tropea, la “perla del Tirreno” al centro degli interessi criminali

Prima di entrare nella posizione di Macrì, il Tribunale ricostruisce il contesto territoriale. Tropea viene descritta come un Comune costiero dalla “nota vocazione turistica”, conosciuto per le sue bellezze naturali e per il ruolo strategico del porto, da cui si raggiungono le Isole Eolie. Proprio questa vocazione turistica, scrivono i giudici, ha generato negli anni “consistenti flussi di risorse”, soprattutto nell’edilizia, nelle strutture ricettive e nell’indotto. Un contesto economico appetibile, che avrebbe attratto l’interesse delle articolazioni della criminalità organizzata operanti nell’area: in particolare le ’ndrine Mancuso, radicate a Limbadi ma con proiezione ultraterritoriale, e La Rosa, attiva sul territorio tropeano. Secondo il decreto, l’alleanza tra i due sodalizi avrebbe consolidato l’egemonia della ’ndrina La Rosa sulla costa, quale articolazione della consorteria Mancuso. Il Tribunale richiama le indagini della Dda di Catanzaro che avrebbero delineato “un sistema di infiltrazioni capillari nel tessuto economico e sociale” e una rete relazionale estesa anche ad ambiti istituzionali e imprenditoriali.

Il voto del 2018 e l’interesse della cosca

Uno dei primi elementi analizzati riguarda il presunto condizionamento delle elezioni del 2018 da parte della cosca La Rosa. La difesa di Macrì ha contestato la portata delle intercettazioni, sostenendo che non dimostrassero alcun sostegno organizzato o sistematico alla candidatura del sindaco, ma solo un dialogo breve, marginale e privo di effetti concreti. Il Ministero dell’Interno, invece, ha attribuito alla vicenda un significato diverso, sostenendo che dalle intercettazioni emergesse la volontà di un esponente apicale della cosca di orientare il proprio voto e quello del proprio entourage verso il candidato poi eletto.

Il Tribunale sceglie una via intermedia, ma significativa. Per i giudici, l’intercettazione non prova un patto illecito né un condizionamento elettorale autonomamente decisivo. Tuttavia, “evidenzia chiaramente un interesse diretto dell’esponente apicale della cosca all’esito delle elezioni”, accompagnato dall’intenzione di orientare il comportamento elettorale di soggetti a lui vicini. E ancora: nel contesto di un territorio caratterizzato da radicata presenza mafiosa, la manifestazione di voto da parte di un soggetto di vertice non può essere considerata un fatto neutro. Il decreto afferma che ciò che rileva “non è tanto la prova di un’effettiva incidenza determinante sul risultato elettorale”, quanto “la plausibilità di un coinvolgimento della cosca nella dinamica elettorale, anche solo in termini di appoggio o indirizzo”. Per il Tribunale, dunque, il sostegno elettorale proveniente dalla cosca è un indice sintomatico di possibile interferenza: non basta da solo, ma concorre con gli altri elementi a disegnare il quadro complessivo.

Le relazioni familiari e social: indizi deboli, ma non irrilevanti

Altro capitolo riguarda i rapporti tra le famiglie La Rosa, Trecate e Macrì, anche attraverso frequentazioni e immagini pubblicate sui social network. La difesa ha sostenuto che si trattasse di relazioni sociali, familiari o di semplice conoscenza, fisiologiche in un piccolo centro, e comunque prive di rilievo giuridico. Il Tribunale riconosce che fotografie e frequentazioni, prese isolatamente, non dimostrano una relazione qualificata tra amministratori e ambienti criminali. Ma aggiunge che una lettura “strettamente atomistica” non sarebbe corretta. Nel decreto si legge che le immagini e le frequentazioni, se collocate dentro un quadro più ampio, possono assumere “una valenza indiziaria non trascurabile”, perché evidenziano una certa stabilità di interazioni tra contesti familiari contigui a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Anche in questo caso i giudici non parlano di prova autonoma. Parlano invece di indizi deboli, ma “significativi in chiave sistemica”, capaci di contribuire alla ricostruzione di un contesto di possibile contiguità ambientale e relazionale.

Appalti e affidamenti, il nodo centrale del decreto

Il cuore della motivazione riguarda però la gestione degli appalti e degli affidamenti pubblici. Qui il Tribunale concentra gran parte delle valutazioni più pesanti. La difesa ha sostenuto la correttezza formale dell’azione amministrativa, richiamando il rispetto delle procedure, l’iscrizione in white list o la presenza di certificazioni antimafia delle imprese coinvolte, la necessità tecnica di distinguere servizi diversi e l’esigenza di garantire continuità mediante proroghe. Il Ministero, al contrario, ha parlato di una mala gestio caratterizzata da affidamenti diretti reiterati, frazionamenti, proroghe e concentrazione di commesse in favore di operatori economici ritenuti contigui a contesti criminali. Il Tribunale sposa la lettura complessiva. Scrive che le questioni non possono essere risolte “né sulla base di una verifica meramente formale della legittimità dei singoli atti, né attraverso una lettura frammentata delle singole vicende”. Ciò che conta, secondo i giudici, è la valutazione globale delle modalità di gestione del settore.

Nel decreto vengono richiamati, tra gli altri, la reiterazione degli affidamenti diretti, la frequente proroga dei rapporti contrattuali, la concentrazione delle commesse in favore di determinati operatori e la presenza di imprese successivamente risultate contigue a contesti criminali. Tutti elementi che, per il Tribunale, “non possono essere considerate circostanze isolate”, ma indicatori di un possibile deficit strutturale.

Il decreto passa poi in rassegna diversi affidamenti. Una ditta in particolare, secondo quanto riportato dalla Commissione d’indagine, avrebbe ottenuto 68 affidamenti diretti tra il 2018 e il 2023 per un importo complessivo di 143.068,43 euro. Il titolare viene indicato come soggetto con rapporti di parentela con esponenti della ’ndrina Il Grande di Parghelia, definita costola della cosca Mancuso.

Altro passaggio riguarda una cooperativa, affidataria del servizio di conduzione, gestione e manutenzione del sistema depurativo Argani e degli impianti di sollevamento. Il Tribunale evidenzia i profili critici nella valutazione dell’offerta tecnica, le proroghe e, soprattutto, la fase esecutiva del contratto, in cui lo smaltimento dei fanghi sarebbe avvenuto attraverso ulteriori operatori, alcuni destinatari di interdittiva antimafia o ritenuti contigui a contesti criminali. Il problema, per i giudici, è l’assenza di un effettivo controllo da parte dell’ente, con “perdita di tracciabilità della filiera”.

Particolare rilievo viene attribuito anche a un’altra impresa operante nella manutenzione della rete idrica e fognaria. Il decreto richiama due determinazioni adottate nella stessa data, una per la rete idrica e una per la rete fognaria, entrambe aggiudicate alla stessa ditta con identico ribasso. La ditta, secondo gli atti, avrebbe ricevuto tra il 2018 e il 2022 ben 61 affidamenti diretti, per un ammontare complessivo di 450.139,96 euro, con successive proroghe per il biennio 2023-2025. Per il Tribunale, la questione non è solo la legittimità astratta dei singoli atti, ma la convergenza di più elementi: identità del contraente, contestualità delle determine, identità del ribasso, reiterazione degli affidamenti, prestazioni extra-contratto e proroghe.

La sintesi dei giudici è pesante: le anomalie in materia di appalti e affidamenti sono “indizi di particolare rilevanza”, non tanto per la loro singola configurazione giuridica, quanto perché esprimono, nel loro complesso, “un modello gestionale suscettibile di favorire, anche indirettamente, l’inserimento di operatori economici contigui alla criminalità organizzata”.

Le Scia non trasmesse alla Prefettura

Altro punto decisivo riguarda le mancate trasmissioni alla Prefettura delle Scia relative ad attività extra-alberghiere. La difesa ha sostenuto che l’obbligo di comunicazione preventiva fosse ormai superato o comunque sostituito da altri strumenti, come le interrogazioni nella banca dati nazionale antimafia. Il Ministero ha contestato questa impostazione, sostenendo che l’obbligo di comunicazione al Prefetto fosse ancora vigente e che le interrogazioni Bdna non potessero sostituirlo, perché hanno finalità diverse e non consentono alla Prefettura di conoscere natura, tipologia e contesto dell’attività economica. Il Tribunale ritiene che il problema non possa essere affrontato solo sul piano teorico. In un territorio ad alto rischio di infiltrazione, scrivono i giudici, occorre verificare se il Comune abbia adottato un sistema di controlli effettivo e tempestivo. La risposta del collegio è negativa. Il decreto afferma che le interrogazioni Bdna “non garantiscono la piena informazione sulla natura dell’attività economica”, “non consentono una valutazione preventiva in chiave di ordine pubblico” e si collocano in una fase diversa rispetto alla conoscenza preventiva dell’insediamento dell’attività. Il punto decisivo, secondo il Tribunale, non è se il Comune abbia effettuato “qualche” forma di comunicazione, ma se abbia adottato un sistema realmente idoneo a prevenire l’insediamento di soggetti controindicati. La presenza, tra i titolari di Scia, di operatori collegati a contesti criminali conferisce alle omissioni contestate un rilievo concreto.

Il “cimitero degli orrori” e la debolezza dei controlli interni

Nel decreto trova spazio anche la vicenda nota come “cimitero degli orrori”, che coinvolge, tra gli altri, Francesco Trecate, legato da vincoli familiari all’assessore Greta Trecate. Il Tribunale precisa che il rapporto di parentela, da solo, non può fondare un giudizio di responsabilità. Tuttavia, la vicenda assume rilievo non per il legame familiare, ma per il modo in cui il servizio sarebbe stato gestito dal Comune. Secondo il collegio, pesano la mancata tempestiva emersione delle condotte illecite, l’assenza di adeguati controlli sull’attività del dipendente coinvolto e il conferimento di un riconoscimento istituzionale in un contesto nel quale sarebbero stati necessari approfondimenti.

I giudici non affermano l’esistenza di un collegamento diretto tra l’amministrazione e la criminalità organizzata. Ma ritengono che la vicenda rappresenti “una più generale debolezza dei presidi organizzativi e dei controlli interni”, contribuendo a delineare un assetto amministrativo non pienamente attrezzato a prevenire criticità in settori esposti a condizionamento anche indiretto.

Perché Macrì è stato dichiarato incandidabile

La conclusione del Tribunale è costruita su un principio: nessuno degli elementi esaminati, preso da solo, basta a dichiarare l’incandidabilità. Ma tutti insieme, secondo il collegio, assumono un significato diverso. I giudici parlano di valutazione complessiva e non atomistica. A Macrì vengono addebitati comportamenti omissivi, cioè la mancata vigilanza, l’insufficiente indirizzo e il mancato controllo, che avrebbero consentito all’attività dell’amministrazione di essere “direttamente o indirettamente condizionata dal contesto criminale del luogo”.

Il decreto individua una particolare concentrazione delle criticità nel settore degli appalti, dove si registrano “la maggior parte delle irregolarità rilevate”: ricorso a procedure di somma urgenza, proroghe sistematiche, assenza di interventi critici verso operatori economici gravati da precedenti penali rilevanti. Secondo il Tribunale, questi elementi non sono episodi isolati, ma si inseriscono in un “modello gestionale” che ha inciso sull’assetto complessivo dell’ente e si pone in rapporto causale con lo scioglimento del Consiglio comunale. Il passaggio centrale è questo: gli elementi esaminati, “pur privi — singolarmente considerati — di valore decisivo”, acquistano significato “in ragione della loro interrelazione”, delineando una situazione complessiva di cattiva gestione amministrativa, imputabile a Macrì “quantomeno a titolo di colpa”.

Per il collegio sussistono sia l’elemento oggettivo, rappresentato dal complesso delle condotte commissive e omissive ritenute espressive di gravi disfunzioni amministrative, sia l’elemento soggettivo, individuato nella colpa per non essere riuscito a contrastare efficacemente, attraverso i poteri di vigilanza e controllo, le ingerenze e le pressioni delle organizzazioni criminali operanti sul territorio. Da qui la dichiarazione di incandidabilità.

Perché Greta Trecate non è stata dichiarata incandidabile

Diversa la posizione di Greta Trecate. Il Tribunale rigetta la richiesta del Ministero nei suoi confronti, ritenendo che non emergano fatti specifici direttamente imputabili all’assessore con riferimento agli affidamenti analizzati. Il decreto sottolinea che a Trecate era delegato solo il settore degli affari generali e che gli elementi richiamati nei suoi confronti riguardano soprattutto rapporti di parentela o frequentazioni personali e parentali con soggetti pregiudicati o contigui ad ambienti criminali. Ma, per i giudici, queste circostanze “non si traducono in una concreta situazione di prossimità o stabilità relazionale tale da assumere valore indiziario qualificato”. Né può bastare il rapporto di parentela con Francesco Trecate o la vicenda del “cimitero degli orrori”, perché quei fatti non risultano ricollegabili alla condotta dell’assessore. La conclusione è chiara: nei confronti di Trecate mancano “elementi concreti e individualizzanti” idonei a fondare un giudizio di responsabilità, sia per condotte commissive che omissive.

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