”Il 19 ottobre, il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi ha letto pochi secondi di comunicato, prima che la Commissione si ritirasse in seduta segreta. Sono bastati quei pochi secondi per consegnare all’opinione pubblica i nomi e i cognomi di due cittadini che la Costituzione impone di considerare innocenti”. Lo afferma la giunta dell’Unione delle Camere penali italiane in una nota sugli sviluppi della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, denunciando uno ”straripamento dei poteri di inchiesta” e chiedendo ai ”presidenti delle Camere di intervenire affinché la Commissione riconduca la propria attività entro i limiti dei poteri che la Costituzione le attribuisce”.
“Nomi anticipati in tv”
”Subito dopo, i verbali sono stati distribuiti alla stampa – ricorda la giunta – Già la sera precedente quei nomi erano stati anticipati in televisione, attraverso la divulgazione di informazioni riservate, sulla cui fuga non risulta avviato alcun accertamento”. I penalisti ricordano che ”lo stesso presidente ha poi partecipato alla trasmissione che aveva diffuso quelle notizie, continuando a parlare pubblicamente di ‘accertamenti’ e di ‘certezze’ come se un’inchiesta parlamentare potesse trasformarsi in un giudizio di responsabilità”. ”Nessuna Procura della Repubblica ha mai iscritto quei due cittadini nel registro degli indagati. Non risulta che siano stati ascoltati né che sia stata loro formalmente contestata alcuna accusa. Il contraddittorio è stato prospettato soltanto in un momento successivo, quasi fosse una concessione, quando la condanna mediatica era già stata pronunciata – continua la giunta dell’Ucpi – L’articolo 82 della Costituzione attribuisce alle Camere il potere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, precisando tuttavia che le Commissioni procedono ‘con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria’.
“Non ridurre formula a richiamo verbale”
“Una formula che non può essere ridotta ad un richiamo formale: chi esercita poteri d’inchiesta deve rispettarne anche i limiti e le garanzie, a cominciare dagli obblighi di segreto e dalla tutela dei diritti delle persone coinvolte. La stessa legge istitutiva della Commissione impone il segreto sugli atti relativi a procedimenti nella fase delle indagini preliminari e vincola al rispetto di tale obbligo i componenti ed i collaboratori della Commissione”. ”La Corte costituzionale ha da tempo chiarito che le Commissioni parlamentari d’inchiesta non hanno il compito di giudicare, ma quello di acquisire notizie e dati utili all’esercizio delle funzioni parlamentari – prosegue la giunta – I loro poteri hanno finalità e ambiti diversi da quelli della magistratura e non possono essere esercitati in modo da pregiudicare l’attività giudiziaria. L’inchiesta parlamentare non accerta responsabilità penali, non esercita l’azione penale e non emette sentenze. Il suo esito può essere al più la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria, non la loro trasformazione in materiale per una conferenza stampa che indica responsabilità penali non accertate e prive di qualsiasi forma anche solo embrionale di contraddittorio”














