Il Consiglio di Stato ribalta la decisione di primo grado e accoglie l’appello cautelare presentato dal Cosenza Calcio nella complessa controversia giudiziaria contro il Comune sull’utilizzo dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”. La Settima Sezione ha riformato l’ordinanza con cui il Tar Calabria aveva in precedenza respinto la domanda cautelare avanzata dalla società rossoblù, disponendo la sospensione dell’atto municipale che aveva bloccato per 18 mesi la concessione dell’impianto sportivo. Il provvedimento, deciso nella camera di consiglio del primo settembre, non chiude tuttavia la partita giudiziaria: la parola definitiva sul merito della vicenda tornerà al Tribunale amministrativo regionale.
Le motivazioni dei giudici e il no all’ipotesi Crotone
Nel testo dell’ordinanza, il collegio giudicante ha evidenziato come il blocco temporaneo della concessione rischi di arrecare al Cosenza Calcio danni irreversibili “in termini di immagine, di risultati sportivi ed economici”. Tra i passaggi chiave dell’atto figura anche il netto ridimensionamento dell’ipotesi alternativa, caldeggiata in un primo momento, di trasferire le gare interne della squadra allo stadio di Crotone. I magistrati hanno definito la pista pitagorica di difficile attuazione concreta, richiamando espressamente la distanza superiore ai cento chilometri tra i due Comuni, la momentanea assenza di collegamenti ferroviari diretti e stabili e la documentata rivalità storica tra le rispettive tifoserie.
Lavori in corso e sicurezza: le indicazioni per Palazzo dei Bruzi
Pur ribadendo la centralità delle inderogabili esigenze di incolumità e sicurezza pubblica, il Consiglio di Stato ha sollecitato Palazzo dei Bruzi a individuare soluzioni gestionali e tecniche capaci di evitare lo stop totale delle attività sportive durante i cantieri. Il collegio suggerisce l’adozione di prescrizioni mirate, quali contingentamenti della capienza, compartimentazione delle aree interessate dagli interventi ed efficiente calendarizzazione dei lavori. Secondo i giudici, si tratta di misure idonee a garantire la fruibilità della struttura senza compromettere i cantieri, ricordando come gli stessi atti di gara valorizzassero la capacità dell’aggiudicatario di separare i settori e preservare la continuità degli eventi ufficiali.
Gli atti tornano al Tar Calabria per la decisione di merito
In virtù dell’accoglimento del ricorso promosso dal club calabrese e della contestuale sospensione della determina comunale, la Settima Sezione ha disposto l’immediata trasmissione del fascicolo al Tar Calabria per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, come previsto dall’articolo 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo.












