Il Tar del Lazio ha confermato la legittimità dello scioglimento del Comune di Rende (Cosenza), respingendo i ricorsi proposti dall’ex sindaco Manna e dagli ex amministratori. La sentenza ribadisce la giustezza della decisione presa dal Presidente della Repubblica e la validità delle circostanze che hanno portato allo scioglimento dell’amministrazione
Il Tar del Lazio ha confermato la legittimità dello scioglimento dell’Amministrazione comunale di Rende, respingendo i ricorsi presentati dall’ex sindaco Manna e dagli ex amministratori. I ricorrenti avevano contestato il decreto emesso dal Presidente della Repubblica il 28 giugno 2023, con cui si disponeva lo scioglimento dell’amministrazione comunale di Rende e la nullità degli atti ad essa legati. La sentenza del Tribunale amministrativo ha sottolineato che le argomentazioni presentate dai ricorrenti sono infondate.
Le motivazioni della sentenza
Secondo il Tar, le circostanze che hanno portato alla proposta ministeriale sono state ampiamente supportate dall’istruttoria amministrativa, confermando che la valutazione effettuata dalla Prefettura e dal Ministro dell’interno era coerente e logica. Il Tar ha evidenziato come la mala gestio della cosa pubblica e le relazioni personali emerse durante l’istruttoria siano elementi sufficienti per giustificare lo scioglimento dell’ente locale. Le dichiarazioni raccolte dalla Commissione d’accesso sono state giudicate in modo prudente e corretto, confermando la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento.
Il giudice amministrativo e il limite del sindacato
Il Tar ha anche ricordato che il sindacato del giudice amministrativo in casi come questi è limitato, in quanto l’amministrazione ha un ampio margine di discrezionalità. L’intervento del giudice è possibile solo in caso di eccesso di potere evidente, come il travisamento dei fatti o la totale illogicità delle decisioni. Nel caso del Comune di Rende, il Tribunale ha ritenuto che non fossero presenti tali vizi, e ha quindi confermato la validità del decreto di scioglimento.