28 Ottobre 2026
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Multa per eccesso di velocità nel Vibonese, il Giudice di Pace annulla il verbale: “L’autovelox era solo approvato e non omologato”

Sentenza d'impatto a Vibo Valentia: accolto il ricorso di un automobilista sanzionato dalla Polizia Municipale. Decisiva la netta distinzione giuridica tra approvazione e omologazione ministeriale dell'apparecchio

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Importante pronuncia in materia di codice della strada a Vibo Valentia, dove la magistratura onoraria è tornata a fare chiarezza sulla validità dei rilievi effettuati tramite strumenti elettronici di misurazione della velocità.
Il Giudice di Pace, con la sentenza numero 1437/2026 depositata il 26 ottobre 2026, ha accolto integralmente il ricorso presentato dall’avvocato Eleonora Carchedi del Foro di Vibo Valentia, annullando la sanzione pecuniaria e la decurtazione di tre punti dalla patente comminate a un automobilista dalla Polizia Municipale del Comune di Pizzo per il presunto superamento dei limiti ex articolo 142, comma 8, del Codice della Strada.

La notifica tardiva e il nodo dell’omologazione dello strumento

L’atto di contestazione era stato impugnato dal legale della difesa sollevando molteplici vizi di legittimità. Tra le censure avanzate figuravano sia la notifica del verbale avvenuta oltre il termine perentorio dei 90 giorni previsto dalla legge, sia soprattutto l’impiego di una strumentazione elettronica priva della necessaria procedura di omologazione.
Nell’esaminare la vicenda, il giudicante ha posto al centro della propria motivazione il tema della validità legale dei dispositivi automatici di controllo. “Occorre prendere in considerazione, ai fini della decisione del presente giudizio, la questione relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art.142 comma 8 C.d.S., per essere stato, all’odierno ricorrente, notificato dalla Polizia Municipale di Pizzo, un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, per superamento dei limiti di velocità accertati con apparecchiatura di rilevazione elettronica ‘autovelox’ approvata ma non omologata”, chiarisce il Giudice di Pace nelle motivazioni della decisione.

La distinzione della norma: la semplice approvazione non basta

Il punto di svolta del verdetto risiede nella netta demarcazione tra la mera approvazione amministrativa dell’apparecchio e la sua formale omologazione ministeriale, prescritta dall’articolo 142, comma 6, del Decreto Legislativo 285/1992.

I due passaggi procedurali non sono interscambiabili e la mancanza dell’omologazione inficia la validità del rilevamento alla radice. “È illegittimo l’accertamento eseguito con un apparecchio autovelox approvato ma non omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, non può considerarsi equipollente, nemmeno sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 comma 6 D.LGS 285/1992”, ribadisce la sentenza. Di conseguenza, il giudice ha decretato che “pertanto il ricorso merita accoglimento”, disponendo l’integrale annullamento del verbale emesso dall’amministrazione comunale di Pizzo e cancellando le relative sanzioni accessorie a carico del conducente.

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