Si accende il confronto legale attorno al caso che vede Mario Gregoraci indagato per presunti maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna Rosita Gentile. Dopo l’intervista esclusiva rilasciata dalla donna ai microfoni di Calabria7 (LEGGI) nella quale ha ricostruito con dovizia di particolari episodi che definisce di violenza e sopraffazione, è intervenuto il difensore di Gregoraci, l’avvocato Ramona Gualtieri, per respingere la versione della donna parlando di una “narrazione unilaterale dei fatti” e di un “rapporto deterioratosi nel tempo” (LEGGI) .
Parole che hanno provocato la pronta replica del legale di Rosita Gentile, l’avvocato Fabio Tino, che attraverso una nota inviata a Calabria7 ha inteso chiarire che la testimonianza della sua assistita non è frutto di una narrazione personale, ma è già stata oggetto di incidente probatorio davanti al gip del Tribunale di Catanzaro e ha condotto all’adozione di misure cautelari a carico dell’indagato.
“Non si può parlare di versioni unilaterali”
“Ferma restando – scrive l’avvocato Tino – la scelta personale della signora Gentile di rendere pubblici fatti penalmente rilevanti per come attribuiti a Mario Gregoraci e sempre bene inteso e sacrosanto il diritto di quest’ultimo a difendersi nelle opportune sedi e nel loco naturale che è il processo penale, corre l’obbligo, a seguito delle dichiarazioni del legale dell’indagato, per come rilasciate su Calabria7, di rilevare come la narrazione della signora Gentile, ritenuta ‘unilaterale dei fatti’ e che paventerebbe non altro che la ‘deteriorazione di un rapporto’, è stata, al contrario, oggetto di incidente probatorio, ovvero l’escussione della persona offesa in contraddittorio e dinanzi al GIP del Tribunale di Catanzaro, all’esito del quale l’Ufficio di Procura ha richiesto per l’indagato la misura dei domiciliari”. L’avvocato Tino sottolinea come la versione dei fatti resa da Gentile sia già stata vagliata in sede giudiziaria e non rappresenti, quindi, una narrazione “a senso unico”, ma una testimonianza formalmente raccolta in contraddittorio tra le parti.
Misure cautelari e dati processuali
“A seguito di quest’ultima – prosegue Tino – il gip di Catanzaro, certamente vagliando gli atti e le dichiarazioni, ha disposto dapprima la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con controllo mediante braccialetto elettronico dell’indagato, misura poi sostituita con quella del divieto di dimora nei comuni di Soverato e Davoli. Questo è il dato processuale attualmente in atti; ed ovviamente è chiaro che, data la fase processuale in cui ci si trova, gli elementi che costituiscono il comparto accusatorio andranno vagliati dal gup di Catanzaro, data la richiesta di rinvio a giudizio presentata dall’Ufficio di Procura dello stesso Distretto”. Il legale chiarisce che il procedimento è in corso e che la Procura ha già formulato richiesta di rinvio a giudizio, circostanza che rende impropria ogni semplificazione o riduzione del caso a una “crisi di coppia”.
“Informazione trasparente e rispetto per tutti”
“Non si può quindi, semplicisticamente parlare di ‘dichiarazioni unilaterali’ o di semplice ‘deteriorarsi del rapporto’; poiché, pur sacrosanto il diritto di difesa, questo va bilanciato a quello di una informazione trasparente e coerente con il dato documentale in atti, che non può omettersi”. Il richiamo dell’avvocato Tino è a un principio di equilibrio tra diritto di cronaca, diritto di difesa e tutela della persona offesa, in una vicenda che resta estremamente delicata sia sul piano giuridico che umano.
“Una vicenda che richiede equilibrio umano e mediatico”
“Sono fatti che richiedono particolare attenzione sotto il profilo giuridico, ma anche umano e mediatico, quindi è fondamentale mantenere un equilibrio tra il diritto di informazione, di tutela della dignità della persona offesa (che ha dichiarato che intende fare rumore – scelta personale che va rispettata – soprattutto se trova riscontro in dati documentali oggi al vaglio di un Tribunale ed in costanza di una misura cautelare); chiaramente bilanciando e rispettando – su tutti – il diritto di difesa dell’indagato e la sua presunzione di innocenza. Per quanto concerne invece presunte indagini e procedimenti penali che vedono il signor Gregoraci quale persona offesa da condotte consumate dalla signora Gentile, ci si limita a precisare come anche su queste sia già intervenuta la decisione del Tribunale di Catanzaro, di archiviare il procedimento penale, su richiesta del pm, e nel quale decreto si legge come la querela “depositata proprio il giorno in cui il Gregoraci riceveva l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare” (…) “apparisse strumentale, (…) “configurandosi come una reazione processuale mirata a contrastare le accuse della donna, peraltro priva di riscontri oggettivi.
Non figurano altre indagini in corso, su cui peraltro non si potrebbe nemmeno spendere parola alla luce del segreto istruttorio, in mancanza di un avviso di conclusione indagini, che non risulta notificato alla presunta indagata”.
Con queste parole, il legale della donna chiude la sua nota, ribadendo la necessità di rispetto reciproco, correttezza dell’informazione e aderenza ai fatti processuali, che restano il fondamento della verità giudiziaria in formazione.