Le conversazioni dei criptofonini potranno essere valutate nel processo “Kleopatra”. La giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro, Marilena Sculco, ha respinto le eccezioni con cui le difese chiedevano di escludere dal fascicolo le chat Sky ECC, acquisite attraverso la cooperazione giudiziaria con la Francia. Rigettate anche le richieste di ulteriori accertamenti e di acquisizione integrale del materiale informatico originario. Il giudizio abbreviato prosegue. La decisione è contenuta nell’ordinanza di dieci pagine di ieri, 28 ottobre 2026. Il procedimento nasce dall’inchiesta della Dda di Catanzaro su un presunto sistema di narcotraffico internazionale al servizio degli interessi della cosca Gallace di Guardavalle. Nelle carte esaminate, il giudice richiama ipotesi di traffico di stupefacenti con finalità di agevolazione mafiosa. Per Sculco, i rilievi tecnici e giuridici sollevati non dimostrano alterazioni concrete dei messaggi né una compromissione del diritto di difesa tale da imporre l’esclusione delle prove. Resta da stabilire quale valore abbiano le singole conversazioni nell’accertamento delle accuse.
Il confronto con “Ostro”: stessa piattaforma, decisioni differenti
Il tema delle comunicazioni criptate aveva già segnato il procedimento “Ostro”, anch’esso relativo a presunte attività della cosca Gallace. Il giudizio abbreviato di primo grado si è concluso il 9 ottobre con 34 assoluzioni e 16 condanne. In quel processo era stata accolta l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche estratte da Sky ECC. Nel procedimento “Kleopatra” le conversazioni restano invece utilizzabili. Le decisioni riguardano processi distinti, con autonome valutazioni sulle prove e sulle questioni sottoposte ai rispettivi giudici. L’ordinanza Sculco affronta espressamente anche la pronuncia della Cassazione intervenuta durante il procedimento “Ostro”. Secondo la lettura contenuta nel provvedimento, la Suprema Corte aveva riconosciuto la non abnormità dell’iniziativa del gup di disporre approfondimenti in Francia. Non aveva però dichiarato inutilizzabili le chat né stabilito che il mancato accoglimento delle richieste italiane dovesse automaticamente comportarne l’esclusione.
Che cosa chiedevano le difese
Le istanze puntavano a ricostruire come fossero stati raccolti, decifrati e trasmessi i messaggi e quali possibilità avessero gli imputati di contestare le attività svolte in Francia. Le difese chiedevano un nuovo ordine europeo di indagine, anche per verificare l’avvenuta informazione sulle decisioni francesi e l’accesso a un rimedio giurisdizionale effettivo. Un’altra richiesta riguardava la conservazione del materiale informatico. L’elenco dei dati da acquisire comprendeva file originari, PCAP, registri delle operazioni, codici hash, chiavi e algoritmi di decifrazione, documentazione sui programmi di captazione e copie forensi dei server. In subordine, i legali sollecitavano l’esclusione delle conversazioni e le conseguenti determinazioni ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Il giudice respinge le richieste applicando un criterio: le limitazioni nell’accesso alla documentazione tecnica non determinano da sole l’inutilizzabilità. Occorre verificare una concreta lesione delle garanzie fondamentali e la sua incidenza sulla possibilità di difendersi.
Duplicati, date e identificativi: le anomalie contestate
Una parte centrale dell’ordinanza riguarda la consulenza tecnica depositata dagli avvocati Bavaro, Gervasi, Ruga e Sorgiovanni. I rilievi investono messaggi duplicati, differenze tra successive esportazioni, variazioni degli identificativi e valori diversi nel campo ingest_date, oltre alla difficoltà di ricostruire integralmente le operazioni di elaborazione dei dati. Sculco prende in esame le contestazioni, ma ritiene che non dimostrino modifiche del contenuto delle comunicazioni, creazione di messaggi inesistenti o attribuzioni a persone diverse dagli effettivi autori.
Secondo il provvedimento, non sono state individuate divergenze testuali tra versioni dello stesso messaggio, errori specifici di abbinamento tra identificativo Sky ECC e imputato, oppure modifiche temporali capaci di cambiare la ricostruzione dei fatti. Per le diverse date di elaborazione, la giudice richiama inoltre la documentazione olandese: il progressivo recupero di ulteriori chiavi consentiva nuove decifrazioni e successive lavorazioni. “Le difese hanno evidenziato criticità nella trasparenza e ricostruibilità del procedimento tecnico, ma ciò non equivale alla prova positiva dell’inattendibilità o dell’alterazione del dato”, scrive la giudice. È uno dei passaggi su cui si fonda il rigetto.
I documenti Eurojust e la provenienza dei messaggi
L’ordinanza esclude che il materiale disponibile possa essere descritto come una semplice raccolta di fogli Excel priva di collegamenti documentati con le fonti originarie. Gli atti arrivati attraverso Eurojust, osserva il giudice, descrivono i file di cattura del traffico informatico, i trasferimenti dei dati e i controlli mediante hash, utilizzati per verificarne l’integrità. Sono richiamati confronti tra Francia, Belgio e Paesi Bassi e procedure di ritrasmissione in caso di mancata corrispondenza.
La documentazione comprende inoltre le verifiche del Netherlands Forensic Institute, i programmi impiegati nell’elaborazione, il confronto con dati recuperati da dispositivi fisici e i criteri di collegamento tra identificativi della piattaforma, telefoni e schede. Per Sculco, il fatto che ogni elemento tecnico non fosse inizialmente presente nel fascicolo italiano non equivale all’assenza della catena di custodia. Anche l’indisponibilità integrale di chiavi e algoritmi va valutata rispetto a contestazioni specifiche sull’affidabilità del risultato.
L’indagine sui server e il rifiuto della Francia
Le difese avevano contestato anche il carattere massivo e indiscriminato della raccolta. La giudice risponde che l’indagine francese riguardava i gestori e l’infrastruttura Sky ECC, con attività autorizzate da provvedimenti giudiziari, dall’autorizzazione del 14 giugno 2019 al sequestro dei server del 9 marzo 2021. Nella valutazione contenuta nell’ordinanza, l’ampiezza degli utenti coinvolti e il fatto che gli imputati italiani non fossero singolarmente indagati in Francia non rendono illegittima, di per sé, l’attività originaria. Neppure per la tecnica di captazione denominata “Man in the Middle” risulta documentata una specifica alterazione delle conversazioni.
Un altro passaggio riguarda la risposta francese dell’11 settembre 2026 alla richiesta conservativa formulata nel procedimento connesso “Ostro”. Il diniego viene ricondotto all’assenza di un rischio concreto di dispersione o alterazione: il fascicolo risultava in attesa di giudizio davanti alla Corte d’Assise di Parigi. Per il giudice, quella risposta non prova la distruzione o l’indisponibilità dei dati e non giustifica la ripetizione di una richiesta dello stesso contenuto in assenza di elementi nuovi.
Notifiche e ricorsi: la questione delle garanzie
La motivazione riconosce che non risulta una notificazione agli imputati delle decisioni francesi di riconoscimento o esecuzione degli ordini europei di indagine. Anche questo elemento, secondo Sculco, non determina però automaticamente l’esclusione delle prove. Il giudice richiama la possibilità concretamente avuta dalle difese di conoscere e contestare le conversazioni, esaminare i dati, nominare consulenti, depositare relazioni e discutere la documentazione tecnica. Un insieme di attività considerato sufficiente a garantire un contraddittorio effettivo nel processo italiano, pur senza l’accesso a ogni componente tecnica originaria.
L’ordinanza esamina inoltre la causa europea Prudniez, C-625/25, relativa ai rimedi per contestare nello Stato di esecuzione le prove utilizzate in un altro Stato. La questione è indicata come ancora pendente, ma la giudice ritiene che non imponga di sospendere “Kleopatra”: la controversia può essere decisa applicando i principi già disponibili e verificando il pregiudizio concretamente lamentato.
Il processo prosegue, le accuse restano da dimostrare
Il dispositivo respinge i nuovi ordini europei di indagine richiesti, l’acquisizione integrale del materiale tecnico, le eccezioni di inutilizzabilità e le conseguenti istanze formulate ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. La conclusione è di “procedersi oltre”. Il risultato processuale è che le chat Sky ECC potranno concorrere alla valutazione delle accuse. La decisione non anticipa l’esito dell’abbreviato: restano da valutare contenuto, attribuzione e peso delle singole conversazioni rispetto alle posizioni degli imputati, per i quali vale la presunzione di innocenza.













