6 Agosto 2026
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Il giudice di Catanzaro smonta atti e prove dell’avvocata Nunnari: “Inutili, non scalfiscono il quadro accusatorio”

Il gip: "Sapeva di agire non solo per tutelare i suoi diritti". Obbligo di firma sì, ma per questioni logistiche e pratiche.

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Video inutili, allegati su iniziative amministrative e giudiziarie pretestuose. Atti, prove, documenti prodotti in sede di interrogatorio di garanzia che non scalfiscono di una virgola il quadro accusatorio, né la gravità indiziaria nei confronti dell’avvocato di Catanzaro Concetta Nunnari indagata per due ipotesi di stalking nei confronti di due imprenditori del capoluogo. Il gip Giada Lamanna ha sì concesso l’obbligo di firma in luogo del divieto di avvicinamento, ma per questioni logistiche e pratiche: la professionista ha casa vicino i locali di proprietà delle vittime e sarebbe difficile gestire “distanze di sicurezza”. Per il giudice per le indagini preliminari “le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura idonea a sottoporre a costante controllo l’indagata neutralizzando il rischio di reiterazione del reato”. 

“L’attività vessatoria e controllante dell’indagata”

Nell’ordinanza di sostituzione della misura, il giudice sostiene che non può attribuirsi efficacia dimostrativa ai video prodotti dalla difesa volti a comprovare l’esistenza di costanti schiamazzi in prossimità dell’abitazione dell’avvocata anche durante le ore notturne e diretti a disvelare le reiterate molestie perpetrate ai suoi danni dagli avventori delle attività commerciali e il comportamento intimidatorio delle parte offese. Di contro ad episodi del tutto occasionali forniti in atti dalla Nunnari con tanto di segnalazioni dirette a sollecitare l’intervento delle autorità competenti, si sovrappongono costanti e reiterati manifestazioni di astio della stessa nei confronti dei commercianti, estrinsecatisi in post diffamatori sui social dal chiaro contenuto minatorio e offensivo. “Eloquente in ordine all’attitudine persecutoria di tali pubblicazioni appare la diffusione di immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate all’esterno della sua abitazione che ritraevano nitidamente i soggetti ivi raffiguranti, intensificando la carica lesiva dei post divulgati. Condotte queste che lungi dall’integrare un mero esercizio delle facoltà connesse alla tutela dei propri diritti, disvelano il consapevole sconfinamento in un’attività vessatoria e controllante in danno delle persone offese”. 

“Sapeva di non agire solo per tutelare i suoi diritti”

Queste, a cause delle continue vessazioni “hanno sviluppato un turbamento emotivo, determinato dal costante timore di essere riprese e di subire ulteriori vessazioni”. E in questo contesto, per il gip, la professionista non poteva non avere consapevolezza dell’oggettiva attitudine persecutoria del contegno assunto”. Non avrebbe quindi agito al solo scopo di tutelare i suoi diritti. Le condotte moleste “degli avventori del locale di uno delle due parti offese, documentate dai video prodotti”, per il giudice non appaiono utili ad offrire un coinvolgimento attivo della parte offesa, la quale nella quasi totalità di filmati neppure viene ripresa. I comportamenti degli avventori riguardano autonome loro reazioni scomposte, che non offrono prova del coinvolgimento del titolare del locale. Non ci sono elementi che dimostrino il contrario o che la vittima sia stato un istigatore dei comportamenti non ortodossi degli avventori

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